02.1109 · Interrogazione ordinaria · 2002-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il credito di 63 milioni di franchi menzionato dall'autore dell'interrogazione ordinaria è stato chiesto per indennizzare i produttori di latte interessati dalla moratoria concordataria concessa a Swiss Dairy Food (SDF). Si tratta di un indennizzo parziale (85%) del loro credito nei confronti di SDF per il latte fornito nel periodo dal 1° agosto al 22 settembre 2002. Tale indennizzo è vincolato alla cessione del credito alla Confederazione che potrà rivendicarlo in sede di procedura di liquidazione. Il credito è compensato da trasferimenti all'interno del preventivo agricolo per un ammontare di 33 milioni di franchi e da un prelievo di 30 milioni di franchi dalla riserva per la liquidazione dell'Unione svizzera del formaggio.
L'intervento della Confederazione si basa esclusivamente sulle disposizioni della legge sull'agricoltura (LAgr). Conformemente all'articolo 187 capoverso 2 LAgr, il Consiglio federale provvede affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in modo ordinato. L'articolo 13 LAgr consente alla Confederazione di intervenire per evitare il crollo del prezzo di un prodotto agricolo. È evidente che se la Confederazione non fosse intervenuta, la situazione di SDF sarebbe culminata, a fine settembre, nell'avvio della procedura di fallimento con chiusura immediata dei centri di produzione. Ciò avrebbe determinato una situazione caotica per il ritiro del latte e il successivo crollo del prezzo. La perdita di guadagno per gli agricoltori (SDF trasforma il 25% circa della produzione svizzera) avrebbe avuto un impatto grave sui redditi e sarebbe stato probabilmente necessario adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 5 LAgr.
Benché la base giuridica e il finanziamento scaturiscano dal settore agricolo, la misura adottata dalla Confederazione rappresenta la soluzione più vantaggiosa per i salariati e i debitori di SDF, i quali avrebbero dovuto far fronte a rischi ben maggiori nel caso fosse stata avviata una procedura immediata di fallimento. Nella prevenzione e nella gestione della crisi la Confederazione ha costantemente tenuto in considerazione gli interessi dei salariati, segnatamente vincolando il suo intervento al versamento integrale dei salari dovuti al 22 settembre 2002. È un dato di fatto che, per i debiti esigibili prima della moratoria provvisoria, i salariati godono di una posizione più favorevole rispetto ai fornitori di latte i quali ricupereranno soltanto l'85 per cento del loro credito. A partire dall'avvio della moratoria provvisoria, la responsabilità in materia di ottemperanza dei diritti dei salariati e degli altri creditori spetta al commissario.
In merito alle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:
1. Il Consiglio federale ha appreso dal commissario preposto alla moratoria della disdetta del contratto collettivo di lavoro (CCL) tra SDF e i sindacati Lavoratori del commercio, dei trasporti e dell'alimentazione (FCTA) nonché unia-Federazione interpofessionale dei salariati (unia-FIPS). Dalle informazioni in suo possesso, il 30 settembre SDF ha disdetto per fine anno il CCL a scopo precauzionale conformemente alle disposizioni contrattuali. Il CCL resta quindi in vigore fino alla fine dell'anno.
2. La Confederazione non è intervenuta a favore di SDF e non può formalmente subordinare delle prestazioni a beneficio di terzi, in questo caso i produttori di latte, al rispetto del CCL. La responsabilità in materia di rispetto degli impegni contrattuali nei confronti dei salariati e di tutti i creditori spetta all'impresa fino al 22 settembre 2002 e, dopo tale data, al commissario preposto alla moratoria. Quest'ultimo deve attenersi in primo luogo alle norme della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).
3. Conformemente a quanto illustrato al punto 1 e nei limiti del diritto sull'esecuzione e sul fallimento, il CCL è valido e la Confederazione non è autorizzata ad intervenire a questo riguardo presso la direzione di SDF. Come indicato nell'introduzione, il Consiglio federale ha costantemente tenuto in considerazione gli interessi dei lavoratori e continuerà, per quanto possibile, a farlo. In tale ottica, la ripresa ordinata del maggior numero possibile di centri di produzione da parte di imprese che godono di buona salute rappresenta l'aspetto più importante per i salariati.
4. Il Consiglio federale ignora a quanto ammontino gli importi necessari per garantire tutte le prestazioni del piano sociale previsto dal CCL. Quanto al principio, va osservato che il commissario dispone dei crediti necessari per far fronte agli obblighi indispensabili al funzionamento dell'impresa, tra i quali rientrano i salari e altri crediti correnti dei lavoratori (diritto alle ferie, ore supplementari, ecc.). Le formule di pensionamento anticipato sono garantite dalla cassa pensioni. Le prestazioni di natura non pecuniaria del piano sociale non sono messe in questione. Per gli ulteriori aspetti sono determinanti le disposizioni della LEF.
5. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che il commissario ha dovuto bloccare provvisoriamente gli averi depositati dagli impiegati sui conti di risparmio. Su istruzione del commissario, SDF sta esaminando i casi di rigore nonché verificando tutti i movimenti contabili avvenuti prima della moratoria concordataria. Per principio, tali averi equivalgono a dei crediti dei salariati esigibili nella procedura di fallimento. Spetta agli organi competenti determinare come trattare tali crediti in conformità della LEF.
6. Alla luce delle considerazioni suesposte e vista l'assenza di una base legale o di una rubrica di preventivo a tal fine nonché per evitare di creare un precedente, il Consiglio federale non intende anticipare mezzi finanziari per garantire le prestazioni del piano sociale.
7. Come indicato nell'introduzione, l'intervento della Confederazione riguarda unicamente il periodo anteriore alla moratoria, durante il quale i salariati hanno beneficiato di un trattamento corretto. La responsabilità in materia di trattamento equo dei debitori spetta attualmente al commissario preposto alla moratoria e il Consiglio federale non è a conoscenza del fatto che esso abbia mancato di adempiere i suoi obblighi.
Risposta del Consiglio federale.