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01.3256 · Interpellanza · 2001-05-09

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'informazione e la comunicazione sono un obbligo permanente dell'amministrazione federale. Il DDPS ha constatato che, in vista di votazioni di carattere militare, vengono presentate numerose richieste di materiale informativo da parte di cittadini, di parlamentari e anche di comandanti militari che devono essere in grado di dare delle risposte competenti alle domande che vengono loro poste. L'organo di coordinamento per le votazioni istituito in seno al DDPS soddisfa tali esigenze. Proprio i frequenti malintesi circa i contenuti dei progetti di legge posti in votazione il 10 giugno 2001, indicano quanto una costante attività di informazione sia importante. In tal senso, il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. L'attività dell'organo di coordinamento soddisfa le esigenze d'informazione dei cittadini in occasione di votazioni. Tali esigenze si manifestano con un gran numero di richieste d'informazioni. L'istituzione di un organo di coordinamento consente di soddisfare tali richieste nel modo più efficiente possibile.

Già in occasione di votazioni precedenti (per esempio quella sull'iniziativa ridistributiva del 26 novembre 2000, ma anche per altre votazioni più lontane nel tempo come quella sull'iniziativa per l'abolizione dell'esercito e quella sugli F/A-18), il DDPS (rispettivamente il DMF) ha messo a disposizione materiale informativo di questo tipo, anche se sotto forma cartacea e di lucidi. In occasione della votazione del 10 giugno 2001 è stato utilizzato per la prima volta un CD-ROM. La produzione e la distribuzione di questo genere di supporto d'informazioni sono più semplici ed economiche.

L'informazione all'esercito ha avuto luogo nell'ambito del Servizio dell'informazione alla truppa. Esso è stato istituito nel 1978 e negli ultimi anni si è sviluppato sempre di più come una moderna organizzazione di servizi attiva per l'esercito nel settore dell'informazione e della comunicazione per l'esercito. Il suo compito è definito all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 dicembre 1994 concernente l'informazione alla truppa (OIT): "[...] assiste i comandanti e altri responsabili dell'informazione in seno all'esercito nel compimento dei loro compiti d'informazione e di comunicazione".

2. Il CD prodotto dall'organo di coordinamento non contiene propaganda, ma informazioni veritiere e oggettive. Sono stati distribuiti circa 1800 CD, segnatamente a comandanti militari (a partire dal livello di battaglione), agli organi del Servizio dell'informazione alla truppa e ai parlamentari che ne hanno fatto debita richiesta.

3. I costi globali ammontano a circa 15'000 franchi, di cui 10'000 franchi per la produzione e 5'000 franchi per la distribuzione.

4./5. Il CD è stato inviato ai parlamentari che lo desideravano.

6. La "pubblicità a pagamento" non è oggi un mezzo dell'attività d'informazione del Consiglio federale prima delle votazioni. Attualmente, un gruppo di lavoro dei servizi d'informazione dell'amministrazione federale sta trattando questioni fondamentali della comunicazione del Consiglio federale in occasione di votazioni popolari; ovviamente anche la questione sollevata dall'interpellante sarà trattata nel rapporto finale.

Risposta del Consiglio federale.

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