02.1132 · Interrogazione ordinaria urgente · 2002-11-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alla base dell'intervento della Confederazione vi sono esclusivamente le disposizioni della legge sull'agricoltura secondo le quali il Consiglio federale provvede innanzitutto affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in modo ordinato. Per tale motivo, la modifica dell'ordinanza concernente la transizione al nuovo disciplinamento del mercato lattiero (art. 25a) prevede che la Confederazione versi ai fornitori di latte con rapporto obbligatorio di durata indeterminata (produttori, centri di raccolta, ecc.) l'85 per cento della retribuzione per il latte dovuta nel periodo dal 1° agosto al 22 settembre 2002 e che essi si assumano il rimanente 15 per cento. Contrariamente a quanto sostiene l'autore dell'interrogazione, quasi tutti i 3'844 fornitori interessati hanno percepito l'importo cui avevano diritto. Grazie a diversi giorni di lavoro straordinario presso i competenti servizi di SDF e dell'UFAG, i primi versamenti ai fornitori sono stati effettuati il 26 ottobre 2002. Il 28 ottobre, oltre 30 milioni di franchi erano già stati girati a circa 2'000 beneficiari. L'8 novembre i pagamenti ammontavano a 53 milioni di franchi. Allo stato attuale, 3'789 beneficiari hanno ottenuto 54 milioni di franchi. Tale quota corrisponde al 98,57 per cento. I fornitori rimanenti non hanno ancora rivendicato il loro credito.
L'azione promossa dal Consiglio federale in relazione alla crisi di SDF ha carattere eccezionale. Mediante tale azione non si è voluto intromettersi nella gestione dell'impresa, bensì fornire un sostegno importante e giustificato ai produttori di latte confrontati con tale crisi. Se la Confederazione non fosse intervenuta, a fine settembre la situazione di SDF sarebbe sfociata nell'avvio della procedura fallimentare con chiusura immediata dei centri di produzione. Ciò avrebbe creato confusione in relazione al ritiro del latte con conseguente crollo del prezzo. La perdita di guadagno per gli agricoltori (SDF trasforma il 25 per cento circa della produzione svizzera) si sarebbe ripercossa in modo grave sui redditi e probabilmente avrebbe rese necessarie le misure previste dall'articolo 5 della legge sull'agricoltura. Gli stabilimenti di produzione di SDF hanno potuto continuare l'attività e garantire ininterrottamente il ritiro del latte alle condizioni fissate contrattualmente. Ciò ha consentito di ridurre ai minimi termini le perdite per gli agricoltori e i danni per gli impiegati.
Contrariamente alle affermazioni dell'autore dell'interrogazione, è ingiustificato sostenere che le aziende dedite alla produzione lattiera escano perdenti dalla riforma agraria. Se si considerano i risultati delle aziende di riferimento, oggetto dell'analisi centralizzata effettuata dalla Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon (FAT), dal confronto fra le medie dei trienni 1990-1992 e 1999-2001 emerge che:
- il reddito agricolo delle aziende dedite alla produzione lattiera è diminuito in misura minore della media delle aziende in generale: -1.5 per cento contro -4.2 per cento sull'arco di nove anni;
- il reddito del lavoro è aumentato in misura uguale: +9.4 per cento contro +9.1 per cento;
- il cash flow è risultato più stabile: -0.5 per cento contro -4.3 per cento;.
- la dispersione dei redditi è stata maggiore rispetto alle altre categorie di azienda.
Lo scarto dei redditi delle aziende dedite alla produzione lattiera è motivato pure dalla loro collocazione geografica: 20.2 per cento in pianura, 37.8 per cento in collina e 42.0 per cento in montagna (rispetto al 46.9, al 27.2 e al 25.9 per cento per l'insieme delle aziende gestite a titolo principale). In pianura, il latte è prodotto soprattutto da aziende combinate.
Per tali motivi il Consiglio federale non prevede di aumentare il contributo ai produttori di latte fornitori di SDF che copre l'85 per cento degli importi dovuti per il periodo dal 1° agosto al 22 settembre 2002.
Risposta del Consiglio federale.