02.3104 · Mozione · 2002-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In merito al punto 1
Gli assegni familiari sono un pilastro fondamentale della politica familiare e costituiscono la parte più cospicua del volume globale della perequazione degli oneri familiari (ca. 4 miliardi di franchi all'anno). A livello di diritto federale sono regolamentati unicamente gli assegni familiari nell'agricoltura (165 franchi nelle regioni di pianura, 185 franchi nelle regioni di montagna e un supplemento di 5 franchi a partire dal terzo figlio). Negli altri settori il regime in questo ambito varia da un Cantone all'altro. Oltre ai salariati, in 10 Cantoni hanno diritto agli assegni familiari anche gli indipendenti e in 5 Cantoni anche le persone che non esercitano un'attività lucrativa. L'ammontare, che oscilla tra 150 e 260 franchi, è in alcuni casi superiore per i figli che seguono una formazione (di regola fino a 25 anni) o a partire dal terzo figlio e può arrivare fino a un massimo di 444 franchi.
Il 20 novembre 1998, la CSSS-N ha adottato un progetto di legge federale quadro in risposta all'iniziativa parlamentare Fankhauser (91.411) che prevede il versamento di un assegno per figli pari ad almeno 200 franchi e di un assegno per la formazione minimo di 250 franchi. Tutti i salariati, anche quelli che lavorano a tempo parziale, avrebbero diritto all'assegno intero. Inoltre questo diritto verrebbe esteso anche agli indipendenti e alle persone che non esercitano un'attività lucrativa (con possibilità per i Cantoni di fissare un limite di reddito). La legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura sarebbe mantenuta, ma armonizzata con la legge quadro, in particolare per quanto concerne l'importo. Attualmente gli assegni per figli ammontano in media a 182 franchi. Solo in 11 Cantoni sono previsti assegni per la formazione più elevati. Il versamento di un assegno per figli di 200 franchi e di un assegno per la formazione di 250 franchi al mese e per figlio, come previsto nel progetto di legge, comporterebbe un miglioramento delle prestazioni attuali, ma anche un aumento dei costi. Nel suo parere del 28 giugno 2000, il Consiglio federale si è detto favorevole all'attuazione di una soluzione federale che colmerebbe le lacune più sconcertanti. L'affare sarà trattato dal Consiglio nazionale nel corso del 2002.
In merito al punto 2
Nella legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) si parte dal presupposto, che ogni persona assicurata obbligatoriamente per le cure sanitarie debba pagare un premio. Rispetto al diritto previgente - e in linea con il sistema dei premi pro capite che sta alla base della LAMal - non è più ammessa l'esenzione dal pagamento dei premi per i figli. Contrariamente al vecchio diritto e ad una regolamentazione esplicita contenuta nella legge federale sulla revisione parziale dell'assicurazione malattia del 20 marzo 1987, bocciata dal popolo, la nuova legge non prevede deroghe al pagamento dei premi per bambini. È quindi compito dei Cantoni regolamentare lo sgravio finanziario per le famiglie numerose nell'ambito della riduzione dei premi.
L'articolo 61 capoverso 3 LAMal prevede che gli assicuratori-malattie devono fissare un premio più basso per i bambini rispetto a quello degli assicurati adulti, ma lascia che siano gli stessi assicuratori e quindi le regole della concorrenza a definire le modalità di riduzione previste per i bambini. Gli assicuratori sono quindi liberi di determinare le riduzioni e di proporre soluzioni più vantaggiose per le famiglie. Essi hanno inoltre la possibilità ad esempio di offrire a partire dal terzo figlio premi ancora più bassi rispetto a quelli per i primi due figli. D'altro canto il libero passaggio nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie permette agli assicurati di scegliere l'assicuratore che offre le condizioni più favorevoli per le famiglie.
Nel quadro della 1a revisione parziale della LAMal, il Consiglio federale aveva inoltre proposto che venisse accordata agli assicuratori la possibilità di concedere una riduzione dei premi anche alle persone assicurate di età tra i 19 e i 25 anni (indipendentemente dal fatto che seguano o meno una formazione). La proposta è stata approvata dal Parlamento il 24 marzo 2000. Sono pertanto già stati effettuati primi adeguamenti legislativi per sgravare le famiglie dagli oneri dell'assicurazione malattie. Inoltre il 20 settembre 2001 il Consiglio nazionale ha deciso di dar seguito all'iniziativa parlamentare Meyer Thérèse (00.443) in cui si chiede che le famiglie con più figli vengano assicurate a condizioni più vantaggiose (riduzione dei premi del 50% per il secondo figlio ed esenzione dai premi per il terzo e per gli altri).
Il problema dell'"esenzione dal pagamento dei premi per i bambini" è del resto strettamente connesso ai modelli di riduzione dei premi messi in atto dai Cantoni. Un Cantone può, nel quadro della legislazione in materia fiscale e del relativo sistema di riduzione dei premi, accordare uno sgravio finanziario alle famiglie, senza che per questo sia necessario modificare la legge federale come richiesto dall'autore della mozione. Va inoltre sottolineato che il 24 marzo 2000 il Parlamento ha approvato le proposte del Consiglio federale volte ad apportare delle migliorie nell'ambito della riduzione dei premi. Queste prevedono che i Cantoni, per stabilire il diritto alla riduzione dei premi, prendano in considerazione il reddito e la situazione familiare attuale. In caso di peggioramento della situazione economica (p. es. disoccupazione) o di cambiamenti familiari (p. es. stato civile, nascita di un figlio ecc.), gli assicurati possono così chiedere che il diritto alla riduzione dei premi venga esaminato in base ai dati fiscali più recenti. Il Parlamento ha inoltre approvato una regolamentazione secondo cui i Cantoni devono provvedere affinché il versamento della riduzione dei premi avvenga in modo tale che gli aventi diritto non debbano pagare in anticipo i premi. In questo modo si vuole evitare che queste persone debbano versare all'assicuratore l'intero importo mensile del premio e attendere eventualmente diversi mesi prima che venga loro accreditata o versata la riduzione dei premi.
A causa delle diverse modalità esecutive cantonali risulta relativamente difficile valutare se l'obiettivo perseguito con la riduzione dei premi è stato effettivamente raggiunto. Come hanno mostrato i risultati dell'analisi degli effetti della LAMal, la situazione delle persone con reddito medio e delle famiglie con 2-3 bambini non è ancora del tutto soddisfacente. Definendo gli effetti voluti nell'ambito della politica sociale, argomento attualmente discusso in Parlamento nel quadro della 2a revisione parziale della LAMal, si potrebbero eliminare le alterazione in parte ancora scandalose degli obiettivi sociali e ridurre l'elevato onere finanziario degli assicurati e delle famiglie con un reddito medio. In occasione della seduta speciale del 22 maggio 2002 il Consiglio federale ha perciò incaricato il DFI di elaborare modelli per lo sgravio delle famiglie con figli in collaborazione con i Cantoni ed il DFF, di esaminarne le possibilità di finanziamento e di sottoporli all'Esecutivo. Date queste premesse, il punto 2 della mozione può essere accolto come postulato.
In merito al punto 3
Conformemente all'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale, nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Già nella vecchia costituzione era stata introdotta nel 1945 una disposizione in questo senso. Per soddisfare meglio questo punto, il Consiglio federale ha deciso nel 1984 di affidare alla Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il compito di coordinare le questioni familiari. La Centrale deve prendere posizione in merito a tutti gli interventi che possono avere ripercussioni rilevanti sulla famiglia. Le viene sempre data l'opportunità di esprimersi in merito a progetti che concernono in particolare la famiglia. La Centrale viene contattata direttamente dai servizi responsabili o è coinvolta nella procedura di consultazione degli uffici. Ciò è il caso non solo in vista dell'emanazione o della modifica di leggi e ordinanze, ma anche quando si tratta di rispondere a interventi parlamentari su temi che toccano la famiglia. In questo contesto la Centrale è interpellata su tutte le questioni inerenti alla politica familiare che per sua natura abbraccia diversi ambiti (p. es. imposizione della famiglia, borse di studio, diritto civile, diritto del lavoro). Se giustificato, nei messaggi sono integrate considerazioni in merito alle ripercussioni sulla famiglia. Il Consiglio federale è quindi dell'avviso che la prassi attuale risponda in modo soddisfacente alle richieste dell'autore della mozione e che non sia necessario adottare ulteriori provvedimenti.
In merito al punto 4
Come già detto la politica familiare abbraccia settori molti diversi. Sono pertanto numerosi i servizi federali che si occupano di questioni familiari. A ciò si aggiunge che, data la struttura federalistica della Svizzera, le competenze in materia sono ripartite tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Tutte le informazioni confluiscono nella Centrale per le questioni familiari che dispone di mezzi di pubblicazione propri (p. es. il bollettino d'informazione "Questions familiales") e che intrattiene contatti con le organizzazioni non governative attive in questo settore.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che non sussista l'esigenza di una campagna informativa che, per essere efficace, richiederebbe un grande investimento di tempo e di soldi. Il Consiglio federale intende invece puntare sull'attuazione di una politica familiare coerente, un compito questo che coinvolge però anche i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni non governative.