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01.3455 · Postulato · 2001-09-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione espressa dal postulante secondo la quale certi aspetti del finanziamento pubblico delle scuole universitarie devono essere subordinati alla loro capacità d'innovazione.

In virtù delle competenze fissate dalla Costituzione federale, l'attuazione e l'incoraggiamento dell'ottimizzazione e dell'innovazione nelle università sono in primo luogo di competenza dei Cantoni e delle stesse università. In questo settore, le misure della Confederazione hanno sempre carattere sussidiario e devono essere applicate nell'ambito di una cooperazione di partenariato rispettosa dell'accresciuta autonomia delle università. Grazie alla legge sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (legge sull'aiuto alle università LAU) la Confederazione sostiene l'attuazione di una politica universitaria dinamica. Vincolando l'assegnazione delle sovvenzioni alla realizzazione di certi progetti, essa incoraggia le riforme, le innovazioni e le cooperazioni tra le scuole universitarie.

La nuova LAU, adottata dal Parlamento l'8 ottobre 1999 e entrata in vigore il 1° aprile 2000, introduce nuovi meccanismi di coordinazione e di cooperazione in seno al sistema universitario. Prendendo spunto dal doppio principio della competizione e della cooperazione nell'ambito delle scuole universitarie, la nuova legge LAU ha inoltre introdotto importanti cambiamenti a livello degli strumenti di finanziamento della Confederazione, in particolare nell'ambito delle sovvenzioni di base e dei contributi vincolati ai progetti.

I sussidi di base (partecipazione federale ai costi d'esercizio delle università cantonali), assegnati in precedenza in funzione delle spese, sono ora maggiormente vincolati alle prestazioni delle università nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca. Le prestazioni d'insegnamento sono misurate in proporzione al numero di studenti conteggiati secondo la durata regolamentare degli studi e ponderate in funzione delle discipline accademiche. Le prestazioni di ricerca sono misurate proporzionalmente ai fondi ottenuti dalle università per progetti del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, dell'Unione europea o da parte di fondi terzi privati o pubblici.

Un altro strumento di gestione del sistema è rappresentato dai contributi vincolati a progetti destinati sostenere dei progetti di cooperazione e delle innovazioni di interesse nazionale. Questi aiuti finanziari sono previsti soprattutto per il sostegno di progetti di cooperazione inter-universitaria e d'innovazione (SWITCH), la promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Campus virtuel suisse), lo sviluppo della rete d'informazione delle università svizzere e lo sviluppo della Rete svizzera d'innovazione destinata a favorire lo sfruttamento delle conoscenze acquisite nelle scuole universitarie e a intensificare il transfert di tecnologia.

La nuova LAU approvata dal Parlamento ha pertanto gettato le basi essenziali per l'incoraggiamento dei processi di cooperazione, di innovazione e di aumento dell'efficienza grazie agli strumenti di incitamento finanziario. Lo strumento legale adottato - la legge federale sull'aiuto alle università - permette già alla Confederazione di assumere i suoi obblighi nell'ambito della politica universitaria e di orientare in tal modo con efficacia la capacità delle università di svolgere in condizioni ottimali la loro missione fondamentale dell'insegnamento e della ricerca. I risultati finora ottenuti attestano l'efficacia di questi strumenti.

Il postulato propone inoltre di studiare un sistema di sgravi fiscali a favore delle imprese che investono capitali nella formazione e nella ricerca universitarie. Il sistema fiscale svizzero riflette la struttura federalista del nostro Paese; la sovranità dello Stato è dunque suddivisa tra la Confederazione e i Cantoni. Secondo il principio dell'attribuzione delle competenze, la Confederazione può prelevare solamente le imposte espressamente previste dalla Costituzione federale. Siccome il diritto esclusivo della Confederazione per il prelievo delle imposte è limitato a un numero relativamente poco elevato di contribuzioni, i Cantoni dispongono di conseguenza di un margine di manovra molto ampio per gestire le loro imposte.

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.