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02.3222 · Mozione · 2002-06-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che in tutti i cantoni vi sia un'offerta adeguata di consultori di gravidanza (vedi legge federale sui consultori di gravidanza) e familiari, dotati di risorse umane e finanziarie adeguate per poter svolgere il loro compito di prevenzione, pianificazione, consiglio e sostegno delle giovani donne, madri, coppie e famiglie.

In caso di interruzione di gravidanza, i consultori devono indicare delle alternative, sia rendendo possibile un aiuto finanziario, sia favorendo l'adozione.

I consultori devono inoltre essere facilmente accessibili e gratuiti; ciò significa in particolare che essi non devono essere ubicati solo negli ospedali, bensì pure sul territorio e che si devono prevedere dei mezzi finanziari per farli meglio conoscere.

Una particolare attenzione deve pure essere rivolta alle donne provenienti da altre culture (materiale informativo in altre lingue e personale che conosca anche altre lingue straniere).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza (RS 857.5) e la relativa ordinanza del 12 dicembre 1983 (RS 857.51) delegano ai cantoni l'esclusiva competenza dell'organizzazione e del riconoscimento dei consultori. I compiti della Confederazione si limitano essenzialmente alla pubblicazione annuale di un elenco dei consultori riconosciuti. Le autorità federali non possono essere al corrente dell'esistenza di consultori non riconosciuti dai cantoni ai sensi della legge.

Al momento attuale vi è una fitta rete di istituzioni che comprende complessivamente 67 consultori di gravidanza riconosciuti. Solo quattro cantoni non hanno istituito consultori propri, ma ne hanno riconosciuti in comune con altri cantoni sulla base di accordi contrattuali, il che è esplicitamente previsto dalla legge e non rappresenta un problema viste le brevi distanze. Nel dettaglio i consultori sono organizzati e strutturati in modo vario, avendo i cantoni fatto pieno uso dell'ampia libertà d'azione cui hanno diritto. In molti cantoni la consulenza per la gravidanza viene pertanto effettuata da centri per la pianificazione familiare, per la consulenza alle coppie o per altre questioni specifiche, mentre in altri cantoni i consultori di gravidanza sono aggregati a cliniche universitarie o ad ospedali regionali.

Le consulenze sono gratuite e vengono effettuate, anche nei consultori aggregati ad ospedali, non solamente da medici, bensì, nell'ambito di un team multidisciplinare, anche da parte di altri esperti. La legge impone esplicitamente ai consultori di informare sugli aiuti pubblici e privati sui quali si può fare affidamento, qualora si porti a termine la gravidanza. In alcuni cantoni vi sono centri di contatto speciali per persone di lingua madre straniera che cercano consulenza. Dove questo servizio non è disponibile, le donne interessate possono, se necessario, essere indirizzate ad un centro più adeguato. Il Consiglio federale è consapevole che l'accesso ai consultori può causare problemi a donne provenienti da altre culture (situazione diversa quanto a cultura ed etica, condizioni familiari e personali specifiche ecc.). Quando, in base alla descrizione fatta dall'Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. risposta alla mozione Meier-Schatz 02.3221), esso esaminerà i provvedimenti da adottare al fine di colmare eventuali lacune, presterà particolare attenzione alla situazione delle donne provenienti da altre culture, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai consultori.

Al Consiglio federale è nota la grande importanza rivestita dai consultori, che è destinata ad aumentare ulteriormente con l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute del Codice penale svizzero. Infatti, se è vero che non cambia nulla per quel che riguarda l'esclusiva competenza dei cantoni e non contempla alcuna base per eventuali sussidi federali, la nuova normativa prevede però alcune prescrizioni finalizzate a rendere ancora più efficace la consulenza. Nell'opuscolo informativo, che il medico consegna alla donna incinta in occasione della consulenza, dovrà essere esplicitamente menzionata la possibilità dell'adozione. Gli studi e gli ospedali indicati da parte del cantone devono essere in grado di offrire consulenze approfondite. Inoltre devono essere disponibili consultori specializzati per i giovani. In questo senso i cantoni sono invitati ad intensificare ulteriormente gli sforzi per l'aumento delle offerte di consulenza e a rafforzare il sostegno alle istituzioni che consigliano ed aiutano in caso di conflitto dovuto a gravidanza e svolgono un'attività di prevenzione. Dovrà inoltre essere effettuata una rilevazione statistica delle interruzioni della gravidanza nei cantoni. Il Consiglio federale è disposto ad esaminare qual è la modalità migliore per centralizzare i dati raccolti dai cantoni al fine di elaborare una statistica delle interruzioni della gravidanza a livello svizzero. A media scadenza emanerà linee direttive in merito. Anche diverse ONG attive nel campo della pianificazione familiare o che si sono impegnate per una nuova regolamentazione dell'interruzione della gravidanza hanno presentato alcune proposte su come i cantoni potrebbero adempiere al meglio ai propri doveri e coordinare la propria attività. Il Consiglio federale è disposto a verificare quali altri compiti di informazione e di coordinamento potrebbe assumere direttamente o appoggiare tramite specialisti. In tal senso si è espresso su questo tema anche nel suo parere riguardo alla mozione Meier-Schatz 02.3221.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.