01.3294 · Interpellanza · 2001-06-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 32a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) prescrive che lo smaltimento dei rifiuti urbani sia finanziato conformemente al principio di causalità. Per promuovere un'esecuzione conforme agli scopi di tale prescrizione, l'UFAFP ha istituito un gruppo di lavoro, in cui erano rappresentati i diversi interessi, allo scopo di elaborare un aiuto all'esecuzione destinato ai Cantoni e ai Comuni.
L'interpellante sembra ora temere che detto aiuto all'esecuzione rimetta in dubbio le soluzioni, ragionevoli in termini economici ed ecologici, adottate dall'economia privata per smaltire i propri rifiuti. Tale inquietudine è infondata:
* Ai sensi della LPAmb, lo smaltimento dei rifiuti urbani, siano essi domestici, industriali o artigianali, è di competenza dei Cantoni, mentre i rifiuti rimanenti devono essere smaltiti dai loro detentori (LPAmb articoli 31b e 31c). L'aiuto all'esecuzione non modifica in alcun modo la ripartizione dei compiti prevista dalla legge.
* Ai sensi della LPAmb, lo smaltimento dei rifiuti misti industriali e artigianali è di competenza dello Stato, quando la loro composizione è paragonabile a quella dei rifiuti urbani provenienti dalle economie domestiche. Per contro, notevoli quantità di rifiuti, destinati allo smaltimento e provenienti da aziende industriali e artigianali, p. es. la carta da macero delle tipografie, oppure il vetro riciclato di stabilimenti di imbottigliamento, vengono, giustamente, raccolti separatamente e riciclati. Inoltre giusta l'art. 12 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), i detentori dei rifiuti sono tenuti a provvedere al riciclaggio dei rifiuti. La suddivisione dei compiti fra Cantoni ed economia privata viene sancita anche da una sentenza presa dal Tribunale federale, secondo cui le aziende possono fare valere il diritto di smaltire, applicando il principio di autoresponsabilità, i rifiuti urbani puri, quali p. es. il vetro o la carta (DTF 125 II 508). L'aiuto all'esecuzione poggia sulle basi giuridiche menzionate ed è conforme alla giurisprudenza attuale del Tribunale federale.
Alla domanda 1
Oltre ai Cantoni e ai Comuni, nel gruppo di lavoro erano rappresentati anche le organizzazioni ambientaliste, quelle dei consumatori, diversi settori industriali e la loro associazione mantello "economiesuisse", la Sorveglianza dei prezzi, la Commissione della concorrenza nonché il settore dello smaltimento dei rifiuti. Data la loro importanza per la raccolta e il trasporto dei rifiuti erano stati invitati a far parte del gruppo di lavoro anche il settore dei trasporti, il settore specializzato nella raccolta della carta e quello del commercio al dettaglio.
Alla domanda 2
La legislazione vigente prevede un monopolio di Stato soltanto per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La maggioranza dei Cantoni ha delegato l'onere della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani ai Comuni, i quali se ne occupano direttamente oppure conferiscono un mandato a terzi. La divisione dei compiti si è rivelata una scelta azzeccata; essa assicura che i rifiuti urbani di tutte le economie domestiche possano essere smaltiti a prezzi convenienti e su tutto il territorio.
Dello smaltimento dei rifiuti rimanenti è responsabile il detentore; in questo settore non è previsto alcun monopolio. La collaborazione tra Stato ed economia privata nell'ambito della protezione dell'ambiente è sempre più stretta, soprattutto nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dove vi sono già diverse soluzioni esemplari, che sono continuamente sviluppate. Essa interessa per esempio il riciclaggio di imballaggi per bevande, oppure lo smaltimento di rifiuti in cementifici.
Alla domanda 3
Il legislatore chiede che il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conforme al principio di causalità avvenga mediante la riscossione di una tassa (articolo 32a LPAmb). Ciò rappresenta un progresso significativo rispetto al finanziamento generalizzato a carico dell'erario, in voga nel passato. Addebitare i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani a chi li produce genera senz'altro gli effetti positivi desiderati. Le tasse basate sul principio di causalità costituiscono un incentivo per evitare rifiuti, nonché per promuoverne la raccolta separata e il riciclaggio. È proprio questo il motivo per cui esse sono state inserite nella legge. L'aiuto all'esecuzione deve contribuire all'affermazione della volontà del legislatore e contribuire a un'applicazione ottimale del principio di causalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.
Alla domanda 4
L'aiuto all'esecuzione raccomanda ai Comuni di finanziare la raccolta e l'incenerimento dei rifiuti urbani misti generati dalle economie domestiche mediante il ricorso alla cosiddetta tassa sul sacco. Lo smaltimento dei rifiuti causa però soltanto la metà circa dei costi di smaltimento sopportati dai Comuni. La raccolta e il riciclaggio della carta, del composto, del vetro nonché di altri rifiuti, causano costi più o meno equivalenti. Se la tassa sul sacco dovesse coprire tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti, ogni singolo sacco avrebbe un costo talmente esoso da esporre l'utente alla tentazione di smaltire i rifiuti in maniera non conforme alle direttive vigenti. La riscossione di una tassa di base è quindi necessaria e ragionevole, soprattutto nel settore delle economie domestiche. Ciò non contraddice il principio secondo cui chi inquina paga.
L'aiuto all'esecuzione propone che le economie domestiche da un lato, l'industria e l'artigianato dall'altro si assumano i costi da loro causati. Per i rifiuti urbani misti, tanto le economie domestiche quanto le aziende si fanno carico dei loro costi pagando delle tasse proporzionali alla quantità dei rifiuti generati.
Per i rifiuti urbani riciclabili (carta, vetro, rifiuti da compostaggio) le economie domestiche si assumono la loro parte versando la tassa di base. Nella misura in cui l'industria e l'artigianato ricorrono a prestazioni in questo settore coprono i costi che ne derivano con la tassa di base. Per i rifiuti industriali e artigianali riciclabili le istruzioni prevedono esplicitamente delle tasse di base possibilmente esigue, al fine di evitare la penalizzazione delle aziende del settore privato dello smaltimento dei rifiuti.
Alle domande 5 e 6
Le istruzioni non modificano la suddivisione dei compiti previsti dalla legge nel settore dello smaltimento dei rifiuti e non creano le premesse per l'istituzione di monopoli di Stato. In tal senso, non interferiscono nemmeno nella libertà di commercio e d'impresa.
Alla domanda 7
Il termine "rifiuti" è definito nella legge sulla protezione dell'ambiente, mentre il termine "rifiuti urbani" è definito nell'ordinanza tecnica sui rifiuti. Le definizioni in vigore corrispondono alla legislazione europea. Il Tribunale federale si è espresso in merito all'interpretazione del termine "rifiuti urbani" e all'obbligo di smaltimento che ne deriva, chiarendo gli aspetti ancora incerti (DTF 125 II 508 e DTF del 25 giugno 1998, pubblicate nell'URP 1998/6). Non vi sono ragioni per modificare la terminologia utilizzata.
Alla domanda 8
I rifiuti urbani misti vengono raccolti direttamente dai Comuni o da aziende private su loro mandato. Il loro smaltimento, come pure quello di altri rifiuti combustibili, avviene in 29 impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), tutti appartenenti in parte o interamente al settore pubblico. Anche nel settore dei rifiuti urbani generati dall'industria e dall'artigianato (p. es. carta riciblabile, vetro usato) le aziende del settore privato possono chiedere di effettuare lo smaltimento di tali rifiuti sotto propria responsabilità. I rifiuti rimanenti devono essere smaltiti dal loro detentore.
Non è prevista alcuna interferenza in questa suddivisione dei compiti. Le istruzioni contengono invece diverse proposte per prevenire o, se del caso, sospendere gli effetti negativi che un disciplinamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti potrebbe esercitare sul settore privato di smaltimento dei rifiuti.
Risposta del Consiglio federale.