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02.3144 · Interpellanza · 2002-03-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni dell'autore dell'interpellanza. Le prescrizioni relative alla protezione dei dati devono essere rispettate anche nel campo dell'insegnamento a distanza. In quest'ambito, la sicurezza dei dati personali degli utenti dell'insegnamento a distanza riveste una particolare importanza.

1. In Svizzera, la raccolta e il trattamento di dati personali da parte dello Stato o di privati sono soggetti alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. Sul piano cantonale, le autorità applicano la propria legislazione in materia.

2. L'Incaricato federale della protezione dei dati provvede affinché l'utilizzazione dei dati personali rispetti le prescrizioni vigenti su scala nazionale come pure la Convenzione del Consiglio d'Europa in questo settore; esso può emanare raccomandazioni. L'elaborazione di misure più restrittive per la protezione dei dati, segnatamente quelle concernenti l'e-learning, non è per il momento prevista.

Di norma, la sicurezza dei dati personali di coloro che utilizzano l'insegnamento a distanza è affidata agli offerenti.

3. A livello internazionale, la Svizzera non è coinvolta nelle discussioni sulla protezione dei dati nell'insegnamento a distanza e non si prevedono iniziative in tal senso.

4. Il Consiglio federale non è a conoscenza di ricorsi o azioni giudiziarie in questo settore.

5. Per il Consiglio federale, le attuali disposizioni legali offrono una protezione sufficiente. È tuttavia disposto a studiare proposte di miglioramento qualora insorgano nuovi problemi di carattere tecnologico.

Risposta del Consiglio federale.

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