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02.3037 · Interpellanza · 2002-03-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In data 11 dicembre 2001 il sottoscritto ha inoltrato un'interpellanza sulla coltivazione della vite in zone SAC.

La risposta alla domanda numero 2 dice che l'impianto di vigneto in zone SAC, conteggiate nell'estensione minima cantonale, non è vietato. Tuttavia tali superfici non sono computate nell'estensione minima e devono essere compensate. Considerato come la compensazione rappresenta pur sempre una restrizione della proprietà, si interpella il Consiglio federale con la seguente domanda:

Quale è la base legale costituzionalmente definita che consente tale compensazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Le basi legali del piano settoriale SAC e della garanzia delle superfici per l'avvicendamento delle colture da parte dei cantoni sono contemplate negli atti legislativi seguenti:

a. legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), articolo 16 capoverso 1;

b. legge federale dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del paese (RS 531), articolo 23 capoverso 1 lettera a, laddove tuttavia è possibile adottare provvedimenti soltanto in caso di crescente minaccia di conflitto armato o di altri eventi egemonici.

Tali disposizioni vengono precisate nei testi seguenti:

a. ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), articolo 26segg., in particolare articolo 30 capoversi 1 e 2;

b. decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992 concernente il piano settoriale per l'avvicendamento delle colture: estensione minima e ripartizione tra i cantoni.

Conformemente al decreto dell'8 aprile 1992, al Cantone Ticino è assegnata una quota di 3500 ettari. Per quanto concerne i dettagli all'origine di tale attribuzione e le superfici computabili si rinvia alla risposta data dal Consiglio federale il 13 febbraio 2002 all'interpellanza Abate 01.3724. In tale risposta il Consiglio federale illustra in particolare i motivi per cui le superfici sulle quali è coltivata la vite non vengono computate.

In virtù del decreto citato e dell'articolo 30 capoverso 2 OPT, i cantoni sono tenuti a garantire la conservazione permanente della quota di estensione minima di SAC assegnata loro. È quindi compito loro delimitare tali superfici, se necessario indicando le singole particelle, nei piani direttori cantonali nonché nei piani di utilizzazione comunali allestiti in collaborazione con i comuni e tutelarle permanentemente classificandole nelle rispettive zone di utilizzazione.

Siccome non è consentito ridurre l'estensione minima di SAC, le superfici per le quali il cantone autorizza forme di gestione non compatibili con lo scopo delle SAC vanno sostituite nel quadro della cosiddetta compensazione. In tal modo è possibile garantire che la superficie assegnata al cantone venga effettivamente mantenuta. L'esecuzione è di competenza dei cantoni.

In virtù della Costituzione federale, la Confederazione provvede affinché sia garantito l'approvvigionamento della popolazione (art. 104 cost.). In periodi di crisi la Confederazione assicura pure l'approvvigionamento del paese in beni e servizi vitali. A tal riguardo essa prende misure preventive (art. 102 cost.). Inoltre, conformemente al principio della sostenibilità (art. 73 cost.), la tutela dei suoli migliori - in quanto risorsa non rinnovabile - riveste un'importanza vieppiù crescente. La Confederazione provvede pure affinché sia garantita l'utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo (art. 75 cost.). Essa adempie tali mandati promulgando le necessarie basi legali (cfr. sopra) e li concretizza anche attraverso il piano settoriale SAC e la conservazione dell'estensione minima di superfici per l'avvicendamento delle colture. Laddove la determinazione dell'estensione minima da parte del cantone fosse eventualmente all'origine di una restrizione della proprietà, le disposizioni summenzionate rappresentano una base legale sufficiente (cfr. art. 36 cost.).

A prescindere da ciò, è doveroso indicare che il concetto di proprietà iscritto nella Costituzione federale diverge da quello definito dal diritto privato. Inoltre, il concetto di proprietà risulta dall'insieme dell'ordinamento giuridico, quindi anche dalle prescrizioni rilevanti in materia di proprietà previste dal diritto pubblico. In particolare vanno rispettate le condizioni vigenti in materia di protezione dell'ambiente in senso ampio e di pianificazione del territorio nonché garantiti l'approvvigionamento del paese e il principio della sostenibilità. Gli interessi pubblici importanti la cui tutela presuppone l'applicazione di queste norme costituzionali sono, per principio, equivalenti alla garanzia della proprietà.

Risposta del Consiglio federale.