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02.1065 · Interrogazione ordinaria urgente · 2002-06-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

Le questioni essenziali sollevate dalla concessione del brevetto n. 705 902 vanno chiarite nell'ambito della valutazione della procedura di consultazione relativa al progetto di revisione parziale della legge sui brevetti. Il Consiglio federale rinuncia quindi a procedere contro il brevetto in questione. Ricorda inoltre che l'esame dei requisiti per il rilascio di brevetti europei avviene in modo centralizzato per tutti gli Stati membri, sulla base della Convenzione sul brevetto europeo (CBE). La CBE affida la responsabilità di tale compito all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Non spetta quindi agli Stati membri garantire, nel quadro di procedure ricorsuali, la conformità della concessione dei brevetti europei alle disposizioni legali.

La CBE prevede però che entro nove mesi dalla pubblicazione della menzione relativa alla concessione di un brevetto europeo, chiunque può inoltrare un'opposizione presso l'UEB, senza dover dimostrare un interesse immediato in materia. Dopo la concessione definitiva del brevetto europeo da parte dell'UEB, chiunque può inoltrare in qualsiasi momento un'azione tendente all'annullamento dello stesso, purché faccia valere un interesse degno di protezione: ciò vale anche per la Svizzera, dinanzi a un tribunale civile. Tale sistema di controllo del brevetto europeo si è rivelato efficace.

Ad domanda 2

Il Consiglio federale ha sottolineato più volte che le possibilità offerte dall'ingegneria genetica, in particolare per quel che concerne la salute, vanno sfruttate. Ha quindi sempre - anche se non senza riserve - approvato la brevettabilità di invenzioni nel campo dell'ingegneria genetica e si è sempre opposto ad un divieto della brevettabilità di organismi, dei quali fanno parte anche i geni (Messaggio del 16 agosto 1989 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione, FF 1989 III 198; Rapporto DFGP sull'ingegneria genetica, pag. 42, n. 1; Messaggio del 6 giugno 1995 concernente l'iniziativa protezione genetica, FF 1995 III 1195, 1197; Risposta del 1° marzo 2000 all'interpellanza Gonseth; Risposta del 21 giugno 2001 all'interpellanza Widmer). Nel corso dei lavori relativi alla revisione della legge sui brevetti il Consiglio federale rifletterà tuttavia sulle ragioni che hanno indotto il Parlamento europeo, nella sua decisione del 4 ottobre 2001, a rifiutare i brevetti su geni umani in generale e sul gene del cancro al seno BRCA 1 e BRCA 2 (brevetto europeo n. 0 699 754 e 0 705 903) in particolare.

Il Consiglio federale prende sul serio le considerazioni che l'istituto Curie ha espresso nella sua opposizione al brevetto europeo n. 699 754. L'istituto si schiera quindi contro il tentativo di creare un settore eccessivamente monopolizzato, che ostacolerebbe la ricerca e la possibilità di effettuare importanti test diagnostici. L'avamprogetto di revisione della legge federale sui brevetti mirerà proprio a garantire che la concessione di brevetti per invenzioni biotecnologiche, oltre a non originare monopoli limitati o regimi di dipendenza, non rappresenti un ostacolo per la ricerca. Ciò sarebbe in contraddizione con l'obiettivo perseguito dal diritto dei brevetti, incentrato sulla promozione della ricerca e l'innovazione. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della legge sui brevetti fornirà al Consiglio federale una visione generale della tematica e un quadro completo delle differenti opinioni presenti e delle problematiche sollevate; sarà in seguito possibile decidere quali saranno i prossimi passi da compiere.

Ad domanda 3:

Per il Consiglio federale non vi è alcuna ragione empirica per temere che la concessione di brevetti per invenzioni biotecnologiche, compresi i brevetti sui geni, freni la ricerca. Uno studio tedesco ed uno americano relativi agli effetti dei brevetti concernenti invenzioni biotecnologiche sulla ricerca, hanno evidenziato problemi nell'esercizio dei diritti sui brevetti nei singoli casi (in relazione con la concessione della licenza a terzi), senza tuttavia constatare un intralcio sistematico alla ricerca. Il Consiglio federale prende comunque sul serio le riflessioni manifestate da gruppi di ricercatori per quel che concerne la concessione di brevetti su organismi. Presterà quindi particolare attenzione a questa problematica nel quadro della revisione parziale della legge sui brevetti.

Ad domanda 4:

Alla luce dei risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della legge sui brevetti, il Consiglio federale si chinerà sugli aspetti etici della concessione di brevetti per invenzioni biotecnologiche in generale, e della brevettabilità di geni in particolare. È tuttavia in corso una valutazione completa e sistematica della procedura di consultazione, il cui esito non va precorso. In base alla pianificazione attuale, il Consiglio federale prevede di rendere noti i risultati della procedura di consultazione prima della fine del 2002.

Risposta del Consiglio federale.