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01.3434 · Interpellanza · 2001-09-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domanda 1

Per quanto attiene alla mole di lavoro della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) e alle conseguenze che ne derivano, il Consiglio federale svizzero ha preso dettagliatamente posizione nella risposta all'interpellanza Scherer Marcel del 6 marzo 2000 "Durata della procedura d'asilo" (00.3020). La situazione è mutata in quanto i ricorsi interposti durante i primi dieci mesi del corrente anno sono diminuiti del 20 per cento. Alla luce di questo sviluppo, le pendenze sono calate passando da 6'500 procedure di ricorso registrate il 31 ottobre 2000 a circa 6'000 per il 31 ottobre 2001. In particolare, durante gli ultimi mesi la CRA è stata in grado di evadere anche numerose procedure precedenti, di cui una parte le è giunta solo negli anni 2000 e 2001; inoltre, è stato possibile diminuire ulteriormente la durata media delle procedure. Con condizioni di base immutate dovrebbe esser possibile ridurre a medio termine le pendenze con le risorse a disposizione.

ad domanda 2

Una persona con una decisione di allontanamento o espulsione cresciuta in giudicato è tenuta a lasciare la Svizzera, indipendentemente dal fatto che tale decisione sia stata presa in prima o seconda istanza. Il Cantone interessato è obbligato a eseguire tale allontanamento o tale espulsione, e, se necessario, può disporre dei diversi provvedimenti coercitivi a sua disposizione. I rimedi giuridici straordinari, di norma, non ostacolano l'esecuzione, visto che essi hanno valore sospensivo soltanto in casi eccezionali.

Già da alcuni anni il Consiglio federale accorda la priorità assoluta al miglioramento dell'esecuzione nel settore dell'asilo e degli stranieri. Nel 1998 il gruppo di lavoro paritetico "Esecuzione dell'allontanamento" costituito da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha presentato una serie di misure atte a migliorare la situazione nell'ambito dell'esecuzione. Nel frattempo, la maggior parte di tali misure sono state concretizzate. Istituendo la Divisione Rimpatrio, la quale è parte integrante dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), il Consiglio federale ha dato un contributo essenziale al potenziamento dell'efficienza nel settore dell'esecuzione. Inoltre, il servizio aeroportuale all'aeroporto di Zurigo-Kloten, in funzione dal mese di agosto di questo anno, è teso a garantire una cooperazione ancora più stretta tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento di persone straniere per via aerea.

ad domanda 3

Quanto più lunga è la durata di una procedura d'asilo, tanto più difficile risulta eseguire l'allontanamento che deriva da un esito negativo, vista l'integrazione spesso avanzata. Per evitare casi di rigore esiste la possibilità giuridica di ammettere provvisoriamente le persone ben integrate che, a causa dell'esecuzione dell'allontanamento verrebbero a trovarsi in una situazione d'emergenza grave, a condizione che la domanda d'asilo sia pendente da più di quattro anni. In questo contesto l'UFR e la CRA si appoggiano alla giurisprudenza del Tribunale federale in merito ai casi particolarmente rigorosi ai sensi dell'articolo 13 lettera f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS: RS 823.21). Possono beneficiare di questa regolamentazione soprattutto le famiglie che hanno figli in età scolastica e sono in grado di garantire il proprio sostentamento.

Per giudicare i singoli casi sono determinanti i seguenti criteri: la durata del soggiorno, l'integrazione sociale e professionale, la situazione familiare e lo stato di salute nonché le circostanze all'origine del soggiorno illegale. Se la persona in questione è stata oggetto di provvedimenti penali gravi, le autorità cantonali negano il rilascio di un permesso di dimora. Gli uffici federali competenti (Ufficio federale degli stranieri e Ufficio federale dei rifugiati) hanno esposto questa prassi in una circolare che è stata sottoposta, per il parere, ai Governi cantonali. L'obiettivo della circolare è di creare trasparenza sia per le autorità cantonali sia per le persone interessate. In occasione della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), tenutasi l'8 e il 9 novembre 2001, tale modo di procedere fu chiaramente approvato.

Per il Consiglio federale l'accelerazione della procedura d'asilo in generale - e non soltanto quella delle procedure della durata di più anni - è un argomento che riveste particolare importanza. Infatti, il 1° marzo 2000, in occasione dell'annuncio dell'avvio dell'Azione umanitaria 2000, il Consiglio federale ha ribadito l'importanza accordata a tale accelerazione. Quanto più rapidamente è presa la decisione d'allontanamento, tanto maggiori sono le possibilità di un buon reinserimento nel Paese di provenienza e anche di ottenere l'accettazione della decisione da parte della persona interessata.

ad domanda 4

Determinare l'assetto della politica svizzera in materia di migrazione è un compito costituzionale della Confederazione. Tuttavia, in futuro, il margine di manovra sarà sensibilmente limitato dagli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera, in particolare dall'accordo bilaterale sulla libera circolazione, negoziato con la CE.

Le autorità federali sono competenti per i settori dell'asilo e degli stranieri; esse dispongono della concessione o del rifiuto dell'asilo. I Cantoni si limitano ad eseguire tali decisioni e pertanto, in questo contesto, non godono di margini di manovra.

Essi dispongono di poteri più ampi soltanto nel caso di un'ammissione di cittadini di Stati non membri dell'UE e dell'AELS. Con la revisione dell'OLS entrata in vigore il 1° novembre 1998 (RU 1998 2726), il Consiglio federale ha modificato quello che nella mozione è chiamato "modello dei tre cerchi". L'attuale sistema duale di ammissione prevede per tutti gli Stati, tranne quelli dello spazio UE/AELS, identiche condizioni di ammissione. L'imminente introduzione della libera circolazione delle persone provenienti dall'UE esige, per ragioni di carattere economico e statuale, di limitare l'ammissione delle persone provenienti da Stati terzi a forze di lavoro qualificate e urgentemente necessarie. Per l'ammissione di queste forze lavorative vengon dati già attualmente ai Cantoni sufficienti contingenti. A salvaguardia di una prassi unitaria occorre sottomettere le autorizzazioni al previo accordo dell'Ufficio federale degli stranieri.

Questa posizione di base è stata anche chiaramente espressa durante la campagna precedente la votazione popolare sull'iniziativa per limitare il numero degli stranieri in Svizzera (iniziativa del 18 percento). Lo scopo di questa politica in materia di stranieri è di permettere l'immigrazione di manodopera da Stati non appartenenti all'UE, compatibile sul piano sociale e politico, e attenta all'equilibrio e alla stabilità del mercato del lavoro. È però anche indiscusso che le attuali condizioni salariali e lavorative non vengano scalzate dall'assunzione di personale proveniente da Paesi a basso reddito. Il Consiglio federale non è quindi disposto a prendere una simile decisione di principio in un'importante questione di politica estera prima di aver piú intensamente cercato candidati nei Paesi dell'UE e prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione. Un tale modo di fare pregiudicherebbe la procedura legislativa in corso concernente la nuova legge sugli stranieri. Anche in vista della notevole mobilità all'interno della Svizzera, degli interessi economici in generale e del principio della parità non sarebbe opportuno se i Cantoni in questo ambito applicassero differenti politiche di migrazione. Ciò vale anche nel caso di una decisione concernente il rilascio di permessi per i casi di rigore, ad esempio dopo un soggiorno illegale. Il rilascio di disposizioni di diritto federale rimane quindi sensato e necessario.

ad domanda 5

Per quanto riguarda il gruppo di lavoro summenzionato si tratta del gruppo di lavoro interdipartimentale migrazione, un ufficio di coordinamento federale per l'armonizzazione della politica migratoria della Confederazione con gli altri settori. Esso affronterà altresì la problematica delle persone prive di documenti. Accanto a tale gruppo di lavoro a livello federale e cantonale esistono diversi organi "multidisciplinari" incaricati di occuparsi delle questioni legate al settore della migrazione. La Commissione federale per le questioni sui rifugiati come pure la Commissione per gli stranieri sono due esempi a livello federale.

Per questo motivo il Consiglio federale non ritiene che sia opportuno istituire un altro organo nel settore della migrazione. Gli strumenti esistenti sono sufficienti per permettere di trovare soluzioni anche alla problematica delle persone prive di documenti e per garantire lo scambio di informazioni.

Inoltre, in occasione della citata Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, i rappresentanti dei Governi cantonali si sono pronunciati all'unanimità contro un'amnistia generale e contro l'istituzione di un contingentamento speciale per gli stranieri che risiedono clandestinamente in Svizzera. Per di più sono state respinte sia la proposta di una moratoria all'esecuzione dei rinvii sia la proposta di una "tavola rotonda".

Risposta del Consiglio federale.