02.3326 · Mozione · 2002-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 16 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 1999 garantisce la libertà d'opinione e la libertà d'informazione. Ognuno ha il diritto di formarsi la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti (art. 16, cpv. 2, Cost.). Il fatto di cantare o suonare l'Internazionale rientra in questa disposizione. Inoltre, si applicano altresì l'articolo 190 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'articolo 19 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili politici (Patto II, RS 0.103.2).
La libertà d'opinione non serve soltanto l'interesse privato di colui che ne beneficia; essa rappresenta altresì una condizione imprescindibile e un elemento fondamentale della democrazia. Qualsiasi tipo di restrizione di tale libertà deve avere una base legale, deve essere giustificata da un interesse pubblico preponderante o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, deve essere proporzionata allo scopo e, inoltre, i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (art. 36 Cost.).
Una competenza federale che vieti l'esecuzione dell'Internazionale potrebbe rientrare unicamente nella sfera del diritto penale (art. 123 Cost.). Ai sensi della Costituzione federale, tuttavia, le eventuali restrizioni della libertà di opinione devono essere ridotte al minimo indispensabile. Esse sono ammissibili soltanto se beni giuridici concreti appartenenti a terzi sono messi in pericolo, ad esempio in caso di istigazione pubblica alla violenza (art. 259 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP]) o di discriminazioni razziali (art. 261bis CP).
Ciò non è tuttavia il caso dell'Internazionale, anche se il suo testo è impregnato di una retorica tipica della lotta di classe che oggi può sembrare anacronistica. L'Internazionale è nata in Francia nel 1871, dopo la distruzione del Comune di Parigi, in un'epoca di profondi mutamenti sociali. A quell'epoca, l'Internazionale diventò ben presto uno dei canti più popolari non soltanto tra i rivoluzionari, ma anche per il movimento operaio organizzato democraticamente in seno ai partiti della democrazia sociale e dei sindacati in tutta Europa. Soltanto molto più tardi, dopo la rivoluzione russa del 1917, la canzone è stata ripresa come inno nazionale dall'Unione Sovietica, prima che Stalin, nel 1944, la sostituisse con una nuova composizione. Le atrocità della dittatura staliniana sono dunque state perpetrate sia prima che dopo il 1944, sia all'epoca dell'Internazionale che del nuovo inno sovietico.
Il Consiglio federale si è fermamente opposto a qualsiasi tipo di ideologia non rispettosa della dignità umana. Lanciare un "segnale" sottoforma del divieto proposto non avrebbe alcun senso e non sarebbe giustificabile a livello costituzionale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.