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01.3428 · Raccomandazione · 2001-08-27

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua risposta alla mozione Zapfl del 5 ottobre 1999 (99.3496), il Consiglio federale aveva già ritenuto che il diritto in vigore lasciava la libertà ai Cantoni di introdurre o no un catalogo elettorale centrale. Tenuto conto delle strutture fortemente caratterizzate dal federalismo che prevalgono in materia di diritti politici, tale regolamentazione appare sempre giudiziosa. L'intervento della Confederazione al fine di creare cataloghi cantonali centralizzati degli Svizzeri all'estero non corrisponderebbe alla diversità dell'organizzazione del diritto di voto nei Cantoni e imporrebbe oneri finanziari e amministrativi supplementari a questi stessi Cantoni. Il gruppo di lavoro "avamprogetto di voto elettronico", composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, arriva per di più alla conclusione che l'introduzione del voto elettronico presume l'armonizzazione dei cataloghi elettorali nei Cantoni. In ogni caso, spetta tuttavia ai Cantoni e ai Comuni decidere di scegliere un'uniformazione decentralizzata o centralizzata dei cataloghi elettorali.

2. Il Consiglio federale continua a ricordare ai servizi competenti che l'invio di materiale di voto ai nostri connazionali all'estero deve essere prioritario ed effettuarsi secondo le modalità adeguate. In virtù dell'articolo 10 dell'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, il materiale di voto deve essere spedito per via aerea: la via terrestre (posta A) può essere scelta solo per l'invio di materiale di voto sul continente europeo, a condizione che l'esercizio del diritto di voto non ne risulti compromesso. Nella sua circolare ai governi cantonali del 2 agosto 2001, il Consiglio federale ha ricordato che la documentazione di voto destinata alle persone all'estero aventi diritto di voto doveva essere spedita dai Comuni il più presto possibile. Su tal punto, la raccomandazione della Commissione è già stata applicata.

3. In virtù dell'articolo 150 della Costituzione federale, l'introduzione della partecipazione degli Svizzeri all'estero all'elezione dei membri del Consiglio degli Stati è una decisione di competenza esclusiva dei Cantoni. Il Consiglio federale non intende influire su tale decisione formulando le proprie raccomandazioni.