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02.3287 · Interpellanza · 2002-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Alla prima domanda

L'autorizzazione e l'impiego di prodotti fitosanitari, e quindi anche dell'atrazina, sono regolati dall'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanza pericolose per l'ambiente (Osost), dall'ordinanza del 23 giugno 1999 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e dall'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc). Sono inoltre valide, per quanto concerne l'acqua potabile, le disposizioni della legislazione sugli alimenti, in particolare l'ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE).

Alla seconda domanda

L'applicazione della legge sulla protezione delle acque compete, in via di principio, ai Cantoni (art. 45 legge sulla protezione delle acque, LPAc). Qualora l'autorità cantonale constata che nelle acque sotterranee, utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo, i valori superano i limiti fissati dall'Allegato 2 cifra 22 dell'OPAc deve individuare e valutare, giusta l'articolo 47 dell'OPAc, il tipo e la portata dell'inquinamento, scoprirne la fonte, valutare l'efficacia delle misure possibili e provvedere affinché vengano adottati i provvedimenti necessari in base alle relative prescrizioni.

In caso d'inquinamento della captazione d'acqua potabile con prodotti fitosanitari, il Cantone deve provvedere a che il settore d'alimentazione venga delimitato, giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettera c dell'OPAc. Le autorità cantonali determinano le restrizioni necessarie nel settore d'alimentazione (p.es. divieto locale d'impiego dell'atrazina).

Alla terza e quarta domanda

Sin dagli anni '80 vengono segnalate regolarmente tracce di atrazina anche nelle acque sotterranee. La Confederazione ha quindi fissato nella legislazione sulla protezione delle acque diverse misure (in particolare divieti d'utilizzazione periodici e locali e restrizioni quantitative) atte a proibire o limitare gli impieghi di atrazina responsabili dell'inquinamento delle acque sotterranee. Dal 1987 quindi, l'impiego di atrazina in Svizzera è permesso unicamente quale diserbante nelle coltivazioni di mais (un unico intervento annuale, entro il 30 giugno). Nel loro insieme le misure adottate sinora si sono rivelate efficaci. All'inizio degli anni '80 era ancora permesso utilizzare la quantità massima di 5 kg atrazina/ha; oggi la quantità massima utilizzabile è di 1 kg atrazina/ha per anno. Nel contempo, tra il 1986 e il 2001, l'impiego totale di atrazina in Svizzera è sceso da 100 a 35 tonnellate annue.

Al momento un divieto totale dell'atrazina, come è stato deciso ad esempio in Germania, non sarebbe opportuno né da un punto di vista della tossicologia umana né da quello dell'ecotossicologia. Va inoltre sottolineato che in caso di divieto dell'atrazina, i pesticidi alternativi che verrebbero a sostituirla, non si differenziano molto da essa, né per il loro comportamento nell'ambiente né per loro tossicità. A ciò va aggiunto che, sovente, è più difficile individuarli rispetto all'atrazina.

Di per sé, un divieto generale dell'atrazina non migliorerebbe quindi la qualità delle acque. Il Consiglio federale ritiene che l'adozione di restrizioni d'impiego mirate di prodotti fitosanitari problematici in settori particolarmente sensibili sia una soluzione più opportuna che non un divieto generalizzato. In questo senso nel 1999 è stato vietato l'impiego di atrazina in tutte le regioni carsiche svizzere. In questo modo il problema della presenza di atrazina nelle sorgenti carsiche, come nel Cantone di Neuchâtel, si è potuto risolvere. Al momento si sta elaborando l'estensione del divieto di utilizzazione di atrazina al settore di protezione delle acque S2.

Qualora nuove scoperte sugli effetti collaterali dell'atrazina e dei pesticidi strutturalmente simili, dovessero portare ad altre conclusioni, il Consiglio federale adotterà le misure confacenti.

Risposta del Consiglio federale.

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