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01.3497 · Interpellanza · 2001-10-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In margine alla mozione Fankhauser del 9 dicembre 1997 (97.3577; Amnistia per persone senza documenti), all'interpellanza Hubmann del 23 giugno 2000 (00.3370; Sanatoria per persone sprovviste di documenti) e alla mozione Zisyadis del 22 marzo 2001 (01.3149; Permesso di dimora per stranieri privi di documenti), il Consiglio federale ha illustrato in maniera circostanziata la sua politica in materia di persone in situazione irregolare. Esso ha sottolineato che in dimostrati casi rigorosi, il diritto vigente prevede già tuttora soluzioni adeguate. Nella sua presa di posizione in occasione dell'ora delle domande del 1° ottobre 2001, il Consiglio federale ha ribadito la sua posizione nei confronti delle persone senza documenti. Tale posizione è stata approvata anche dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) dell'8-9 novembre 2001.

Nell'esame volto a stabilire l'esistenza di un caso particolarmente rigoroso, la presenza di fanciulli scolarizzati ha un ruolo assai importante e spesso determinante per il riconoscimento di un caso rigoroso. A questi giovani stranieri sono naturalmente offerte tutte le possibilità in materia di formazione. Non vi è pertanto motivo di emanare disposizioni speciali.

La politica svizzera in materia d'asilo e di stranieri tiene fortemente conto, anche in confronto agli altri Stati europei, di preoccupazioni prettamente umanitarie. Soltanto tra gennaio 1999 e fine agosto 2001, ad esempio, sono stati rilasciati 10'449 permessi di dimora per motivi umanitari a persone che non adempivano le condizioni d'ammissione ordinarie, tra cui numerosi fanciulli e giovani (pari a circa 20% dei permessi).

Da anni, dunque, è fatto uso della possibilità di prendere in considerazione i casi particolarmente rigorosi. Una siffatta prassi costantemente improntata alla dimensione umanitaria non solo è sostenibile a lungo termine, ma consente altresì di tener conto adeguatamente dei casi individuali nella loro particolarità.

Risposta del Consiglio federale.