02.1030 · Interrogazione ordinaria · 2002-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale comprende il desiderio di voler escludere dall'imposta le spese funebri, considerate le circostanze eccezionali a cui sono confrontate le famiglie colpite dal lutto. Occorre tuttavia tener presente che l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo, come definito chiaramente nell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). L'aggravio fiscale dev'essere quindi completo e colpire in modo uniforme tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi nel territorio svizzero. Per questa ragione, le eccezioni devono essere limitate allo stretto necessario. Le eccezioni all'imposizione devono essere enumerate espressamente, come definito dall'articolo 5 LIVA. Anche l'articolo 18 LIVA enumera esaustivamente le operazioni escluse dall'imposta. Il Consiglio federale è del parere che le operazioni enumerate nell'articolo 18 LIVA siano già sufficienti, specialmente se si tiene conto anche delle eccezioni che sono già state introdotte o di cui è prevista l'introduzione in conformità delle diverse iniziative parlamentari; l'elenco delle operazioni escluse non dovrebbe quindi essere ulteriormente ampliato, altrimenti si minerebbe ancor più il principio fissato dall'imposta sulla cifra d'affari. Il sistema dell'imposta sul valore aggiunto può funzionare unicamente se è applicato con la massima coerenza. L'imposta sul valore aggiunto è il regime meno adatto per trattare questi casi speciali. Contrariamente all'imposta sulla cifra d'affari caratterizzata come imposta indiretta, il sistema delle imposte dirette dispone di maggiori possibilità di differenziazione.
Un'estensione dell'eccezione d'imposta nell'ambito delle esequie comporterebbe altri problemi di delimitazione. Nell'interrogazione ordinaria sono menzionate alcune spese riferite alle esequie. Devono essere intese in senso esaustivo? Come vanno trattate le altre operazioni effettuate nell'ambito delle esequie, ad esempio il trasporto, le pubblicazioni, il banchetto della cerimonia funebre?
Occorre inoltre accentuare che ogni ulteriore eccezione d'imposta comporta per le aziende che realizzano anche operazioni imponibili, il problema della doppia utilizzazione. Questo significa che tali aziende sono costrette alla ripartizione in imposta precedente deducibile e non deducibile, ciò che non è sempre di facile soluzione.
Occorre comunque affermare che, in conformità dell'articolo 36 capoverso 1 LIVA, l'aliquota ridotta del 2,4 per cento vale anche per le forniture di piante vive, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili. Le decorazioni floreali utilizzate nelle esequie soggiacciono quindi già all'aliquota ridotta, come chiesto nell'interrogazione.
Per quanto concerne la Direttiva vigente nell'UE in materia di imposte sulla cifra d'affari, può essere sostenuto quanto segue in relazione all'interrogazione sollevata. Nell'articolo 13 punto A della Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari non è contemplata l'esenzione dall'imposta per le spese delle esequie. Tuttavia il regime transitorio dell'articolo 28 paragrafo 3 lettera b in relazione con l'Allegato F cifra 6 di questa Direttiva UE prevede che le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché le relative forniture di beni possano essere esentate dall'imposta alle condizioni vigenti negli Stati membri durante il periodo transitorio. Dopo l'entrata in vigore della norma definitiva, le operazioni realizzate con queste forniture e prestazioni di servizi dovranno essere parimenti imposte, sebbene la legge dell'UE dia la possibilità agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta che dev'essere almeno del 5 per cento (cfr. art. 12 cpv. 3 lett. a in relazione all'Allegato H cifra 15 della Sesta Direttiva UE).
Per queste ragioni, il Consiglio federale non è propenso ad esonerare dall'imposizione IVA i costi delle esequie né è propenso alla loro imposizione generale all'aliquota ridotta del 2,4 per cento.
Risposta del Consiglio federale.