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01.3157 · Interpellanza · 2001-03-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2

Il Consiglio federale e l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), autorità competente per valutare la situazione nei paesi di provenienza, prendono in considerazione i rapporti di svariate organizzazioni, quindi anche quelli dell'ACNUR, di Amnesty International o dell'Aiuto svizzero ai rifugiati. Tali rapporti, accanto a numerose ulteriori informazioni, sono costantemente a disposizione dei collaboratori dell'UFR.

Il Consiglio federale è pienamente consapevole della particolare gravità della situazione, soprattutto per i profughi all'interno dei confini della Bosnia Erzegovina, e delle ulteriori difficoltà derivanti dalla politica in materia di insediamenti condotta costantemente dagli alti rappresentanti della comunità internazionale. Tale politica consente tuttavia di compiere dei progressi nel quadro del processo di rimpatrio. Purtroppo in Bosnia Erzegovina la psicoterapia non vanta una grande tradizione e, malgrado la domanda attuale, non le viene concessa alcuna priorità, in considerazione delle ristrettezze finanziarie del settore medico e del fatto che appare più impellente assicurare la disponibilità di strumentazione medica vitale. Il Consiglio federale rinvia in proposito alla sua risposta all'interrogazione ordinaria Müller-Hemmi (00.1135 Bosnia Erzegovina. Proroga del permesso di dimora per rifugiati vittime di traumi).

Ad domanda 3

Conformemente alla giurisprudenza della Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA), l'UFR accorda in principio l'asilo ai richiedenti provenienti dalla Bosnia Erzegovina nella misura in cui hanno abbandonato la loro patria prima del 14 dicembre 1995 (Accordo quadro di Dayton), rispettivamente, in via eccezionale, al più tardi il 12 dicembre 1996 (adozione della Risoluzione 1088 delle NU), che sono stati esposti a persecuzioni particolarmente dolorose e gravi, paragonabili a quelle perpetrate a Srebenica nel luglio 1995, e che soffrono quindi di un trauma prolungato (GICRA 2000/2, decisione di principio). Viene ammesso che per i richiedenti l'asilo provati da tali sofferenze sono soddisfatte le condizioni imperative poste dall'articolo 1 C, cifra 5, capoverso 2 della Convenzione sui rifugiati, ai sensi delle quali un rimpatrio, malgrado non sussistano oggi più rischi di persecuzione, risulta impossibile per ragioni di ordine psichico (GICRA 1997/14, decisione di principio).

Nei casi di richiedenti l'asilo sopravvissuti ai massacri di Srebenica, per i quali però non sussistono le condizioni per una concessione dell'asilo, la legittimità della messa in atto di un'espulsione viene scrupolosamente esaminata dall'UFR in ogni singolo caso e previa valutazione di tutte le circostanze essenziali. Ciò vale beninteso anche in un caso particolarmente controverso, nel quale sono avanzati argomenti che fanno soprattutto riferimento agli eventi di Srebenica e che sarebbero in contrasto con la messa in atto di un'espulsione. Nel caso esista un pericolo concreto l'UFR, invece di attuare l'espulsione, ordina un'ammissione provvisoria. Il Consiglio federale rinvia in proposito alla sua risposta alla mozione Bühlmann (98.3200 Categorie speciali di rifugiati bosniaci. Misure urgenti), all'interpellanza Bäumlin (98.3079 Donne bosniache invitate a lasciare il paese) e all'interrogazione ordinaria Müller-Hemmi (00.1135 Bosnia Erzegovina. Proroga del permesso di dimora per rifugiati vittime di traumi).

Alla luce di queste considerazioni i rimproveri generici dell'autrice dell'interpellanza, secondo cui l'UFR non ha considerato nelle sue decisioni le gravi violazioni dei diritti umani alle quali i sopravvisuti di Srebenica erano esposti, appaiono infondati. Ai sensi dell'articolo 35 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), l'UFR è tenuto a motivare le sue decisioni. Un'eventuale lacuna nelle motivazioni, o una loro omissione, permette all'interessato di impugnare la decisione con un ricorso alla CRA.

Ad domanda 4

Il Consiglio federale condivide l'avviso espresso nell'interpellanza, secondo il quale non è per il momento possibile un rimpatrio nella regione di Srebenica di richiedenti ai quali l'asilo non è stato concesso. L'espulsione di richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta e che non sono di etnia serba non avviene quindi verso questo territorio. Tuttavia, attenendosi alla pratica costante delle autorità competenti in materia d'asilo in relazione alle alternative migratorie interne, il Consiglio federale ritiene ragionevole che queste persone scelgano una nuova residenza nel loro Paese d'origine, in un altro luogo rispetto al loro precedente domicilio. Rimanda in proposito alla sua risposta alla mozione Bühlmann (98.3200 Categorie speciali di rifugiati bosniaci. Misure urgenti), all'interpellanza Bäumlin (98.3079 Donne bosniache invitate a lasciare il paese), al postulato Vermot (98.3163 Espulsione arbitraria di perseguitati di guerra bosniaci), all'interrogazione ordinaria urgente Suter (98.1149 Interruzione delle espulsioni verso la Bosnia Erzegovina, soprattutto verso la Repubblica Serba), così come all'interrogazione ordinaria Müller-Hemmi (00.1135 Bosnia Erzegovina. Proroga del permesso di dimora per rifugiati vittime di traumi).

Alla luce della citata pratica in materia di asilo e di espulsione, conforme alla tradizione umanitaria del nostro Paese, il Consiglio federale rileva che l'espulsione è messa in atto solo dopo aver preso in considerazione, per ogni singolo caso, tutti i fattori precedentemente menzionati. I presupposti per un rimpatrio nella sicurezza e nella dignità sono quindi stabiliti. Il Consiglio federale rinvia in proposito di nuovo all'interrogazione ordinaria Müller-Hemmi (00.1135 Bosnia Erzegovina. Proroga del permesso di dimora per rifugiati vittime di traumi).

Risposta del Consiglio federale.

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