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02.3484 · Interpellanza · 2002-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Se la libertà personale garantisce in particolare il diritto di ognuno all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento (art. 10 Cost.), è parimenti opportuno citare l'articolo 13 Cost., che garantisce il diritto di ognuno al rispetto della propria vita privata e familiare, della propria corrispondenza epistolare nonché delle proprie relazioni via posta e telecomunicazioni; ognuno ha anche il diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei propri dati personali. Questo diritto è stato specialmente concretizzato dal legislatore mediante l'adozione della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), che protegge la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. La LPD prevede in particolare che gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Tale disposto riprende a livello legislativo il principio costituzionale che impone che ogni restrizione grave a un diritto fondamentale debba essere prevista da una legge (art. 36, cpv. 1 Cost.). Ogni restrizione di una libertà individuale deve essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui, e deve essere proporzionata allo scopo perseguito. La responsabilità di vigilare sul rispetto delle libertà fondamentali spetta al legislatore e in particolare al Parlamento, che può pronunciarsi sul carettere giustificato o ingiustificato della restrizione e proporre in ogni momento i correttivi necessari. Molte delle questioni evocate dall'autore dell'interpellanza sono del resto oggetto d'esame da parte delle Camere federali. È il caso della sorveglianza degli arrivi agli aeroporti e dell'utilizzo di profili del DNA nell'ambito di una procedura penale.

Sarebbe inoltre riduttivo esaminare unicamente le restrizioni apportate alle libertà individuali, dato che il legislatore contribuisce anche ad attuarle (come è del resto invitato a fare dall'art. 35 Cost.). È il caso ad esempio del progetto di legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (cfr. Messaggio dell'11 settembre 2002) o dell'avamprogetto di revisione parziale della legge federale sulla protezione dei dati inviato in consultazione, che mira a rendere più trasparente la raccolta di dati personali.

Il Consiglio federale risponde nel modo seguente alle domande dell'autore dell'interpellanza:

1. La necessità di trovare un costante equilibrio tra il rispetto dei diritti fondamentali e il perseguimento di un interesse pubblico, come ad esempio la protezione della sicurezza interna, deve essere una preoccupazione costante del Consiglio federale e, più in generale, del legislatore. Quest'ultimo deve sempre valutare la gravità delle restrizioni imposte ai diritti fondamentali, l'importanza dei motivi d'interesse pubblico che giustificano tali restrizioni e il carattere proporzionato delle stesse. È evidente che in funzione del contesto politico, economico e sociale del momento, la ponderazione di questi interessi divergenti può sfociare in risultati sensibilmente diversi, a seconda che si accordi maggior importanza alle libertà fondamentali o all'interesse pubblico alla base di un progetto di legge. Si può senz'altro affermare che, in un contesto internazionale scosso dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001, vi è il rischio di sopravvalutare la minaccia terrorista a scapito del rispetto delle libertà fondamentali. Il Consiglio federale ne è cosciente e si sforza di trovare un giusto equilibrio tra protezione di persone e beni da un lato, e rispetto delle libertà individuali dall'altro. Gli esempi citati dall'autore dell'interpellanza concernono in gran parte misure attualmente all'esame delle Camere federali o dell'Incaricato federale della protezione dei dati, di modo che non è ancora possibile trarre conclusioni in merito a un presunto aumento delle restrizioni delle libertà individuali.

2. L'esistenza stessa dell'Incaricato federale della protezione dei dati, abilitato a emanare raccomandazioni e che dispone di potere investigativo in relazione agli atti degli organi federali sulla base dell'articolo 27 LPD, costituisce uno scudo efficace contro ogni tentazione d'abuso da parte delle autorità. L'Incaricato della protezione dei dati è abilitato a presentare rapporti al Consiglio federale periodicamente e secondo i bisogni. Nei casi d'interesse generale, egli può informare il pubblico sui suoi accertamenti e sulle sue raccomandazioni (art. 30 cpv. 1 e 2 LPD). Il fatto che l'Incaricato attiri l'attenzione su situazioni a rischio, in particolare nel quadro del suo rapporto d'attività, è un indice che la vigilanza prevista dal legislatore funziona. Le esigenze relativamente severe del principio della legalità, così come poste dalla LPD, rappresentano una protezione supplementare. La corrente revisione parziale della LPD prevede del resto di potenziare le competenze dell'Incaricato, che si vedrebbe accordato un diritto di ricorso contro le decisioni dei dipartimenti e della Cancelleria federale, qualora queste non seguissero le sue raccomandazioni.

3. Considerando che le restrizioni gravi alle libertà individuali devono fondarsi su una base legale formale, la creazione di quest'ultima è accompagnata da un messaggio all'attenzione delle Camere federali, nel quale va esaminata la conformità del progetto di legge ai diritti fondamentali. L'articolo 43 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11) obbliga il Consiglio federale a pronunciarsi sulla costituzionalità del progetto di legge contenuto nel messaggio che sottopone alle Camere federali. La Guida legislativa messa a punto dall'Ufficio federale di giustizia, destinata a coloro che partecipano all'elaborazione di atti legislativi in seno all'Amministrazione federale, pone chiaramente l'accento sull'importanza del controllo preventivo della costituzionalità effettuato dall'Amministrazione federale in relazione ai disegni di legge. Spetta in primo luogo all'ufficio responsabile della redazione del progetto di messaggio esaminare la costituzionalità del disegno di legge. L'Ufficio federale di giustizia procede in seguito a un secondo controllo, nel quadro della sua missione di guida legislativa. Questo controllo preventivo consente infatti di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali.

4. Non è escluso che alcuni dei progetti di legge attualmente in esame possano comportare limitazioni più o meno gravi della libertà personale o di altre libertà individuali. Un'enumerazione generale delle potenziali restrizioni non sarebbe tuttavia opportuna, poiché rivestirebbe unicamente un carattere speculativo. A ciò si aggiunge il fatto che raramente le restrizioni dei diritti fondamentali possono essere considerate tali: infatti esse rappresentano piuttosto conseguenze secondarie in situazioni in cui occorre trovare soluzioni ai problemi esistenti. Eventuali limitazioni non possono essere analizzate in modo astratto, ma unicamente alla luce di progetti di legge concreti.

5. Il rischio zero non esiste, neppure in materia di protezione dei dati. In seguito allo scandalo delle schedature, il legislatore ha messo a punto severi meccanismi di controllo. È già stata menzionata la legge federale sulla protezione dei dati, entrata in vigore il 19 giugno 1992. A tal proposito è ugualmente opportuno menzionare la legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120), il cui scopo è garantire i fondamenti costituzionali e democratici della Svizzera e proteggere la libertà della sua popolazione (art. 1 LMSI). Il fatto che l'Incaricato federale della protezione dei dati attesti alle autorità federali che le richieste d'informazioni nel quadro del Sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) sono state trattate correttamente, dimostra l'efficacia delle misure menzionate (n. 3 del 9° rapporto d'attività 2001/2002). Si può dunque considerare che se eventuali abusi dovessero essere commessi, costituirebbero unicamente dei casi isolati.

Risposta del Consiglio federale.