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01.3487 · Mozione · 2001-10-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha preso atto delle recenti aggressioni commesse nei confronti di soldati, poliziotti e insegnanti e deplora tali eccessi di violenza sempre più frequenti. Tuttavia, la lettura della mozione porta a ritenere che non esistano fondamenti giuridici per punire tali atti. Ciò è inesatto. Diversi reati possono essere presi in considerazione:

a. I soldati in uniforme, gli agenti di polizia e gli insegnanti sono innanzitutto protetti dalle disposizioni generali sull'integrità della persona. Quindi, chiunque cagiona un danno grave all'integrità della persona incorre nell'articolo 122 CP ed è condannato a una pena privativa della libertà da sei mesi a dieci anni. Se utilizza un'arma o un oggetto pericoloso, incorre in una pena detentiva fino a tre anni anche se la lesione è leggera (art. 123 cpv. 2 CP). Nei due casi il perseguimento avviene d'ufficio. Nei casi meno gravi, segnatamente se l'autore proferisce soltanto minacce (art. 180 CP) o commette vie di fatto contro la vittima, per esempio dandole uno schiaffo o un pugno (art. 126 CP), è punito con la detenzione fino a tre anni o con l'arresto o la multa; il perseguimento avviene su querela di parte.

b. I funzionari, ossia tutte le persone che agiscono nell'interesse della comunità sono altresì tutelati dagli articoli 285 CP (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) e 286 CP (impedimento di atti dell'autorità). Quindi, chiunque con violenza o minaccia impedisce a un poliziotto di svolgere le sue funzioni è condannato a una pena detentiva fino a tre anni; il perseguimento avviene d'ufficio (art. 285 CP). Dal canto loro, i militari sono protetti dalle disposizioni concernenti lo Stato e la difesa nazionale. Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio (anche senza usare violenza o proferire minacce), è perseguito d'ufficio in virtù dell'articolo 278 CP ed è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa; tuttavia, l'articolo 278 CP non si applica in casi di aggressione verbale o fisica nei confronti di militari in libera uscita.

Secondo il Consiglio federale non occorre aumentare le pene previste per i reati contro l'integrità personale (art. 122 segg. CP) e la libertà (art. 180 CP) nei casi in cui la vittima è un funzionario o un soldato in uniforme. Del resto, il giudice può tener conto di tale circostanza in occasione dell'esame della misura della pena pronunciando una condanna più severa (art. 63 CP). Per contro, si potrebbe prevedere di sopprimere l'esigenza della querela in caso di lesioni personali semplici (art. 123 cpv. 1 CP), di vie di fatto (art. 126 CP) e di minacce (art. 180 CP). Si potrebbe altresì completare l'articolo 278 CP per meglio tener conto delle aggressioni commesse nei confronti di militari in libera uscita.

2. Il gruppo UDC chiede inoltre che i delinquenti stranieri possano essere espulsi senza indugio e per un lungo periodo. Tali possibilità esistono già oggi.

Pertanto, conformemente alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), la polizia degli stranieri può allontanare qualsiasi straniero condannato per un crimine o un delitto o la cui condotta e atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. Secondo lo statuto giuridico dello straniero, ne dispone l'espulsione (art. 10 lett. a e b LDDS), ne revoca il permesso di dimora (art. 9 LDDS) o ne dispone l'allontanamento corredato da un divieto d'entrata in Svizzera (art. 12 e 13 LDDS). Attualmente, il giudice penale può espellere qualsiasi straniero condannato alla reclusione o alla detenzione (art. 55 CP). Nell'ambito della revisione della parte generale del Codice penale, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno tuttavia deciso di rinunciare a questa pena accessoria dato che quest'ultima è un doppione inutile delle misure d'allontanamento disposte dalla polizia degli stranieri, più severe e più ampie.

3. In conclusione, il diritto vigente soddisfa già le richieste del mozionante. Tuttavia, il Consiglio federale è disposto a esaminare la modifica di alcune disposizioni del Codice penale per proteggere meglio i soldati in uniforme, per esempio rinunciando, in alcuni casi, all'esigenza della querela.