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01.3399 · Mozione · 2001-06-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

(a)Considerazioni in merito all'esecuzione dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Numerose difficoltà che l'applicazione dell'ordinanza del 3 novembre 1999 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr; RS 916.51) avrebbe comportato erano prevedibili sin dall'inizio. A quasi due anni dall'emanazione di tale ordinanza da parte del Consiglio federale alcune di queste difficoltà continuano ad esistere nonostante l'introduzione di un periodo transitorio, dispendiosi lavori preliminari e accertamenti da parte degli importatori e del competente Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) nonché l'impegno delle autorità cantonali preposte all'esecuzione.

L'emanazione dell'ODAgr ha dato adito a reazioni di rifiuto ma anche di approvazione in seno all'OMC e tra singoli partner commerciali. Finora non è stata promossa alcuna azione formale. Il Consiglio federale ritiene che l'informazione dei consumatori rientri fra gli obiettivi legittimi delle prescrizioni in materia di caratterizzazione e che esse siano compatibili con gli obblighi assunti nel quadro dell'OMC, in quanto non vi è discriminazione ed è garantita la proporzionalità. Per quanto riguarda il divieto sancito dall'UE di importare carne contenente ormoni, citato dall'autrice della mozione, è doveroso indicare che esso è tuttora in vigore, ma che sulla base di una sentenza dell'OMC su determinate esportazioni effettuate dall'UE verso gli USA e il Canada deve venir pagato un dazio supplementare del 100 per cento del dazio normale, che corrisponde a 116.8 milioni di dollari.

Per quanto concerne l'esecuzione dell'ODAgr la situazione attuale si presenta come segue:

"Nei mesi scorsi è emerso che l'UFAG non può limitarsi a confermare, sulla base di una richiesta (corredata dei rispettivi documenti probatori) giusta l'articolo 6 capoverso 2 ODAgr, che in un determinato Paese esistono divieti equiparabili sanciti per legge, i quali esonerano i rivenditori dall'obbligo della dichiarazione. Attraverso le rappresentanze svizzere all'estero si è quindi dovuto raccogliere un'ampia documentazione sui metodi di produzione autorizzati nei rispettivi Paesi, visto che le indicazioni fornite dagli importatori erano spesso risultate insufficienti ai fini di una valutazione.

"Come convenuto con l'Associazione dei chimici cantonali, l'UFAG procede alla verifica di determinati documenti probatori prodotti da ditte importatrici, valutandone l'attendibilità all'attenzione degli organi cantonali d'esecuzione.

"Le risorse impiegate per l'esecuzione dell'ODAgr sono decisamente superiori a quanto previsto in un primo tempo.

"L'esecuzione decentralizzata dell'ODAgr da parte dei servizi cantonali competenti non facilita il coordinamento a livello federale. Al DFE, ad esempio, non sono pervenute determinate disposizioni d'esecuzione e notifiche, oppure ciò è avvenuto solo tardivamente.

"Dal profilo generale, le autorità preposte all'esecuzione sono confrontate con le difficoltà dovute al fatto che l'obbligo di dichiarazione del metodo di produzione non incontra un ampio consenso. Gli addetti alla ristorazione, in particolare, ritengono che i consumatori non siano interessati a tali aspetti e quindi che il dispendio sia ingiustificato. D'altro canto si constata poca disponibilità ad offrire merci dichiarate in conformità dell'ODAgr, soprattutto per quanto riguarda la carne di pollame importata. Spesso si cerca pertanto di evitare di dichiarare i metodi di produzione vietati nonostante le prove manchino o siano lacunose.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che la priorità debba essere data all'applicazione soddisfacente delle prescrizioni vigenti.

(b) Considerazioni in merito alle richieste dell'autrice della mozione

Punto 1.L'articolo 18 capoverso 1 LAgr sancisce: "Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera ...". In una prima fase, il Consiglio federale ha intenzionalmente limitato l'obbligo di dichiarazione ai metodi dibattuti dal Parlamento. Trattasi dell'impiego di ormoni, antibiotici ed altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali per quanto riguarda la carne fresca e dell'allevamento in batteria delle ovaiole per il settore delle uova di consumo. Ciò garantisce l'efficienza dell'esecuzione nonché la proporzionalità riguardo alle condizioni poste all'economia anche in considerazione delle esigenze dell'OMC.

Il metodo di produzione vietato (p.es. condizioni dettate dalla protezione degli animali nel settore dell'allevamento) dev'essere dichiarato in modo preciso. Non può semplicemente venir fornita l'indicazione "non adempie le disposizioni svizzere in materia di protezione degli animali". La dichiarazione di simili condizioni sarebbe (eccessivamente) ampia e non rappresenterebbe un'informazione significante. Una deroga a tale principio è rappresentata dall'obbligo di dichiarazione previsto dall'ODAgr per le uova provenienti da allevamenti in batteria vietati in Svizzera. La dichiarazione di sistemi o impianti di stabulazione non autorizzati in Svizzera oppure delle condizioni poste ai pavimenti dei porcili risulterebbe incomprensibile ai consumatori che, in gran parte, non sono di estrazione agricola. Anche determinati divieti o proibizioni in ambito fitosanitario, come ad esempio l'impiego di particolari insetticidi o erbicidi, oppure il ricorso ad antibiotici nel settore frutticolo non possono venir assoggettati all'obbligo di dichiarazione. A tal riguardo è doveroso rammentare che esistono prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera, ma vietati in altri Paesi.

Vi è il pericolo, soprattutto per quanto concerne le prescrizioni in materia di dichiarazione troppo ampie e che all'estero sono considerate sproporzionate, che i nostri partner commerciali adottino contromisure: il formaggio svizzero fabbricato con latte crudo, metodo di produzione vietato in numerosi Paesi, potrebbe ad esempio venir assoggettato a un obbligo di dichiarazione analogo che non sarebbe affatto nell'interesse della nostra economia.

Sulla scorta delle esperienze fatte in relazione all'applicazione dell'ODAgr, dev'essere invece vagliata l'opportunità di assoggettare all'obbligo di dichiarazione ulteriori metodi e prodotti menzionati dall'autrice della mozione.

Punto 2.L'esonero dall'obbligo di dichiarazione previsto attualmente in particolare per le derrate alimentari trasformate è dettato da motivi pratici e dalla necessità di limitare il campo d'applicazione. Per la maggior parte di questi prodotti, sottoposti a diverse fasi di trasformazione, è molto difficile fornire la prova prescritta dall'articolo 2 ODAgr. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a riconsiderare la questione e valuterà nuovamente se l'obbligo di dichiarazione, per ora limitato alla carne e alle uova di consumo nonché alle rispettive preparazioni, possa essere esteso a singole derrate alimentari completamente o parzialmente trasformate. Attualmente vi sono presupposti migliori per individuare le diverse fasi di trasformazione di un prodotto agricolo. Queste considerazioni riguardano in particolare le uova, provenienti da allevamenti in batteria vietati in Svizzera, contenute nei prodotti da forno e nella pasta, ma anche i prodotti salmistrati cotti e crudi come i prosciuttini o la carne secca che attualmente non sono assoggettati all'obbligo della dichiarazione. L'assoggettamento di ulteriori prodotti deve tuttavia contribuire ad accrescere la consapevolezza dei consumatori e a creare i presupposti affinché essi siano informati sull'effettiva natura della composizione. Anche in futuro sarà opportuno rinunciare alla dichiarazione di quantitativi esigui che non rientrano fra gli elementi che caratterizzano il prodotto trasformato, in quanto ciò sarebbe in contraddizione con il principio della proporzionalità. L'estensione dell'obbligo di dichiarazione a queste derrate alimentari dovrebbe concernere anche le merci trasformate in Svizzera per le quali vengono impiegate materie prime o semilavorate provenienti dall'estero. Per i Cantoni ciò comporterebbe un dispendio supplementare.

Punto 3.L'indicazione dei metodi di produzione vietati dev'essere chiara e facilmente comprensibile per i consumatori. Il Consiglio federale esaminerà se vi sono formulazioni migliori e inequivocabili. Le dichiarazioni devono tuttavia essere obiettive e veritiere. Se, ad esempio, non è noto il metodo di produzione, dev'essere utilizzata la formula potestativa ("può essere stato prodotto con ormoni per aumentare le prestazioni degli animali"). Nemmeno la denominazione "allevamento in batteria" è sufficientemente precisa, poiché anche in Svizzera sono autorizzati sistemi di stabulazione simili all'allevamento in batteria. Essi devono tuttavia disporre, tra l'altro, di nidi e di una superficie sufficiente per animale. Per tale motivo si è optato per la dichiarazione "proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera". In questo caso si è rinunciato alla formula potestativa, poiché è chiaro che si tratta sempre di allevamento in batteria.

Punto 4.Conformemente all'articolo 5 ODAgr, la dichiarazione dev'essere di norma effettuata per scritto. Sono previste deroghe soprattutto nelle strutture di ristorazione, se i Paesi di provenienza (e di riflesso i metodi di produzione) variano stagionalmente o addirittura giornalmente. In futuro gli organi preposti all'esecuzione dovranno provvedere affinché la dichiarazione orale, autorizzata in via eccezionale in questi casi, venga realmente fatta e che si tratti di una situazione eccezionale comprovabile.

Punto 5.Nella risposta alla mozione 01.3068 del Gruppo democratico-cristiano del 14 marzo 2001 (Sicurezza e qualità delle derrate alimentari) il Consiglio federale indica che è necessario migliorare il coordinamento e/o l'uniformazione dei controlli delle derrate alimentari sia fra Confederazione e Cantoni sia fra le diverse autorità federali. Esso ha quindi incaricato il DFI e il DFE di migliorare il coordinamento e di esaminare, a medio termine, la questione dell'uniformazione del controllo delle derrate alimentari. Ciò potrebbe comportare la creazione di un'unità amministrativa competente in questo settore. Visto che un'eventuale riorganizzazione avrebbe ripercussioni sia sulle attuali competenze dei Cantoni sia sull'attività e sulla subordinazione di determinati servizi federali, i rispettivi aspetti vanno esaminati accuratamente. Lavori in tal senso sono in atto. I primi risultati sono attesi per fine anno.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.