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02.3267 · Interpellanza · 2002-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Giusta l'articolo 60 LCG tutti gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza omologati secondo la prassi vigente sono considerati apparecchi automatici per i giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione e possono restare in esercizio nei ristoranti e in altri locali. Essi beneficiano della regolamentazione transitoria conformemente all'articolo 60 capoverso 2 LCG e devono essere messi fuori servizio entro il 31 marzo 2005. Dopo questa data soltanto i giochi di destrezza tipici potranno venir autorizzati dai Cantoni al di fuori delle case da gioco.

La volontà manifesta del legislatore è dunque quella di concentrare il gioco d'azzardo all'interno di imprese titolari di una concessione, sottoposte a severe condizioni d'esercizio e a un'imposizione particolare. All'esterno delle case da gioco invece i Cantoni mantengono la competenza di autorizzare l'esercizio di apparecchi automatici da gioco purché la vincita non dipenda dal caso bensì dalla destrezza del giocatore. Questa distinzione riveste un'importanza essenziale. L'attuazione degli obiettivi della LCG potrebbe venir compromessa se i giochi d'azzardo potessero venir esercitati legalmente oltre il 31 marzo 2005 al di fuori delle case da gioco senza le restrizioni a cui sono sottoposte quest'ultime e senza soggiacere all'imposizione prevista per le case da gioco.

Per quanto concerne le conseguenze fiscali dell'entrata in vigore della LCG occorre sottolineare che le legislazioni cantonali in materia fiscale per gli apparecchi automatici giusta l'articolo 60 capoverso 2 LCG si limitano solitamente a un importo forfettario che annualmente viene percepito sugli apparecchi automatici da gioco. Inversamente la tassa sulle case da gioco prelevata dalla CFCG per i Cantoni per l'anno 2001 ascende a circa 40 milioni di franchi. A tale importo si aggiunge il gettito dell'imposizione diretta di queste imprese.

L'articolo 61 dell'ordinanza sulle case da gioco (OCG) conferisce alla CFCG la competenza di decidere se l'apparecchio automatico da gioco è un apparecchio automatico per i giochi di destrezza o un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo. La CFCG prende le sue decisioni fondandosi sui criteri e procedure fissate negli articoli 57 segg. OCG e 1 segg. dell'ordinanza sul gioco d'azzardo (OGAz). Nell'esercizio di questa competenza la CFCG, in qualità di autorità indipendente, non è vincolata a istruzioni (art. 93 cpv. 3 OCG). D'altro canto le sue decisioni possono essere impugnate davanti alla Commissione di ricorso e, in ultima istanza, davanti al Tribunale federale.

Considerata l'indipendenza della CFCG, essa è stata invitata a esprimersi in merito ai quesiti sollevati nell'interpellanza. La CFCG ha trasmesso la risposta seguente:

1.Né la legislazione né la CFCG esigono che un apparecchio automatico per i giochi di destrezza sia completamente sprovvisto di un elemento dovuto al caso. D'altronde un gioco che non comprenda alcuna componente dovuta al caso è difficilmente concepibile. La possibilità di realizzare una vincita deve piuttosto dipendere totalmente o prevalentemente dall'abilità del giocatore. La CFCG fonda la sua qualifica giuridica degli apparecchi automatici da gioco sulla documentazione prevista dall'articolo 2 OGAz nonché sul rapporto tecnico di un esperto indipendente.

2.Dall'entrata in vigore della LCG nell'aprile del 2000 sono stati sottoposti all'esame della CFCG 22 apparecchi. Un apparecchio è stato ritirato; 8 procedure d'esame sono state sospese dal momento che la documentazione tecnica richiesta non è stata presentata; 5 procedure sono attualmente in corso.

La CFCG ha emanato una decisione relativa a 8 apparecchi automatici: in 5 casi essa ha constatato che si trattava di semplici apparecchi automatici d'intrattenimento per i quali la LCG non prevede alcuna restrizione d'esercizio. Due apparecchi sono stati qualificati come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e uno come apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi della LCG. Una delle due decisioni negative della CFCG è stata impugnata davanti alla Commissione di ricorso e al Tribunale federale. Entrambe le istanze hanno confermato la decisione impugnata.

3.La durata della procedura dipende essenzialmente dalla completezza e dall'esattezza della documentazione tecnica richiesta inoltrata dai richiedenti. L'ottenimento di queste informazioni, segnatamente quando si tratta di apparecchi o di programmi elaborati all'estero, si rivela essere sovente molto laborioso. Per quanto concerne i costi procedurali, essi sono oggetto di un conteggio particolareggiato e sono integralmente a carico dei richiedenti conformemente agli articoli 108 segg. OCG.

Risposta del Consiglio federale.

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