Lexipedia

02.3412 · Interpellanza urgente · 2002-09-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'intenzione del Consiglio federale di ridurre il tasso minimo di interesse nella previdenza professionale ha sollevato numerosi e giustificati interrogativi circa l'ammontare e la destinazione dei benefici conseguiti nei passati anni dalle società (prevalentemente compagnie di assicurazione) che gestiscono le istituzioni collettive.

Chiedo perciò se il Consiglio federale non ritenga indispensabile, anche attraverso un adeguamento delle disposizioni legali ed un conseguente ampliamento delle sue competenze:

- esigere che ogni società collegata ad un'istituzione collettiva fornisca i dati sui risultati conseguiti nell'ultimo decennio nell'impiego dei capitali della previdenza professionale come pure sulla loro destinazione;

- effettuare le opportune verifiche (anche per il tramite di enti esterni) sui dati forniti dalle menzionate società;

- indurre le società, che disponessero di riserve, a ridistribuirle in misura adeguata agli assicurati, tenendo conto del fatto che in futuro, con un sistema più flessibile, saranno necessarie minori riserve per compensare le variazioni dei tassi di mercato;

- obbligare le istituzioni collettive a fornire agli assicurati informazioni precise sull'ammontare e sulla destinazione dei benefici conseguiti nell'ultimo decennio;

- costituire o designare un organismo (segnatamente un ufficio dell'amministrazione federale), al quale possano rivolgersi le casse di previdenza affiliate in caso di mancata informazione o di inadeguata ridistribuzione dei benefici agli assicurati.

Begründung

L'intenzione del Consiglio federale di abbassare il tasso d'interesse nella previdenza professionale non costituisce un semplice adeguamento della rimunerazione minima dei capitali previdenziali ma introduce un vero e proprio cambiamento di modello. Si passa cioè da una rimunerazione stabile nel tempo, sganciata dalle variazioni di breve termine del mercato monetario, ad una formula flessibile, che ne riflette invece l'andamento.

Un passaggio di questa portata deve rispettare precise condizioni e requisiti, senza i quali diverrebbe fonte di gravi distorsioni. Il cambiamento di modello dovrebbe in particolare intervenire solo se le riserve accumulate nel periodo di andamento favorevole del mercato siano state utilizzate in misura sufficiente per compensare l'attuale scostamento tra il tasso minimo LPP e il tasso di mercato (inferiore). In caso contrario, sussisterebbero riserve costituite grazie all'impiego dei capitali del secondo pilastro che, perlomeno nelle istituzioni collettive, non apparterrebbero formalmente agli assicurati per effetto della separazione tra istituzione collettiva e società che gestisce per suo conto la previdenza professionale.

Siccome le attuali difficoltà di mercato sono state precedute da un decennio oltremodo favorevole, il volume di simili riserve è potenzialmente molto elevato. Sarebbe perciò un'evidente ingiustizia abbassare i tassi di interesse LPP senza curarsi dell'esistenza e della destinazione di tali riserve, costituite con l'impiego dei capitali degli assicurati.

Le principali compagnie di assicurazione collegate ad istituzioni collettive asseriscono tuttavia di non disporre di queste riserve, poiché i benefici accumulati negli anni favorevoli non sono stati accantonati, ma sono stati ridistribuiti agli assicurati in aggiunta al tasso di interesse del 4 percento.

È perciò necessario disporre di precise informazioni sui rendimenti ottenuti e sul loro impiego. A tale scopo appare indispensabile potenziare le competenze, delle quali dispone l'autorità federale, per potere ottenere e verificare i risultati conseguiti dalle compagnie di assicurazione con l'impiego dei capitali del secondo pilastro. È parallelamente indispensabile che le singole casse affiliate alle istituzioni collettive (e, per il loro tramite, gli assicurati) ricevano indicazioni sulla ridistribuzione dei benefici, potendosi appellare ad un organismo specifico in caso di contestazione.

Stellungnahme des Bundesrates

Non essendovi attualmente alcun dubbio che sia necessaria una maggior trasparenza, il Consiglio federale ha accettato la mozione 02.3007 e tutti gli interventi analoghi. Mettendo in atto quanto richiesto dalla mozione citata si darà automaticamente risposta anche agli interrogativi dell'autore della presente interpellanza urgente.

È compito dell'autorità di vigilanza sorvegliare affinché non vengano violate le norme di legge nella distribuzione delle riserve e delle eccedenze. Dalle pubblicazioni degli assicuratori sulla vita privata, che hanno dato prova in questa fase di una certa trasparenza, si rileva che non esistono attualmente riserve, dal momento che le eccedenze, in un modo o nell'altro, sono state tutte distribuite. Dai dati di cui dispone l'Ufficio federale delle assicurazioni private sul settore delle assicurazioni collettive risulta che dal 1985 ad oggi gli assicuratori sulla vita hanno versato alle istituzioni di previdenza eccedenze pari a 18,5 miliardi di franchi. Queste eccedenze si aggiungono ai tassi d'interesse minimi del 4 percento previsti dalla LPP e corrispondono, nella media ponderata, all'1,88 percento (cfr. risposta del Consiglio federale alla domanda 6 dell'interpellanza 02.3415).

D'altra parte, grazie alla 1a revisione della LPP, le controversie vertenti sulla trasparenza e sull'impiego delle eccedenze potranno essere giudicate dai tribunali e dalla Commissione di ricorso. Le disposizioni in merito potrebbero entrare in vigore prima della 1a revisione LPP, in modo da soddisfare le richieste della presente interpellanza urgente.

Risposta del Consiglio federale.