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01.3231 · Mozione · 2001-05-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 64 della legge sull'agricoltura, i vini sono classificati in tre categorie. Il Consiglio federale può stabilire, per categoria, i tenori minimi in zucchero e la resa per unità di superficie. I Cantoni, dal canto loro, possono stabilire tenori minimi in zucchero superiori e rese per unità di superficie inferiori a quelli fissati dal Consiglio federale.

Nell'articolo 14 dell'ordinanza sul vino il Consiglio federale fa uso del suo diritto, fissando le esigenze qualitative minime e limitando la resa per unità di superficie delle uve della categoria 1 a 1,2 kg/m2 per i vitigni rossi e a 1,4 kg/m2 per i vitigni bianchi. Esso dà la possibilità ai Cantoni di limitare la resa per la categoria 1 nonché per le categorie 2 e 3. Alcuni Cantoni hanno fatto ricorso a tale possibilità, fissando limiti più severi dal profilo sia qualitativo sia quantitativo e limitando la produzione di uve delle categorie 2 e 3.

In occasione della riunione tenutasi lo scorso 1o maggio, l'Interprofessione svizzera del vino si è pronunciata contro una limitazione nazionale e generale della produzione. La maggioranza dei rappresentanti dei produttori ha infatti ritenuto che spetta in primo luogo alle regioni e ai Cantoni interessati e non al Consiglio federale prendere le decisioni necessarie per la gestione del mercato. Il Consiglio federale intende rispettare tale decisione.

La mozione tange la competenza normativa delegata al Consiglio federale. Anche per tale motivo essa dev'essere respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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