01.3388 · Interpellanza · 2001-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è molto preoccupato dal violento conflitto che domina in Macedonia. È consapevole che in questo conflitto ci sono connessioni con la Svizzera nella misura in cui dei protagonisti della parte proalbanese implicata dispongono del permesso di dimora nel nostro paese e sono politicamente attivi sul nostro territorio. L'interpellante ha ragione di sottolineare il fatto che queste connessioni potrebbero minacciare le relazioni del nostro paese con la Macedonia e con gli Stati terzi che, come la Svizzera, si impegnano a trovare una soluzione pacifica al conflitto dei Balcani.
Di conseguenza sono state prese diverse misure per evitare che conflitti politici stranieri a sfondo violento siano importati in Svizzera e che il nostro territorio venga utilizzato per minacciare direttamente o indirettamente la sicurezza interna di altri Stati, o per compromettere le nostre relazioni con gli Stati in questione. Tali misure comprendono:
- l'osservazione di certi gruppi e organizzazioni, in applicazione della legge federale che istituisce misure tendenti a garantire la sicurezza interna (LMSI; RS 120);
- il divieto di acquisto e di porto d'armi, in particolare ai cittadini della Repubblica federale di Iugoslavia, di Croazia, di Bosnia-Erzegovina e di Macedonia, conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541);
- l'introduzione di procedure di revoca dell'asilo per certi rifugiati di origine albanese;
- la revoca dei permessi di dimora rilasciati in conformità della legislazione sugli stranieri;
- la sentenza di divieto d'entrata;
- l'esecuzione di procedure penali (per esempio per violazione della legge sul materiale bellico, trattandosi della confisca di armi di precisione e di munizioni nel 1998 a Durres, in Albania, e per discriminazione razziale, trattandosi del quotidiano albanese "Bota Sot", stampato e venduto in Svizzera).
Il 3 giugno 2001 il Consiglio federale ha del resto deciso, oltre al provvedimento del 15 giugno 2001 contro Fazli VELIU menzionato dall'interpellante, di vietare ad altri protagonisti di movimenti proalbanesi coinvolti nel conflitto e ammessi in Svizzera sulla base del diritto d'asilo o di quello degli stranieri, di fondare, rappresentare o sostenere organizzazioni che partecipano esse stesse con la violenza al conflitto in Macedonia o che aiutano i partiti violenti con la propaganda e contributi materiali o finanziari. Questo provvedimento concerne Musa Dzaferi, Ali Ahmeti e Xhavit Haliti, tre persone conosciute per i loro legami con gruppi di estremisti albanesi. Il primo è minacciato di espulsione se viola questo divieto mentre gli altri due soggiacciono al divieto d'entrata in Svizzera.
Queste due decisioni del Consiglio federale, prese in virtú dell'articolo 121 capoverso 2 e dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) devono servire a salvaguardare le relazioni della Svizzera con l'estero e, a titolo preventivo, a mantenere la sicurezza interna.
Nel contempo il Consiglio federale ha preso atto delle misure decise dal DFGP nel suo settore di competenza (UFP, UFR, UFDS) contro altre persone dell'ex Iugoslavia. Si tratta soprattutto della revoca dello statuto di rifugiato o della revoca del permesso di dimora o del divieto di entrata in Svizzera.
Alle domande dell'interpellante il Consiglio federale risponde come segue:
1. Il Consiglio federale è regolarmente tenuto al corrente dai servizi d'informazione della Confederazione, in particolare nell'ambito della sua Delegazione per la sicurezza, della situazione nelle regioni in conflitto e delle attività dei gruppi estremisti. A tutt'oggi le tensioni che agitano la parte meridionale dei Balcani non hanno causato nessun grave incidente in seno alle comunità di questa regione che vivono da noi. Il nostro Paese ospita sempre le antenne dei principali gruppi e partiti politici di origine albanese del Kosovo e della Macedonia. Recentemente è stata riorganizzato il ramo internazionale dell'Esercito di liberazione nazionale (UCK) macedone.
Esistono ancora in Svizzera parecchi fondi che sono alimentati da collette organizzate a scopi politici e umanitari.
2. Relativamente alle basi giuridiche esistenti, da un punto di vista generale, è possibile prendere misure di diritto amministrativo (LDDS: revoca del permesso di dimora e del permesso di domicilio, espulsione, divieto d'entrata; LAsi: revoca dello statuto di rifugiato, perenzione dell'asilo ed espulsione di rifugiati conformemente alla LDDS; legislazione federale sulle armi: divieto d'acquisto e di porto d'armi). Si può anche prevedere di ricorrere al diritto penale in caso di violazione alla legislazione sulle armi, il materiale bellico, il controllo dei beni, o in caso di provocazione pubblica al crimine o alla violenza, di sommossa o discriminazione razziale. Per terminare questo inventario la LMSI prevede parimenti la ricerca e il trattamento d'informazioni di competenza della polizia preventiva (soprattutto per quanto concerne il terrorismo e l'estremismo violento).
Il 16 maggio 2001 il Consiglio federale ha approvato la Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo. La Svizzera ha firmato questo documento il 13 giugno seguente. Se la questione della disposizione che reprime il finanziamento del terrorismo dovrà essere integrata in una nuova disposizione generale sul terrorismo, la si potrà affrontare al momento della ratifica della convenzione.
Le competenze che la Costituzione conferisce al Consiglio federale completano queste basi giuridiche che portano su stati di fatto specifici. Il Consiglio federale è cosí abilitato a espellere dalla Svizzera gli stranieri che minacciano la sicurezza del Paese (art. 121 cpv. 2 Cost.). Esso può anche emanare ordinanze o prendere decisioni limitate nel tempo quando la salvaguardia degli interessi del paese lo esige, nell'ottica delle relazioni con l'estero o in quella dell'ordine pubblico, della sicurezza interna o della sicurezza esterna (art. 184 cpv. 3 e 185 cpv. 3 Cost.).
Le basi giuridiche vigenti permettono di far fronte in modo adeguato ai tipi di problemi sollevati dall'interpellante. Esse sono oggetto di un esame regolare fondato sulle esperienze fatte al momento della loro applicazione.
3. Sono rare le situazioni in cui le attività di persone dimoranti nel nostro paese o all'estero hanno conseguenze tanto sui loro rapporti giuridici con la Svizzera quanto e soprattutto sulle relazioni della Svizzera con l'estero.
Di fronte a questi fatti, ma in particolare però considerando che le conseguenze delle attività di cui qui si è discusso una tale dimensione che è stato necessario intervenire con mezzi politici, occorre rilevare che il Consiglio federale ha ricorso due volte alle sue competenze costituzionali nel contesto prima descritto. Occorre tuttavia precisare a questo proposito che è fuori discussione invocare l'articolo 185 capoverso 3 Cost. poiché non siamo stati confrontati a disordini esistenti e incombenti, con grave minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza esterna o quella interna. Si è trattato piuttosto di contenere con misure adeguate atte a lanciare un segnale politico forte le attività di certi attori del conflitto macedone.
4. Come lo ha sottolineato nella decisione del 3 luglio 2001, il Consiglio federale è deciso a intervenire contro i protagonisti dell'estremismo albanese, poiché è inammissibile che la sicurezza interna di altri Stati sia compromessa direttamente o indirettamente a partire dal territorio svizzero. Ma prima di ricorrere alle competenze costituzionali, è opportuno che il Consiglio federale ricorra a tutte le risorse del diritto amministrativo.
Parecchi servizi del DFAE e del DFGP valutano le loro informazioni con l'intento di ordinare le misure sopracitate. L'osservazione - prevista dalla LMSI - delle organizzazioni e dei gruppi da cui emanano questi leader politici entra in particolare in questo ambito. Conformemente all'articolo 11 capoverso 2 lettera b LMSI, il DFGP determina, tramite una lista confidenziale, le organizzazioni, i gruppi e le persone a proposito delle quali occorre comunicare tutte le informazioni possibili all'Ufficio federale di polizia.
Risposta del Consiglio federale.