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01.412 · Iniziativa parlamentare · 2001-03-22

Liquidato

Wortlaut

Sulla base dell'articolo 160 cpv. 1 CF, nonché dell'articolo 21 bis della Legge sui rapporti dei consigli si chiede al Consiglio federale

di introdurre nel Codice delle obbligazioni un nuovo articolo 708bis, nel quale è fissata l'ineleggibilità nel consiglio di amministrazione di una società anonima di coloro che sono stati giudicati colpevoli di crimini o delitti nel fallimento o nell'esecuzione per debiti ai sensi degli articoli 163 - 171 CPS.

Begründung

La legge attuale permette a persone spregiudicate o incapaci a gestire denaro di sedere tranquillamente in un consiglio di amministrazione di una società anonima. Le conseguenze sono evidenti e coincidono semplicemente a gravi difficoltà finanziarie della stessa società oppure al loro fallimento.

Il pregiudizio sopportato dai creditori (autorità fiscali, assicurazioni sociali, artigiani, imprese, ecc.) non trova così alcuna misura preventiva atta a scongiurarlo.

Quindi si giustifica l'ineleggibilità di coloro che non presentano i necessari requisiti di affidabilità.

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