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02.3092 · Raccomandazione · 2002-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la raccomandazione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro è entrata in vigore il 1° agosto 2000. Essa ha creato in particolare la base per un riorientamento dell'organizzazione e della cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della protezione dei lavoratori. In questo contesto, il seco e i servizi cantonali preposti all'esecuzione della legge sul lavoro hanno congiuntamente elaborato un concetto per la loro futura collaborazione, in cui viene data la priorità alla separazione, più netta possibile, tra esecuzione e alta sorveglianza. I Cantoni si occupano essenzialmente dell'esecuzione mentre la Confederazione si concentra sull'alta sorveglianza e sui compiti centralizzati. Spetta quindi innanzitutto ai Cantoni assicurare il contatto diretto con le aziende, per cui la conoscenza delle condizioni locali non riveste più la stessa importanza che aveva in passato per gli organi di sorveglianza della Confederazione. Sempre per lo stesso motivo, inoltre, i viaggi di lavoro di questi organi non aumenteranno. Il nuovo modello è stato accettato senza riserve dai dipartimenti cantonali preposti alla legge sul lavoro.

La nuova ripartizione dei compiti comporta conseguenze di natura organizzativa per la Confederazione: l'ampia dispersione delle risorse in piccole unità (in particolare quattro Ispettorati federali del lavoro) non soddisfa più le esigenze attuali. L'evoluzione nel senso di una soppressione delle attività operative d'esecuzione nelle aziende a favore di una centralizzazione dei compiti di sorveglianza, coordinamento e concezione, nonché la scarsità di risorse, a causa della quale sono stati trascurati perfino alcuni compiti essenziali, necessitano imperativamente di una concentrazione delle forze di lavoro. I quattro Ispettorati federali del lavoro, competenti ognuno per un territorio che comprende da 5 a 8 Cantoni, vanno raggruppati in due "centri di competenza" di grandezza più o meno uguale, ognuno dei quali è responsabile per metà dei Cantoni e metà dell'attività economica della Svizzera. Le carenze di lunga data in materia di personale dovrebbero essere compensate, perlomeno in parte, con le sinergie che risultano da questo provvedimento.

In occasione della procedura di consultazione effettuata presso i Cantoni e i membri della Commissione federale del lavoro, la totalità dei Cantoni (25 pareri espressi) e tutti gli altri destinatari hanno approvato le linee fondamentali del nuovo orientamento. La creazione di due centri di ispezione è accettata ad ampia maggioranza dai Cantoni e da tutti gli altri membri consultati. Sette Cantoni auspicano addirittura di concentrare tutto in un solo luogo. In considerazione di ciò, il 24 aprile 2002 il Consiglio federale ha abrogato l'articolo 76 dell'ordinanza, il quale stabiliva le sedi degli Ispettorati federali del lavoro, sostituendolo con una disposizione secondo cui la competenza territoriale degli organi degli Ispettorati federali del lavoro è definita dal DFE. Il DFE prevede di sopprimere le sedi di Aarau e di San Gallo e di trasformare le sedi esistenti di Losanna e di Zurigo in "centri di competenza": Ispettorato federale del lavoro Ovest e Ispettorato federale del lavoro Est.

Il Consiglio federale propone di respingere la raccomandazione.