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02.1008 · Interrogazione ordinaria · 2002-03-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'11 dicembre 2000 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento, con il messaggio, un disegno di legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili [LDis]; FF 2001 1601). Il Consiglio degli Stati ha già trattato il progetto in qualità di Camera prioritaria nell'autunno 2001. Attualmente il progetto è trattato dalla commissione del Consiglio nazionale incaricata dell'esame preliminare.

Il disegno di legge sui disabili, che concreterà l'articolo 8 capoverso 4 della Costituzione federale, intende migliorare le condizioni quadro della vita sociale delle persone affette da disabilità. Gli svantaggi che colpiscono queste persone devono, per quanto possibile, essere prevenuti o eliminati. Il Consiglio federale documenta con questo disegno di legge la sua volontà politica di evitare o ridurre, nel limite del possibile, le barriere esistenti che rendono inutilmente gravosa la vita quotidiana alle persone affette da disabilità.

Il concretamento di siffatto obiettivo politico ha conseguenze giuridiche differenziate sui fornitori di prestazioni secondo che si tratti di privati o di enti pubblici. In virtù dell'articolo 7 capoverso 2 LDsi, le persone direttamente svantaggiate possono beneficiare di un diritto d'azione o di ricorso per far valere i propri diritti nei confronti dei diversi enti pubblici che offrono prestazioni nonché nei confronti delle FFS e delle imprese di trasporto concessionarie. Nei confronti degli altri fornitori privati di prestazioni le persone direttamente interessate possono invece far valere soltanto un divieto della discriminazione (art. 6 LDsi) e chiedere un'indennità (art. 7 cpv. 3 LDsi); i fornitori privati non si possono obbligare a prendere provvedimenti positivi.

ad quesito 1

Sovente la nostra società non presta sufficiente attenzione alle esigenze dei disabili. Le persone affette da disabilità sono confrontate a tutta una serie di ostacoli o barriere, sovente inutili, che rendono loro gravoso il muoversi negli spazi pubblici nonché espletare le attività quotidiane. I lavori inerenti al disegno di legge sui disabili e le discussioni sull'iniziativa popolare "Parità di diritti per i disabili" contribuiranno a evidenziare meglio ad ampie cerchie siffatte problematiche.

Il Consiglio federale è cosciente del ruolo di modello che incombe alla Confederazione in tale ambito e s'impegna conseguentemente a rendere accessibili edifici e servizi ai disabili.

La LDsi permetterà di completare siffatta politica con altre misure. L'articolo 12 LDsi comprende una disposizione che conferisce alla Confederazione la facoltà di svolgere programmi per una migliore integrazione dei disabili nella società. La Confederazione sarebbe dunque chiamata a contribuire attivamente alla politica di sensibilizzazione della popolazione in merito alle esigenze dei disabili.

ad quesito 2

E' deplorevole che gli apparecchi di distribuzione automatica non siano sistematicamente adattati alle necessità dei disabili. Trattandosi di apparecchi di proprietà di privati (per esempio di banche), le possibilità d'azione della Confederazione sono costituzionalmente piuttosto limitate. E' ben vero che l'articolo 8 capoverso 4 Cost. conferisce segnatamente un mandato legislativo alla Confederazione, ma quest'ultima deve utilizzarlo nell'ambito dei diritti fondamentali, del principio della proporzionalità e della ripartizione costituzionale dei compiti. L'articolo 6 LDsi vieta ai privati di discriminare i disabili ma, conformemente al principio della libertà contrattuale, non può obbligare fornitori privati a prendere provvedimenti positivi affinché le loro prestazioni siano accessibili ai disabili (FF 2001 1540). Un supplemento, chiesto a un disabile per un'operazione bancaria che egli deve necessariamente espletare allo sportello per il semplice fatto che il bancomat dell'istituto non può venir utilizzato da una persona affetta da disabilità, costituirebbe dunque, a mente del Consiglio federale, una discriminazione (indiretta) inammissibile. Il progetto in parola fornisce dunque almeno una soluzione parziale al problema sollevato dall'autore dell'interrogazione.

ad quesito 3

Per quanto concerne le prestazioni fornite da privati, la LDsi sfrutta già pienamente il margine di manovra costituzionale lasciato al legislatore. Nella misura in cui fornitori privati di prestazioni fossero all'origine, in ragione del loro comportamento, di svantaggi nei confronti dei disabili - senza tuttavia giungere fino a una discriminazione - la Confederazione, d'intesa con i fornitori di prestazioni, potrebbe tentare d'influire su codesti comportamenti e adoperarsi al fine di sviluppare soluzioni concrete mediante i programmi previsti nel disegno di legge, per esempio sotto forma di convenzioni su determinati obiettivi. Essa potrebbe per esempio cercare di convincere i fornitori di prestazioni di tener conto delle esigenze dei disabili già al momento della pianificazione e della progettazione degli apparecchi.

Risposta del Consiglio federale.

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