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02.3043 · Interpellanza · 2002-03-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 19 dicembre 2001, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere il messaggio concernente la ratifica dei protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi. Il nono di questi protocolli prevede la possibilità di istituire un tribunale arbitrale per la composizione delle controversie tra le parti. Questo protocollo fa esplicito riferimento alla Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie (RS 0.193.231). La procedura arbitrale, come prevista dal nono protocollo, si basa proprio su quella della Convenzione europea. A tutt'oggi però, due dei principali partner della Conferenza alpina non hanno ancora integrato questa procedura nella loro giurisdizione.

Secondo più fonti d'informazione, la Francia non avrebbe ratificato la Convenzione europea, e l'Italia il secondo e il terzo capitolo relativi alla procedura arbitrale a cui si fa riferimento nel protocollo sulla composizione delle controversie della Convenzione delle Alpi. Ora, se questo protocollo è giuridicamente vincolato alla Convenzione europea, abbiamo tutte le ragioni di dubitare della sua efficacia nei confronti dei sette paesi contraenti. Se questa supposizione dovesse essere vera, sarebbe auspicabile, per la Svizzera, non ratificare il protocollo sulla composizione delle controversie fino a quando due dei nostri partner più importanti (la Francia e l'Italia) non li abbiano ratificati o, perlomeno, non abbiano deciso di farlo.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che la Francia non ha ratificato la Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie e che l'Italia non ha ratificato il secondo e il terzo capitolo di questa convenzione?

2. Il protocollo d'applicazione sulla composizione delle controversie della Convenzione delle Alpi è giuridicamente vincolato a questa Convenzione europea? Se sì, in quale misura?

3. Se tutti i paesi dello spazio alpino ratificano i protocolli della Convenzione delle Alpi e la Francia e l'Italia non hanno ancora ripreso nella loro giurisdizione la procedura europea per il regolamento pacifico delle controversie, le disposizioni del nono protocollo avrebbero effetto nei confronti della Francia e dell'Italia?

4. Se sussiste incompatibilità tra il protocollo sulla composizione delle controversie e la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, il Consiglio federale come può garantire l'applicazione corretta ed efficace della procedura arbitrale menzionata?

Stellungnahme des Bundesrates

Seguendo una prassi oramai consolidata, la Svizzera s'impegna a far sì che a livello internazionale vengano creati gli strumenti necessari per il rispetto degli obblighi internazionali. Prevedere una procedura arbitrale nel quadro della Convenzione delle Alpi può contribuire al regolamento pacifico delle controversie e in particolare a migliorare la concretizzazione unitaria degli obiettivi e delle richieste della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli d'applicazione. È nell'interesse della Svizzera fare in modo che i partner rispettino un'applicazione e un'interpretazione uniforme degli impegni presi. Le disposizioni previste nella Convenzione delle Alpi dal protocollo sulla composizione delle controversie (qui di seguito "protocollo sulla composizione delle controversie") si rifanno soprattutto a regolamenti già in vigore nel nostro paese e già esistenti nell'ambito di accordi internazionali relativi all'ambiente (Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, RS 0.451.43; Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, RS 0.814.05; Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, FF 1995 IV 381).

Risposta alle singole domande:

1. La Francia ha firmato, ma fino ad oggi non ancora ratificato, la Convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie (RS 0.193.231; qui di seguito "Convenzione europea"). In Italia, la convenzione è entrata in vigore nel 1960, con apposizione di una riserva di non applicazione per i capitoli II e III. In Italia quindi, le disposizioni sulle procedure arbitrali e di conciliazione non hanno alcuna validità. L'Italia ha accettato la composizione giudiziaria delle controversie e le disposizioni generali. Dal canto suo, nel 1965 la Svizzera ha ratificato senza riserve la Convenzione europea.

2. Tra il protocollo sulla composizione delle controversie e la Convenzione europea non sussiste alcun legame formale o materiale. I due trattati sono strumenti giuridici indipendenti che servono alla composizione delle controversie tra le parti. Se la Convenzione europea regola in generale le vertenze tra le parti, il protocollo sulla composizione delle controversie si applica esclusivamente per sanare i contenziosi sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione delle Alpi o di uno dei suoi protocolli. Teoricamente è quindi possibile che una parte possa fare appello, in caso di un contenzioso, sia alla Convenzione delle Alpi o a un suo protocollo di applicazione sia alla Convenzione europea o al protocollo sulla composizione delle controversie. In virtù dell'articolo 28 della Convenzione europea, in ragione della sua specificità, il protocollo sulla composizione delle controversie ha la precedenza sulla Convenzione europea in generale. Nei confronti di Francia e Italia (per quel che riguarda la procedura arbitrale) potrebbe essere preso in considerazione solo il protocollo sulla composizione delle controversie. In linea di principio, la Convenzione europea ed il protocollo sulla composizione delle controversie si corrispondono solo per il fatto che le decisioni del tribunale arbitrale hanno effetto vincolante. Come stabilito nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la ratifica dei protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), la competenza del tribunale arbitrale di emanare decisioni vincolanti e definitive, d'altronde previste nel protocollo sulla composizione delle controversie, non rappresenta una novità per la Svizzera. Se il protocollo si limita solo a una composizione mediante tribunale arbitrale, la Convenzione europea prevede ulteriori disposizioni che possono portare le vertenze davanti alla Corte internazionale di giustizia.

3. L'applicabilità del protocollo sulla composizione delle controversie non dipende dunque da una ratifica della Convenzione europea. Secondo le disposizioni della Convenzione sulle priorità degli accordi specifici per la composizione delle controversie, le parti contraenti applicheranno esclusivamente il relativo protocollo. Per quel che riguarda la Francia e l'Italia, questa unica possibilità è già data dal fatto che i due paesi non hanno ratificato (oppure l'hanno fatto con riserve) la Convenzione europea. In altre parole, la ratifica del protocollo sulla composizione delle controversie da parte di tutti gli Stati della Convenzione delle Alpi costituirebbe un miglioramento della situazione di partenza nella misura in cui, senza questo strumento, sarebbe applicabile solo la Convenzione europea; ad ogni modo non avrebbe alcuna validità nei confronti di Francia e Italia.

4. Sulla base del già citato articolo 28 della Convenzione europea, non esiste alcuna incompatibilità tra quest'ultima e il protocollo sulla composizione delle controversie.

Risposta del Consiglio federale.