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01.3776 · Interpellanza · 2001-12-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La produzione e la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione sono sottomesse all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi. Per poter essere immesse sul mercato, le varietà devono soddisfare un certo numero di criteri, e in particolare dei criteri di purezza. Le norme in materia di purezza varietale sono determinate, per ogni specie, in funzione delle loro caratteristiche riproduttive. La purezza varietale è garantita da un perimetro di isolamento attorno al campo che serve alle produzione di sementi certificate. Ad esempio, la norma di purezza varietale per il mais raggiunge il 98%, e le distanze di isolamento sono di 200 metri.

La presenza fortuita di organismi geneticamente modificati è regolata specificatamente dall'articolo 14a dell'ordinanza sulle sementi. Il materiale che contiene meno dello 0,5% di materiale proveniente da una varietà geneticamente modificata non autorizzata, che figura sulla lista degli organismi geneticamente modificati pubblicata il 5 settembre 2000 (FF 2000, 4382) dall'Ufficio federale dell'agricoltura, può essere commercializzata senza autorizzazione. Nel suo stato attuale, questa lista comprende la soia Roundup Ready e i mais Bt-11, Bt-176 et MON810. Per le specie per le quali la norma di purezza varietale è superiore al 95%, la tolleranza dello 0,5% viene abbassata di conseguenza. La Svizzera è il primo Paese ad aver introdotto norme di tolleranza specifiche in materia. Queste norme sono considerate severe poiché, per la maggior parte delle specie coltivate, la norma di purezza varietale è inferiore al 99,5%. Per raggiungere questa norma, i selezionatori devono assolutamente mantenere il loro materiale di selezione in condizioni che escludano ogni incrocio non desiderato. Contemporaneamente all'introduzione di questa tolleranza, l'ordinanza sulle sementi esige inoltre che i commercianti prendano tutti i provvedimenti possibili per impedire la presenza fortuita di organismi geneticamente modificati.

2. A livello internazionale, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, adottato nel gennaio 2000 a Montreal, ha come obiettivo di regolamentare i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che possono avere degli effetti negativi sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica. In questa prospettiva, una particolare attenzione è rivolta alla protezione dei centri di origine delle specie coltivate. Il Consiglio federale si è attivamente impegnato, in previsione dell'adozione e della rapida messa in atto di questo Protocollo. Il 27 giugno 2001, il Consiglio federale ha sottomesso il messaggio al Parlamento, in vista della ratifica del Protocollo.

Il Protocollo prevede una serie di misure atte ad assicurare che l'esportazione di organismi geneticamente modificati destinati ad un uso nell'ambiente possa essere effettuata solo dopo che le autorità del Paese importatore abbiano dato il loro consenso sulla base della valutazione dei rischi per la biodiversità. Il Protocollo contiene inoltre disposizioni particolari concernenti i movimenti transfrontalieri illeciti. In caso di danno, il Paese leso può domandare al Paese di provenienza del movimento illecito, di eliminare a sue spese gli organismi danneggiati. Un'ulteriore fonte di possibili problemi è l'uso come sementi di materiale destinato all'alimentazione umana o animale. Per evitarli, il Protocollo esige che il materiale sia chiaramente identificato come materiale non destinato ad essere immesso intenzionalmente nell'ambiente.

Il Protocollo entrerà in vigore nel momento in cui almeno 50 Stati l'avranno ratificato. La sua messa in atto effettiva richiederà dei lavori supplementari a livello internazionale, in particolare in relazione con la definizione di potenziali impatti negativi sulla conservazione della diversità biologica e del materiale privo di organismi geneticamente modificati, e dunque non sottomesso alle disposizioni del Protocollo; si arriverà probabilmente a negoziazioni sulla necessità di stabilire norme di tolleranza internazionali per la presenza fortuita di organismi geneticamente modificati.

3. Il Consiglio federale ha sempre sottolineato l'importanza di garantire una produzione indigena di sementi di qualità che rispondano ai bisogni dell'agricoltura svizzera. Il Consiglio federale è dell'opinione che, nel contesto attuale, le disposizioni dell'ordinanza sulle sementi garantiscano il rispetto di questo obiettivo. Contrariamente al Messico, la Svizzera non è il centro di origine di una specie coltivata. Ciononostante, il Consiglio federale continuerà a seguire con molta attenzione i lavori in questo campo, e in particolare quelli concernenti il Protocollo di Cartagena, della FAO e dell'Unione europea. In funzione degli sviluppi, il Consiglio federale riesaminerà la necessità di adattare le disposizioni dell'ordinanza sulle sementi per garantirne la compatibilità a livello internazionale, o per prendere delle disposizioni complementari.

Risposta del Consiglio federale.

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