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01.3456 · Mozione · 2001-09-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In base al diritto vigente, la regolamentazione e l'assegnazione degli aiuti alla formazione (borse e prestiti) sono di competenza dei Cantoni. La Confederazione attribuisce sovvenzioni ai Cantoni per le loro spese in materia. L'autore della mozione propone di modificare la legge in modo da vincolare l'ammontare delle borse alle prestazioni fornite dai loro beneficiari.

Il Consiglio federale è favorevole al principio che le prestazioni fornite dallo Stato a terzi siano subordinate a determinate condizioni; e questo deve valere anche nell'ambito degli aiuti alla formazione.

Quanto a sapere se e da chi devono essere fissate le condizioni, e quali sono le azioni già intraprese, vanno rilevati i seguenti punti.

* L'attuale ripartizione dei compiti non consente alla Confederazione di imporre questo principio ai Cantoni. Potrebbe farlo valere solo per via indiretta ponendo condizioni sul versamento delle sovvenzioni. La questione sull'ampiezza delle condizioni che si possono imporre al finanziamento in questo settore è stata discussa a fondo negli anni scorsi e ha dato luogo a perizie giuridiche. È emerso come l'articolo 27quater della vecchia Costituzione federale e le conclusioni dei lavori preparatori corrispondenti (l'analisi vale per analogia per l'art. 66 della nuova Costituzione il cui contenuto in proposito resta invariato) impongono alla Confederazione una certa moderazione, in particolare nei casi in cui queste condizioni tendono a orientare direttamente le regolamentazioni cantonali in una determinata direzione.

* Riferendosi alle "prestazioni" fornite dal beneficiario, la mozione considera senza dubbio in primo luogo le "prestazioni di studio". Nell'assegnazione delle borse, la prassi oggi adottata mette in rapporto le "prestazioni di studio" con la "durata ordinaria" degli studi. Gli aiuti alla formazione sono dunque attribuiti quasi esclusivamente per una durata "ordinaria", "abituale", "normale" degli studi. Per certi piani di studio, questo criterio pone problemi in quanto la durata ordinaria degli studi può variare notevolmente a seconda delle facoltà da un'università all'altra. In parecchi casi (soprattutto in lettere), la durata minima o "ordinaria" degli studi fissata nel regolamento degli esami costituisce il periodo minimo al quale è spesso molto difficile attenersi. Per questa ragione la maggior parte dei regolamenti sull'assegnazione di borse aggiungono due semestri supplementari alla durata minima prevista dal regolamento d'esame per ottenere la "durata ordinaria" degli studi. Nella maggioranza dei casi la presa in considerazione di questa componente "prestazione dello studente" non comporta però una diminuzione o abolizione della borsa in caso di bocciatura degli esami. Se il regolamento degli studi prevede la possibilità di un esame di riparazione, ad esempio nel giro di quattro o sei mesi, la borsa continua di solito ad essere erogata.

Si può dunque constatare da un lato come la fissazione di criteri federali di "prestazione dello studente" porrebbe problemi di ordine giuridico, d'altro canto come certe componenti incentrate sulle "prestazioni" sono già considerate dai regolamenti cantonali sull'assegnazione delle borse di studio.

In prospettiva futura è opportuno ricordare le proposte fatte in materia dalla nuova perequazione finanziaria (NPF). Queste proposte tendono a limitare l'impegno finanziario della Confederazione nel settore degli aiuti alla formazione a livello superiore (università, scuole universitarie professionali, scuole superiori), esercitando una più forte azione politica nel settore con l'adozione di una legge quadro.

Al momento attuale la mozione non può essere accolta nella sua attuale forma.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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