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02.3435 · Interpellanza · 2002-09-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il freno all'indebitamento si basa su una stabilizzazione a medio termine della quota delle uscite della Confederazione, inteso comunque che le imposte rimangano invariate. Di principio il freno all'indebitamento ha un comportamento neutro nei confronti della quota delle uscite della Confederazione e dell'aliquota d'imposizione. Non esclude modifiche delle aliquote d'imposta. Un aumento delle imposte comporta un incremento della quota delle uscite della Confederazione mentre una riduzione delle imposte un suo abbassamento.

Per il Consiglio federale, come affermato nelle sue linee direttive delle finanze federali del 4 ottobre 1999, gli obiettivi concernenti una stabilizzazione delle quote sono validi se si escludono aumenti dell'IVA destinati al finanziamento delle maggiori uscite delle assicurazioni sociali dovute alla demografia. Una piccola parte della percentuale dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AI serve al finanziamento delle maggiori uscite dell'AI dovute al fenomeno demografico. Circa la metà dei proventi è prevista per l'ammortamento dei debiti dell'AI. Non si tratta di permettere maggiori uscite bensì di liquidare le vecchie pendenze. Invece di coprire le maggiorate uscite direttamente con le entrate, in passato si è accettato un indebitamento dell'AI. Alla luce delle considerazioni che precedono, la lievitazione della quota delle uscite della Confederazione provocata dall'aumento dell'imposta sul valore aggiunto e dal trasferimento delle entrate all'AI deve tuttavia essere relativizzata.

L'insicurezza economica rispettivamente l'inaspettato indebolimento dello sviluppo economico possono condurre a corto termine a uno scostamento passeggero dall'obiettivo della stabilizzazione della quota delle uscite. Dal punto di vista di una politica finanziaria durevole questi avvenimenti non rivestono importanza mentre sono auspicabili nell'ottica politico-congiunturale.

2. Per diversi motivi, il Consiglio federale sta procedendo a una valutazione della situazione politico-finanziaria. In primo luogo, il piano finanziario 2004-2006 del Consiglio federale non è conforme al freno all'indebitamento per i motivi esposti nel rapporto del 30 settembre 2002. Il Consiglio federale vuole un piano finanziario in linea con il freno all'indebitamento. In secondo luogo, nel quadro di questa valutazione esso non si limita a una verifica dei compiti e delle uscite finalizzata unicamente a stabilire una conformità in termini di cifre ai criteri del freno all'indebitamento, ma intende altresì creare - con ulteriori sgravi - margini di manovra per i compiti prioritari. In terzo luogo, questa valutazione è imposta dalla correzione degli indicatori economici e delle stime sulle entrate. Il Governo presenterà alle Camere federali prima della sessione estiva del 2003 un rapporto sul risultato della valutazione e le informerà sull'ulteriore modo di procedere.

3. Secondo l'articolo 22 della legge federale sulle finanze della Confederazione, i prestiti sono valutati secondo principi commerciali. Essi figurano a bilancio secondo il loro valore nominale. In caso di pericolo di rimborso sono da intraprendere rettifiche cautelative di valore. Prestiti senza reddito o con reddito modesto (inferiore al 2 %) nonché le anticipazioni condizionalmente rimborsabili, vengono trascritti integralmente secondo il metodo indiretto. Per i prestiti con un reddito soddisfacente e per quelli di durata minore ai due anni viene tenuto conto di un rischio di perdite mediante una rettificazione globale del valore (5 % sui prestiti nazionali, 50 % su quelli internazionali). Sulla base della prassi di valutazione praticata dalla Confederazione secondo il principio prudenziale, a eccezione dei suddetti casi, non risulta alcuna necessità di ammortamento dei prestiti. Un caso speciale è rappresentato dai crediti agricoli d'investimento che dal 1962 ammontano a circa 1,4 miliardi. Dato che il rimborso di tali crediti è stato procrastinato di vent'anni (messaggio del 27 novembre 1989 concernente la modificazione della legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola, FF 1991 I 146), gli stessi saranno annualmente ammortizzati in tranche di 70 milioni fino al 2012. La Confederazione ha ripreso al 31 dicembre 2000 tutte le anticipazioni rimborsabili, concesse dalle banche a favore della riduzione di base per le abitazioni locabili, per un ammontare pari a circa 1,4 miliardi. Le rettifiche di valore cautelare avverranno in dieci tranche a carico del conto economico (Decreto federale del 20 settembre 1999 concernente le misure di riduzione delle perdite e dei rischi di pagamento nell'ambito della promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà).

4. Per gli anni di piano finanziario il Consiglio federale ipotizza indicatori economici sulla base di un'evoluzione economica nella misura della crescita potenziale dell'intera economia. La ragione per cui si prende come base la crescita potenziale in luogo delle previsioni congiunturali risiede nel fatto che per un orizzonte temporale superiore ai due anni non esistono vere e proprie previsioni congiunturali. Nel piano finanziario è presunta una crescita economica reale a medio termine dell'1,8 per cento. Un tasso di crescita a medio termine più basso non modifica, pure nel medio termine, il fattore congiunturale. Il tasso di crescita potenziale è definito come un tasso di crescita equilibrato e indipendente dalla congiuntura. Con un orizzonte temporale più ampio, il fattore congiunturale si avvicina quindi al valore 1, in quanto si ritiene che l'economia si sviluppi secondo le sue possibilità di crescita.

Risposta del Consiglio federale.