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Obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale per le persone che lavorano a contatto con bambini

02.3494 · Mozione · 2002-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Con la presente mozione chiedo la creazione di un quadro giuridico che preveda l'obbligo per ogni struttura o istituto che lavora a contatto con bambini di esigere dai futuri collaboratori, retribuiti o volontari, un estratto del loro casellario giudiziale. Tale quadro giuridico dovrà inoltre prevedere l'obbligo per i collaboratori di sottoscrivere un documento standardizzato a livello federale, che attesti tra l'altro, per i collaboratori minori di 25 anni, l'assenza di condanne per delitti in materia di pedocriminalità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La presente mozione si inserisce nel contesto degli sforzi volti a combattere la pedocriminalità. Come l'autrice della mozione, il Consiglio federale ritiene che la pedocriminalità vada severamente condannata e che sia importante lottare contro di essa agendo in modo preventivo.

Dal profilo del diritto costituzionale sono quattro gli ambiti in cui la Confederazione potrebbe emanare disposizioni legali che prevedano la produzione di un estratto del casellario giudiziale, o la presentazione di una dichiarazione al fine di ottenere l'autorizzazione di intrattenere contatti regolari con bambini in un settore particolare. Si tratta degli ambiti seguenti: il diritto civile (art. 122 cost.: diritto della tutela, ecc.), il diritto penale (art. 123 cost.: esecuzione di pene nei confronti di minori), la formazione professionale (art. 63 cpv. 1 cost.: rapporti d'insegnamento con minori) e il promovimento dello sport (art. 68 cost.: disposizioni in materia di attività sportive giovanili e insegnamento dello sport).

Un disciplinamento generale a livello federale, che comprenderebbe anche l'insieme dell'insegnamento, il lavoro extra-scolastico dei giovani in ambito culturale e i settori della salute e delle cure, renderebbe di principio necessaria la creazione di una competenza federale specifica, e quindi una modifica costituzionale. La competenza in materia di diritto penale derivante dall'articolo 123 della costituzione permette alla Confederazione di regolamentare la tenuta, il contenuto e l'utilizzo del casellario giudiziale; non le permette per contro di subordinare l'esercizio di talune professioni o attività all'assenza di un'iscrizione in detto registro e a una dichiarazione in tal senso.

Il progetto di revisione della parte generale del Codice penale (CP) rafforza l'interdizione dell'esercizio di una professione, contemplata dall'articolo 54 del CP attuale. Prevista attualmente come pena accessoria, l'interdizione figurerà nel CP rivisto tra le "altre misure" e sarà estesa alle professioni il cui esercizio non è sottoposto a un'autorizzazione ufficiale (cfr. art. 67 del progetto). L'interdizione di esercitare una professione può essere disposta per un periodo da sei mesi a cinque anni, e figura inoltre per molti anni nel casellario giudiziale. Una delle ragioni che hanno spinto gli autori del progetto a procedere a tale estensione è la protezione dei fanciulli (cfr. messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, p. 1785.).

È certamente possibile prendere in considerazione l'idea di procedere a ulteriori modifiche legali o costituzionali nei settori menzionati in precedenza. Tali modifiche dovrebbero tuttavia rispettare il principio della proporzionalità: occorre cioè che le misure supplementari siano veramente atte a prevenire comportamenti pedocriminali.

Il Consiglio federale è disposto a esaminare misure legislative nel senso richiesto nella mozione e che vadano oltre l'estensione dell'interdizione penale di esercitare una professione, e la forma che tali misure potrebbero rivestire.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.