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02.3055 · Interpellanza · 2002-03-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione delle Alpi riguarda una regione molto importante per l'Europa. Sull'arco alpino vivono circa 14 milioni di persone; questa regione, inoltre, attira ogni anno oltre 100 milioni di turisti. Il traffico attraverso le Alpi rappresenta, per i Paesi direttamente coinvolti e per tutta l'area europea, un importante elemento della politica dei trasporti, e della politica ambientale ed economica.

La Convenzione delle Alpi è stata elaborata alla fine degli anni Ottanta come risposta alle forti sollecitazioni cui è sottoposta la regione alpina, nocive in egual misura l'uomo e la natura. Se all'inizio la Convenzione e i protocolli di applicazione via via elaborati erano incentrati sugli aspetti di protezione, dopo la Conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, lo sviluppo sociale, economico ed ecologico sostenibile è diventato l'idea guida, accettata da tutte le parti contraenti. I legami fra gli aspetti di protezione e quelli di sfruttamento, nonché la valorizzazione delle qualità peculiari dello spazio alpino per la popolazione residente e l'economia figurano fra i principi fondamentali della politica svizzera di sviluppo e gestione del territorio alpino.

Nel contempo, con l'adozione del concetto di sostenibilità, i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Monaco, Austria, Slovenia, Ue e Svizzera) hanno riconosciuto l'importanza del principio di sussidiarietà e il ruolo degli enti territoriali. La Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli si basano sui principi della suddivisione federalistica dei compiti.

Risposta alle singole domande:

1. L'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli non comprometterà in alcun modo la possibilità di gestire in maniera sostenibile le risorse naturali, economiche, energetiche ed agricole delle regioni di montagna. Le disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli non travalicano la portata dell'ordinamento giuridico vigente in Svizzera. La Convenzione delle Alpi non implica quindi la necessità di adeguamenti a livello legislativo. I Cantoni di montagna e i Cantoni con una parte di territorio nella regione alpina, nei limiti fissati dalla legislazione federale vigente, rimangono competenti per quanto riguarda l'attuazione delle singole politiche settoriali.

La valutazione di singoli progetti viene effettuata sulla base dell'ordinamento giuridico attuale. A titolo di esempio, si cita l'aeroporto regionale di Agno. Nel Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) sono fissati gli obiettivi concettuali dell'intera infrastruttura aeronautica, e quindi anche dell'aeroporto di Lugano. Le nuove disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione obbliga numerosi aeroporti ad allungare le proprie piste. Agno è uno di questi. Ciò non comporta tuttavia alcun aumento del numero di movimenti fissato dalla concessione quadro per questo aeroporto. L'allungamento della pista di Agno è finora fallito per ragioni di carattere finanziario. Non esiste alcun legame fra la situazione dell'aeroporto regionale di Agno e la Convenzione delle Alpi o singoli protocolli.

Occorre citare un altro esempio per illustrare la relazione fra la Convenzione delle Alpi e singoli progetti: l'Iniziativa "Avanti", e precisamente il raddoppio della galleria autostradale del San Gottardo, da essa richiesto. Il protocollo "Trasporti" della Convenzione delle Alpi sancisce, all'art. 11 cpv. 1: "Le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino". Secondo l'Ufficio federale di giustizia (UFG), il raddoppio della galleria non costituisce una nuova strada di grande comunicazione, ma è da intendere come potenziamento di un'infrastruttura esistente. Il raddoppio della galleria non sarebbe quindi in contraddizione con quanto stabilito dal protocollo "Trasporti" della Convenzione delle Alpi. L'art. 84 della Costituzione federale va ben oltre quanto sancito dal protocollo. Il Consiglio federale ha illustrato tale posizione nel Messaggio. Questa interpretazione dell'art. 11 del protocollo "Trasporti" non è mai stata considerata inammissibile dalle altre parti contraenti.

2. Dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi protocolli non deriva alcuna limitazione ad uno sviluppo sostenibile nell'arco alpino e alcuna esigenza supplementare per quanto concerne la compensazione finanziaria da parte della Confederazione. Per quanto riguarda le domande relative alla messa a disposizione di crediti annuali sufficienti per il finanziamento di diverse misure nella regione alpina, si risponde come segue.

2.1 Un gruppo di esperti diretto dal Segretariato di Stato all'economia (seco) sta attualmente riesaminando la politica regionale e la questione di una sua ridefinizione. Il punto di partenza sono le nuove sfide relative all'ordinamento del territorio (liberalizzazione del mercato e mutamento strutturale nell'agricoltura, multifunzionalità del territorio rurale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ecc.) nonché le linee guida e la strategia per uno sviluppo sostenibile, che il Consiglio federale ha definito nel suo rapporto del 27 marzo 2002. Poiché il gruppo di esperti non ha ancora terminato il suo lavoro, non è al momento possibile esprimersi in modo vincolante sui futuri cardini della politica regionale e sui mezzi finanziari che saranno messi a disposizione.

2.2 Sulla questione del servizio pubblico e del suo finanziamento sono pendenti numerosi interventi parlamentari. Il Consiglio federale è consapevole del particolare significato di questa tematica per la regione alpina, e includerà espressamente la questione nella futura attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli.

Il Consiglio federale riconosce che la Confederazione ha una parte di responsabilità nell'assicurare il servizio di base nel settore delle infrastrutture. Con il "Modello per il servizio pubblico nel settore delle infrastrutture", il DATEC intende creare le basi per la futura politica del Consiglio federale e dei singoli settori. Questo modello è parte integrante della "Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002" del Consiglio federale.

2.3 Secondo l'art. 83 Cost., la Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Le restanti infrastrutture stradali sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni. A questo riguardo, l'ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (RS 744.11, art. 23) stabilisce: " L'impresa è tenuta a fornire l'offerta descritta nella concessione o nell'autorizzazione per l'intera durata di validità". Per la protezione contro i pericoli naturali esistono strumenti di pianificazione territoriale. La definizione e l'attuazione di misure di pianificazione territoriale per la protezione contro i pericoli naturali delle vie di comunicazione e degli insediamenti rientrano nella competenza dei Cantoni.

2.4 Le prestazioni a favore dell'economia pubblica, come la tutela e la cura del paesaggio culturale o delle aree protette sono già indennizzate nel quadro della legislazione vigente, per esempio attraverso le disposizioni della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio o del diritto agrario.

2.5 La Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli non pongono condizioni e non creano presupposti che implichino la necessità di introdurre nuove norme nel campo dell'indennizzo delle prestazioni a favore dell'economia pubblica.

3. Poiché la Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli applicativi non creano nessun obbligo giuridico nuovo per il nostro Paese, non è necessario introdurre nuove disposizioni in relazione ad indennità per prestazioni particolari e imposte dalla legge nell'ambito dell'agricoltura di montagna (domanda 3.1), del traffico e della protezione contro i pericoli naturali (domanda 3.4), della protezione del suolo (domanda 3.5) e dell'energia (domanda 3.6). La questione della messa a disposizione di risorse finanziarie supplementari, superiori a quelle previste dalle disposizioni attuali, per sostenere lo sviluppo sostenibile nell'arco alpino dovrebbe essere discussa prescindendo dalle esigenze poste dalla Convenzione delle Alpi.

3.2/3.3

L'11 settembre 2002, il Consiglio federale ha mandato in consultazione un progetto di revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). L'elemento centrale di questa revisione è la definizione di criteri qualitativi e quantitativi per la creazione di parchi naturali e paesaggistici. Le questioni relative al finanziamento dovranno essere esaminate tenendo conto delle limitate possibilità offerte dal bilancio federale.

3.4/3.5/3.6

Le misure indicate dall'autore dell'interpellanza e relative ai protocolli " Trasporti", "Difesa del suolo" ed "Energia" saranno attuate nel quadro delle relative politiche settoriali (per es. esame d'impatto ambientale, sistemi di trasporto pubblici che tengano conto delle esigenze degli utenti, rapporto sulle conseguenze del traffico, rinaturalizzazione e ripristino dello stato naturale dei corsi d'acqua). Queste misure non comportano oneri supplementari per Cantoni e Comuni. Negli ultimi anni, numerosi Cantoni di montagna e Comuni hanno avviato e portato avanti progetti in linea con le richieste dell'autore dell'interpellanza, per es. nel settore della promozione dei mezzi pubblici per gli spostamenti turistici.

3.7 Nel quadro dei lavori degli organi della Conferenza delle Alpi sono stati costituiti gruppi di lavoro che si occupano delle questioni specifiche; la presidenza di ogni gruppo è affidata a un Paese diverso. I costi derivanti dagli studi e dai rapporti di ciascun gruppo di lavoro sono a carico del Paese che ne assicura la presidenza. Il budget annuo nazionale a disposizione dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) per la Convenzione delle Alpi ammonta attualmente a 250'000 franchi.

In Svizzera, tutta una serie di istituzioni si occupa di progetti di ricerca sulla regione alpina. Di esse fanno parte l'istituto di geografia dell'Università di Berna, l'Istituto di Storia delle Alpi di Lugano, l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Queste attività sono finanziate attraverso i budget dei rispettivi istituti universitari o di ricerca.

4. La possibilità di creare un fondo di coesione è stata discussa più volte negli ultimi tempi. Sia nell'ambito delle deliberazioni in merito all'iniziativa parlamentare 99.0449 n "Utili della Posta, delle FFS e di Swisscom, istituzione di fondo di coesione nazionale" sia in occasione delle deliberazioni sulle iniziative dei Cantoni Grigioni, Vallese, Ticino e Sciaffusa (99.309s, 00.305 s, 00.316 s, 00.313 s), la creazione di un tale fondo è stata respinta. Il 5 ottobre 2000 il Consiglio degli Stati ha respinto all'unanimità le iniziative cantonali summenzionate. Esso ha riconosciuto la necessità di intervenire, tuttavia erano preponderanti gli argomenti contro una destinazione vincolata del fondo. Il Consiglio federale invece è stato sollecitato ad adottare misure per garantire un approvvigionamento della popolazione e dell'economia su tutto il territorio nazionale. Riconoscendo le particolari sfide che le regioni di montagna dovranno affrontare anche in futuro, il Consiglio federale, nel quadro della già citata "Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002", ha assicurato che esaminerà la possibilità di creare una fondazione di coesione in cui far confluire l'attuale sistema di promozione degli investimenti nelle regioni di montagna (legge sull'aiuto agli investimenti).

Risposta del Consiglio federale.