02.3507 · Interpellanza · 2002-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale distingue nettamente tra l'Islam come religione e l'ideologia islamica. Egli non condivide assolutamente l'opinione secondo cui l'Islam in generale sia disposto a ricorrere alla violenza e non sia pacifico.
Già nel 1993, su incarico della Commissione consultiva in materia di protezione dello Stato, la Polizia federale, in un rapporto speciale su "L'Islam e l'ideologia islamica / Il fondamentalismo in Svizzera" (giugno 1993), ha messo in risalto la problematica delle ideologie politiche fondate sull'Islam. Il Servizio di analisi e prevenzione pubblica regolarmente i dati relativi alle organizzazioni estremiste straniere. Nel "Rapporto sicurezza interna della Svizzera" dell'Ufficio federale di polizia (luglio 2002) si è esplicitamente evidenziato il ruolo dei gruppi islamici. Il Consiglio federale stesso, nella sua "Analisi della situazione attuale e dei rischi per la Svizzera dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, rapporto del Consiglio federale al Parlamento, approvato dal Consiglio federale il 26 giugno 2002" (00.000), si è espresso in modo approfondito sul ruolo del fondamentalismo islamico come comune denominatore di gruppi violenti.
In base a questi rapporti i gruppi islamici agiscono in maniera pubblicamente meno visibile rispetto ad altre organizzazioni estremiste e dispongono di strutture organizzative flessibili. A causa dell'intreccio su scala mondiale con le strutture sociali e religiose dei musulmani essi possiedono un potenziale di crescita non indifferente. Considerati i notevoli problemi sociali, economici e politici nei Paesi con popolazione islamica, essi potrebbero acquisirvi ulteriore forza. Ciò non significa tuttavia che si giungerà ad atti di violenza simili a quelli verificatisi ad esempio in Algeria, Tunisia o Indonesia. A seconda dell'evoluzione della situazione politica, i movimenti di opposizione locali potrebbero però radicalizzarsi. Singoli movimenti di opposizione hanno contatti anche in Svizzera, che conducono ad attività politiche o al sostegno dal punto di vista logistico e finanziario. Non si può inoltre escludere che i centri d'incontro islamici in Svizzera vengano impiegati come punti di contatto e di reclutamento per organizzazioni terroristiche. Attualmente non vi è però nessun motivo per sorvegliare organizzazioni come la tedesca "Islamische Gemeinschaft Milli Görus" (IGMG), indicata dall'interpellante. Le attività della IGMG in Germania sono sorvegliate dagli organi tedeschi addetti alla protezione della Costituzione che dispongono di una base legale diversa da quella degli organi di protezione dello Stato svizzeri. In base alle conclusioni tratte dall'"Analisi sulla situazione attuale e i rischi per la Svizzera dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001" il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) intende però esaminare le basi legali attuali, come ad esempio la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120), riguardanti i compiti basilari della protezione dello Stato, della ricerca e del trattamento delle informazioni. Il Consiglio federale ha preso atto dei lavori di legislazione previsti e ne ha informato l'opinione pubblica il 26 giugno 2002.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:
1. Nella misura in cui le organizzazioni straniere si limitano ad attività politiche rispettando il diritto svizzero, esse non costituiscono nessun pericolo per la sicurezza interna. Se esse però ricorrono a mezzi violenti o se i loro membri si comportano in modo violento o commettono reati, bisogna agire contro di esse in modo preventivo e repressivo. Lo stato di diritto esige che la violenza o altri atti illeciti vengano sistematicamente puniti in base al diritto penale e al diritto degli stranieri. Sono possibili anche misure come l'espulsione, l'allontanamento, il divieto d'entrata o il divieto di organizzazioni straniere nonché di singole attività da loro svolte.
In base agli articoli 184 e 185 della Costituzione federale il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per tutelare la sicurezza interna e le relazioni esterne. Nel novembre 2001 egli ha fatto uso di questa competenza vietando l'organizzazione islamica Al Qaida nonché eventuali organizzazioni subentranti o di sostegno. In relazione con il divieto dell'organizzazione egli ha anche esteso gli obblighi d'informazione e i diritti di comunicazione, previsti dall'articolo 13 LMSI, di autorità ed organizzazioni che adempiono compiti pubblici e ha inoltre concesso loro diritti di comunicazione supplementari (art. 13 cpv. 3 LMSI). In tal modo ha inteso migliorare l'acquisizione a titolo preventivo di informazioni. Informazioni più ampie sono necessarie in particolare per reperire membri e strutture di organizzazioni di stampo terroristico in Svizzera.
L'estensione degli obblighi d'informazione e dei diritti di comunicazione, deciso dal Consiglio federale in base all'articolo 13 capoverso 3 LMSI, è limitata fino al 31 dicembre 2002. Il segreto professionale legale (medici, dentisti, ecclesiastici, avvocati, notai, nonché revisori, farmacisti, ostetriche insieme al loro personale sanitario il cui obbligo del segreto è previsto nel diritto delle obbligazioni), nonché il segreto postale, delle telecomunicazioni e bancario sono garantiti. La prassi degli obblighi supplementari in materia di informazione e del diritto di comunicazione soggiace alla vigilanza del Parlamento e del Consiglio federale.
Per quanto riguarda il gruppo fondamentalista algerino "Front Islamique du Salut" (FIS), il Consiglio federale è già intervenuto in diverse occasioni. Con decisione del 29 ottobre 1998 Ahmed Zaoui, che era entrato illegalmente in Svizzera, è stato espulso per aver svolto attività politiche a favore di gruppi che sostengono atti di estremismo violento o terroristici in grado di mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il 23 ottobre 2002 il Consiglio federale ha deciso di vietare al capo dell'esecutivo di tale organizzazione, Mourad Dhina, di legittimare, propugnare, incitare o sostenere finanziariamente atti terroristici o estremisti mirati specialmente a perturbare con l'uso della violenza l'ordine politico in Algeria, nonché di delegare queste attività a terzi. Gli è stato inoltre vietato di svolgere attività propagandistica per organizzazioni, in particolare quelle che direttamente o indirettamente incitano alla violenza o la sostengono oppure che giustificano o appoggiano l'uso della violenza. In caso d'inosservanza è stata sancita per lui l'espulsione dalla Svizzera.
2. e 3. La libertà di religione è fondamentalmente garantita dalla Costituzione. Tale libertà tuttavia non è assoluta e può essere limitata se valori fondamentali del nostro Stato di diritto democratico, come il principio dell'uguaglianza dei sessi, il rispetto dell'integrità fisica e psichica dell'individuo, la libertà d'opinione e di credo, sono messi in pericolo. Il Consiglio federale può perciò vietare le associazioni religiose che incitano a violare le leggi o punire gli atti religiosi contrari all'ordine pubblico.
In base al diritto svizzero il trattamento di informazioni relative all'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali è lecito solo qualora un indizio fondato permetta di sospettare che vengano preparate o eseguite attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento (LMSI, art. 3 cpv. 1). Attualmente chiese, moschee o luoghi di preghiera non sono sorvegliati.
4. La ripartizione delle competenze all'interno del Servizio di analisi e prevenzione è confidenziale. La Delegazione delle commissioni di gestione, una sottocommisione comune delle Commissioni di gestione delle due camere, è informata regolarmente sulle questioni di personale.
5. In occasione dei divieto di Al Qaida del 7 novembre 2001 il Consiglio federale ha accordato all'Ufficio federale di polizia (UFP) cinque posti per rafforzare la lotta al terrorismo. Questi posti sono stati impiegati per rafforzare le attività preventive di polizia nell'ambito della protezione dello Stato. Su ulteriori misure in riferimento al personale si potrà decidere nel quadro dell'esame in corso della situazione giuridica e dalle struttura organizzativa del SAP.
Risposta del Consiglio federale.