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01.3560 · Interpellanza · 2001-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con il deposito della lista LIX Svizzera-Liechtenstein presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Svizzera si è formalmente impegnata a rispettare il tetto massimo delle aliquote di dazio. Nell'ambito del vino coperto dal contingente doganale unificato pari a 170 milioni di litri, le sette aliquote di dazio del contingente (ADC) in vigore sono fissate in base ai tetti massimi notificati all'OMC. Delle cinque aliquote di dazio fuori del contingente (ADFC), due sono inferiori ai tetti massimi notificati. Si tratta delle ADFC concernenti il vino bianco in bottiglia ed il vino rosso sfuso, che ammontano rispettivamente a franchi 300 invece di franchi 510 all'ettolitro e a franchi 108 invece di franchi 314 all'ettolitro. Finché la domanda di vino importato resta inferiore al contingente unificato, e ciò è quanto si sta verificando attualmente, l'utilizzo del margine di manovra relativo all'aumento di tali aliquote fino ai tetti massimi notificati non avrà alcuna incidenza sulle condizioni di concorrenza sul mercato interno. Poiché il presente argomento si ricollega al discorso del contingente unificato di vino rosso e bianco, si rinvia alla risposta data dal Consiglio federale all'interpellanza Dupraz (01.3435).

I regolamenti comunitari che vertono sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevedono, in effetti, determinati provvedimenti che tuttora non sono presi in esame dalla legislazione svizzera concernente la viticoltura e l'economia vinicola. Tuttavia si potrebbe sostenere pure il discorso inverso. La maniera differente di valutare gli obiettivi del sostegno all'agricoltura in generale e del settore vitivinicolo in particolare, le condizioni di produzione nonché altre condizioni quadro spiegano tali scelte. A titolo d'esempio, l'Unione europea promuove la distillazione del vino proveniente dalle eccedenze strutturali, mentre una simile azione di sostegno è considerata inopportuna dal Consiglio federale. D'altronde, l'articolo 13 della legge sull'agricoltura (LAgr) esclude l'intervento della Confederazione per le eccedenze strutturali.

In data 21 settembre 2001, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale dell'economia ad avviare una consultazione concernente il rapporto sullo sviluppo della politica agricola (PA 2007). In tale documento, dopo aver costatato l'irrigidimento delle condizioni di concorrenza e nell'ottica di accelerare la crescita della competitività del vino svizzero, è stato proposto un aiuto finanziario in favore della riconversione dei vigneti a partire dal 2004. D'altronde, in virtù dell'articolo 58 LAgr, sarà prevista la promozione della produzione di succo d'uva per il 2002 ed il 2003, se le limitazioni di produzione in vigore nel 2001 saranno rinnovate anche durante questi due anni. Entrambi i provvedimenti, considerati complementari alle iniziative private degli operatori e delle organizzazioni del settore, dovrebbero essere adeguati al fine di aiutare la vitivinicoltura svizzera a adattarsi alle esigenze di mercato e al fine di standardizzare il sostegno apportato a tale settore dentro e fuori i confini nazionali.

Risposta del Consiglio federale.