Lexipedia

02.3160 · Mozione · 2002-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale concorda sul fatto che in futuro la base di dati su cui si effettua il calcolo dell'aliquota di conversione (art. 14 LPP, art. 17 OPP2) dovrà assolutamente essere ampliata. È particolarmente insoddisfacente il fatto che, nell'ambito degli istituti di previdenza autonomi, sono disponibili solo le basi attuariali CFA (Cassa federale d'assicurazione) e VZ (Versicherungskassen der Stadt und des Kantons Zürich), ossia basi create da casse pensioni di diritto pubblico. Nel settore degli istituti autonomi e semiautonomi di diritto privato non vi sono finora rilevamenti e valutazioni statistici sistematici degli effettivi di assicurati a rischio. È però possibile effettuare un confronto trasversale mediante dati inerenti all'intera popolazione residente. Per quanto riguarda la previdenza professionale, però, questi dati non sono direttamente applicabili, poiché la cerchia della popolazione non coincide con quella degli affiliati alle casse pensioni.

Si deve tenere conto che la preparazione delle basi attuariali (in primo luogo dei parametri biometrici, quali la probabilità di morire ad una certa età, la probabilità di essere sposati al momento del decesso, l'età media del coniuge superstite ecc., in secondo luogo dei valori attuali e delle capitalizzazioni di prestazioni e contributi assoggettati a un tasso d'interesse attuariale), quali strumenti indispensabili alla stesura del bilancio attuariale e all'esame della situazione finanziaria di un istituto di previdenza è un compito specifico delle persone attive nell'ambito della previdenza professionale (in particolare degli esperti in materia di casse pensioni che si occupano degli istituti di previdenza maggiori). Le basi attuariali utilizzate da un istituto di previdenza devono fondarsi il più possibile sulle particolarità dei singoli gruppi di assicurati. Basi unitarie per tutti gli istituti di previdenza della Svizzera non sono quindi né adeguate né applicabili. Nelle competenze della Confederazione rientra però quale punto di riferimento fondamentale la determinazione dell'aliquota (minima) di conversione.

Il Consiglio federale è assolutamente disposto a chiedere e sostenere l'impegno volto a migliorare e ampliare i dati disponibili nell'ambito delle basi attuariali della previdenza professionale. Tuttavia, motivi di risorse bastano per giustificare il ricorso a rilevamenti di dati già effettuati dagli addetti ai lavori della previdenza professionale. Alla fine del 1997 è stato lanciato il progetto di grande utilità inerente alle basi attuariali delle casse pensioni autonome di diritto privato, al quale hanno collaborato undici grandi istituti di previdenza con 190'000 assicurati attivi e più di 80'000 beneficiari di rendite. Innanzi tutto si devono elaborare le basi che si fondano su esami effettuati negli anni 1999, 2000 e 2001, successivamente il progetto dovrà però essere portato avanti. Nel prossimo decennio, grazie anche agli altri rilevamenti di dati degli istituti di previdenza di diritto pubblico e con parametri biometrici adeguati di società di assicurazione collettiva sulla vita, sarà disponibile una base di dati notevolmente più nutrita.

Nel quadro della revisione della statistica delle casse pensioni avviata dall'Ufficio federale di statistica si dovrà inoltre verificare in quale misura un sondaggio, previsto a scadenze regolari, possa effettivamente apportare elementi supplementari. Indicazioni complementari sono fornite dall'evoluzione delle probabilità biometriche nella popolazione residente, soprattutto laddove in un certo senso è possibile filtrare più in dettaglio l'insieme degli effettivi degli assicurati del 2° pilastro (eventualmente con l'ausilio del sondaggio).

Un progetto adeguato creerà le condizioni che consentiranno di avere basi per fissare l'aliquota di conversione migliori di quelle a disposizione attualmente per la 1 revisione della LPP. Si dovrà valutare in che misura i dati rilevati a titolo facoltativo costituiscano una base adeguata e si dovrà garantire anche in futuro il rilevamento degli stessi. Inoltre si dovrà accertare quali informazioni statistiche supplementari possono essere sviluppate nel quadro dei lavori di revisione della statistica delle casse pensioni. In un secondo tempo si dovrà procedere in modo chiaro e metodico all'analisi complessiva riunendo i risultati parziali.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.