01.3544 · Mozione · 2001-10-04
Cancelleria federale
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Negli ultimi 20 anni il significato dell'informazione e della comunicazione da parte delle autorità è profondamente mutato. Se in passato il cittadino doveva accontentarsi di comunicazioni più o meno burocratiche da parte degli organi governativi, oggi ha il diritto di ricevere informazioni e documentazioni dettagliate e adeguate ai bisogni. Nel senso della libertà d'opinione e d'informazione prevista dalla Costituzione federale (art. 16), l'Amministrazione federale deve essere all'altezza delle esigenze poste dall'attuale era dell'informazione. Accanto all'informazione destinata ai media, divenuta un compito più arduo a causa del numero crescente di media specializzati, vi è l'informazione diretta della popolazione e dei diversi destinatari (per es. scienza, cerchie particolarmente interessate a un determinato tema, settori, ecc.). Questo implica d'altro canto il passaggio da un'informazione omogenea a documentazioni strutturate in modi diversi e dettagliati.
L'esigenza di un'informazione attiva e aperta è stata riconosciuta non solo dal Consiglio federale e dall'Amministrazione ma anche dalle Camere federali, le quali con vari interventi (tra cui ricordiamo P 94.3223 "Miglioramento della comunicazione con la popolazione", P 97.3386 "Trasparenza decisionale da parte del Consiglio federale", M 97.3534 "Elaborazione di una strategia di comunicazione", P 99.3076 "Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi") hanno a più riprese chiesto l'adozione di misure volte a rafforzare l'informazione e la comunicazione da parte delle autorità.
In quest'ottica negli ultimi anni sono state create e ampliate le basi legali per l'attività d'informazione delle autorità. Già la legge del 1978 sull'organizzazione dell'Amministrazione sanciva un obbligo generale di comunicazione, e la legge del 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) ha esteso tale obbligo, incaricando il Consiglio federale di "informare in modo coerente, tempestivo e continuo" il pubblico nonché il Parlamento e i Cantoni (art. 10 LOGA). La nuova normativa ha istituzionalizzato la comunicazione quale compito essenziale della conduzione dello Stato. Anche la Costituzione federale (art. 180) impegna il Consiglio federale a informare "tempestivamente e compiutamente" l'opinione pubblica in merito alle sue attività. Scopo di una politica d'informazione attiva è aumentare la trasparenza e informare la popolazione sull'operato e sulle decisioni delle autorità, illustrandone i motivi e le ripercussioni. Considerata la sempre maggiore presenza della politica nei media, oggi un atteggiamento minimalista o passivo da parte del Consiglio federale nell'ambito dell'informazione sulle decisioni prese non sarebbe più giustificato.
L'informazione da parte delle autorità esige che vengano trattati in modo professionale molteplici temi in base a bisogni diversi. I prodotti destinati ai media devono essere di estrema attualità e nella maggior parte dei casi devono essere arricchiti con materiale esplicativo - e questo non soltanto nelle lingue ufficiali bensì sempre più spesso anche in inglese. Lo stesso vale per l'informazione diretta (quella cioè destinata al pubblico), che deve rispondere a bisogni diversi: i documenti destinati al grande pubblico devono essere redatti in modo comprensibile e ben strutturato, mentre quelli destinati agli specialisti devono essere delle vere e proprie pubblicazioni specializzate. Inoltre gli stampati e le offerte su Internet devono essere disponibili in qualsiasi momento e vanno attualizzati per quanto possibile di continuo.
Un'informazione da parte delle autorità ampia e al passo con la tecnica più moderna è pertanto divenuta una prestazione che tutti richiedono. L'accesso agevolato e adeguato ai bisogni alle informazioni dell'Amministrazione e allo stato degli affari è considerato una prestazione statale ovvia non soltanto dai privati ma anche da ditte, scuole, ecc. Aumentato è anche il bisogno di campagne (di prevenzione) condotte dalle autorità in merito a temi di interesse generale (salute, ambiente, trasporti).
La gamma di comunicazioni delle autorità è molto vasta, ed è pertanto indispensabile disporre delle necessarie risorse per soddisfare le esigenze della popolazione e di singole cerchie specifiche in materia d'informazione. Il mandato legale di comunicazione e il diritto della popolazione all'informazione possono tuttavia essere soddisfatti soltanto con il necessario personale qualificato.
Fino al 1999 in merito all'attività d'informazione dell'Amministrazione federale e ai relativi costi non vi era una grande trasparenza: le spese erano coperte tramite differenti crediti di pagamento ed era pertanto difficile determinare i costi complessivi e valutare l'impiego dei mezzi. Su mandato del Consiglio federale la Conferenza dei servizi d'informazione (KID) si è chinata su questo problema e ha elaborato nel corso del 2000, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, una procedura di rilevamento dei costi delle attività d'informazione del pubblico che permette maggiore trasparenza e l'uso mirato delle risorse.
Nel contempo questo strumento di controllo consente di concentrare i mezzi sui temi principali e di rinunciare a pubblicazioni troppo costose. I servizi di informazione sono inoltre tenuti a fornire un massimo di prestazioni proprie e di limitare al minimo necessario i costi elevati di terzi. In questo modo, nonostante l'aumento qualitativo e quantitativo delle esigenze, si vuole contribuire in modo efficace a contenere i costi.
Tre sono i principi che permettono di risparmiare costi in questo settore:
1. L'attribuzione dei compiti deve avvenire prioritariamente in seno all'Amministrazione e solo in secondo luogo all'esterno. A tale scopo è però necessario che all'interno dell'Amministrazione si disponga dei relativi mezzi e delle competenze.
2. Le attività di comunicazione devono essere strutturate secondo priorità tematiche ben definite.
3. Occorre optare per mezzi di produzione mirati e possibilmente economici.
Nei rispettivi ambiti di propria competenza, i servizi d'informazione dei Dipartimenti, della Cancelleria federale e degli Uffici sono tenuti a operare nel rispetto costante di tali principi.
Il Consiglio federale è convinto che le condizioni necessarie per un impiego economico dei mezzi siano già realizzate mediante la valutazione regolare dei costi nell'ambito dell'informazione e l'applicazione coerente dei principi menzionati. In quest'ottica il Consiglio federale ritiene controproducente una riduzione lineare del 20 per cento dei costi delle attività d'informazione e la creazione di un corrispondente plafone: con l'adozione di tali misure vi è infatti il rischio che le autorità non possano più rispettare il mandato legale d'informazione, la cui portata, come illustrato sopra, va ben oltre le sole pubblicazioni d'obbligo. Le minori prestazioni derivanti da una simile limitazione si ripercuoterebbero in primo luogo sui cittadini, che non avrebbero più accesso a un'informazione completa ed esaustiva sull'operato delle autorità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.