02.3122 · Mozione · 2002-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale fa innanzitutto notare che, in virtù della legislazione vigente sull'assicurazione malattie, le casse malati sono tenute ad assumere solo le prestazioni effettuate da fornitori di prestazioni riconosciuti e che rispondono ai criteri dell'efficacia, del valore terapeutico e dell'economicità. Per le prestazioni mediche vi è un catalogo delle prestazioni aperto, nel senso che l'assicurazione malattie per principio rimborsa tutti gli esami e i trattamenti eseguiti da un medico, a condizione che non siano contestati. Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) vengono definite le prestazioni mediche che non sono assunte dall'assicurazione malattie o che lo sono solo a determinate condizioni. Per le altre prestazioni, invece, vale a dire per quelle che non vengono eseguite dai medici (p. es. prestazioni di fisioterapia, cure infermieristiche, medicamenti o analisi), il diritto vigente prevede un catalogo delle prestazioni definitivo, ossia un elenco esaustivo delle prestazioni che le casse malati hanno l'obbligo di prendere a carico (nell'OPre o in elenchi quali l'elenco delle specialità, ES).
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) designano le prestazioni non dispensate dai medici e quelle mediche contestate che le casse sono tenute ad assumere. Essi sono consigliati, complessivamente, da cinque commissioni federali. La procedura seguita è ben rodata e riscuote ampio consenso da parte di tutti gli operatori interessati. I criteri legali dell'efficacia, del valore terapeutico e dell'economicità fungono sempre da base per la designazione delle prestazioni. I costi generati negli ultimi anni dall'ammissione esplicita di nuove prestazioni sono contenuti: fatta eccezione per il 1999, rappresentano all'incirca mezzo punto percentuale dei premi.
2. Per le prestazioni che non vengono dispensate dai medici vi è quindi un catalogo delle prestazioni formulato in termini positivi. Al riguardo la richiesta dell'autore della mozione è quindi già adempita. Lo stesso dicasi per principio per la designazione delle prestazioni, che avviene nella prassi secondo criteri consolidati (efficacia, valore terapeutico ed economicità) che corrispondono nei punti essenziali a quelli menzionati nella mozione. La richiesta inoltrata nella mozione è quindi adempita anche per quanto attiene al riesame dell'attuale catalogo delle prestazioni, che costituisce un compito permanente prescritto dalla legge e viene costantemente eseguito nella prassi.
Il Consiglio federale rifiuta di introdurre un catalogo delle prestazioni formulato in termini positivi anche per le prestazioni mediche, in quanto non lo ritiene opportuno. Nella seduta speciale del 22 maggio 2002 esso ha infatti constatato, dopo un'analisi approfondita del sistema dell'assicurazione malattie, che l'incremento dei costi non è tanto imputabile al catalogo delle prestazioni o alle prestazioni in quanto tali, quanto piuttosto all'aumento del volume delle prestazioni, alle poche possibilità di controllarlo e alla fornitura inadeguata delle prestazioni. Non si può però affrontare questa problematica mediante un catalogo delle prestazioni mediche formulato in termini positivi.
Un tale catalogo non sarebbe nemmeno adeguato in quanto le prestazioni mediche presentano un quadro troppo differenziato per poter essere designate in modo esaustivo in un catalogo. La struttura tariffale TARMED sarebbe difficilmente appropriata quale base per un catalogo delle prestazioni formulato in termini positivi. In seguito all'ulteriore sviluppo della tecnica medica e delle possibilità terapeutiche e alla continua acquisizione di conoscenze nel campo della medicina, anche questa struttura tariffale dovrà per forza di cose operare a breve termine con voci analoghe ed essere costantemente adeguata.
3. Il Consiglio federale condivide la convinzione, su cui è fondata la mozione, che sia necessario frenare l'aumento quantitativo e creare incentivi per una fornitura economica ed appropriata delle prestazioni. In occasione della seduta speciale del 22 maggio 2002 ha pertanto incaricato il DFI di esercitare un maggior controllo del volume e dell'appropriatezza delle prestazioni nel quadro dell'OPre. Già il 1° luglio 2002 il DFI farà quindi entrare in vigore un elenco di prestazioni la cui copertura dipenderà esplicitamente dall'accordo del medico di fiducia. Conformemente all'incarico del Consiglio federale l'elenco dovrà essere costantemente adeguato ed ampliato.
In occasione della seduta speciale, nel quadro della fase di riforma a media scadenza, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFI di continuare a perseguire il controllo del volume delle prestazioni e la valutazione della loro appropriatezza, sia in collaborazione con i partner che con misure coercitive. Il DFI ha già avviato primi provvedimenti, come p. es. l'elaborazione di un progetto di documentazione e valutazione sistematica delle prestazioni disponibili e di quelle nuove o lo sviluppo di sistemi peritali e linee direttive. Altri provvedimenti, come p. es. la creazione di una base legale per l'introduzione di una tessera per pazienti, dovranno essere messi in atto nel quadro della revisione parziale della LAMal in corso.
Lo scopo perseguito con questi strumenti è quello di sostenere il medico curante nella formulazione della diagnosi e nella scelta della terapia necessaria dal punto di vista medico e delle possibili alternative. Di regola, nel singolo caso, se la diagnosi è giusta, la prestazione risulta adeguata sul piano medico e spesso anche su quello finanziario. La stessa prestazione oltrepassa per contro le necessità mediche (assumendo in casi estremi un "carattere di consumo") se è fornita troppo presto rispetto al decorso della malattia, se è sproporzionata rispetto alla diagnosi o inopportuna rispetto al quadro clinico. Tempestività, equilibrio e opportunità terapeutica vanno valutati secondo criteri medici. Il giudizio finale può essere diverso a seconda dei casi. Nella letteratura medica questa questione è classificata tra i problemi legati all'adeguatezza delle prestazioni (appropriateness). Nel quadro di questi lavori si tratta inoltre di sviluppare incentivi finanziari destinati ai fornitori di prestazioni che consentano di influire sulla quantità delle prestazioni.
4. Alla luce di quanto su esposto il Consiglio federale respinge la mozione. Tuttavia, considerati gli incarichi di attuare, esaminare e sviluppare provvedimenti finalizzati ad un miglior controllo ed alla garanzia di una fornitura appropriata delle prestazioni che sono stati conferiti, la mozione può essere trasformata in postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.