02.3556 · Postulato · 2002-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
a) Le disposizioni relative alla prescrizione secondo l'art. 16 LAVS erano già state discusse in occasione della 10a revisione dell'AVS ed adeguate nella misura del necessario. Nel messaggio concernente la revisione (FF 1990 II 52) si era stabilito che la regolamentazione in materia di prescrizione doveva essere mantenuta nella sua forma attuale. Solo per i casi in cui non vi è una tassazione fiscale passata in giudicato durante i cinque anni generalmente previsti per la prescrizione è stata integrata una valvola di sicurezza.
Va detto inoltre che spesso le lacune contributive non vengono alla luce dopo qualche anno, bensì solo al momento in cui si calcola l'ammontare della rendita, ovvero dopo più di 40 anni. In questi casi non ha senso prolungare il termine di prescrizione, tanto più che per motivi di certezza giuridica i casi non più recenti devono prima o poi essere chiusi.
b) L'obbligo per le assicurazioni sociali di verificare i conti nonché di fornire spiegazioni e consulenza, applicato concretamente e individualmente, è difficilmente praticabile. Se la persona senza attività lucrativa non si annuncia, la cassa di compensazione non dispone del suo indirizzo. A questo punto si dovrebbero incaricare i Comuni di informare, per esempio, tutti gli abitanti che hanno vent'anni sul fatto che a partire dal 1° gennaio dopo il compimento dei vent'anni devono pagare i contributi, anche se non esercitano un'attività lucrativa. Visto che però fino al pensionamento la situazione di una persona cambia continuamente, non è sufficiente fornire informazioni una sola volta. Le persone dovrebbero essere informate ogni cinque anni sul loro obbligo contributivo. L'onere che ne scaturirebbe, sempre ammesso che un esercizio di questo genere sia fattibile, sarebbe considerevole e sproporzionato e, se del caso, dovrebbe essere stabilito dai Cantoni. Considerando inoltre il numero di persone attualmente protette dall'insorgere di lacune contributive grazie alla normativa vigente, il Consiglio federale è dell'opinione che un tale onere non sia giustificato.
c) Il tema delle lacune contributive, in particolare quello del loro insorgere, è già stato intensamente discusso in occasione della 10a revisione dell'AVS. Di regola, l'assoggettamento delle persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera non pone problemi. Finora possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione solo le rimunerazioni versate per le attività esercitate a titolo accessorio che non superano i 2000 franchi l'anno. Un'attività accessoria presuppone chiaramente l'esistenza di un'attività principale, così da poter garantire che i contributi AVS pagati siano sufficienti e che non si creino lacune contributive. La legge prevede che la rinuncia a versare i contributi nel caso in cui il reddito proveniente da un'attività accessoria non superi i 2000 franchi l'anno necessita l'approvazione del datore di lavoro e del salariato. Nelle direttive è stabilito che il lavoratore deve firmare l'approvazione e che quest'ultima è valevole solo se ha reso attento l'interessato sulle conseguenze in caso di mancato pagamento dei contributi. Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, la cassa di compensazione riceve i dati necessari dalle autorità fiscali, di modo che anche in questo caso non possano praticamente insorgere lacune contributive.
L'assoggettamento delle persone senza attività lucrativa e soggette all'obbligo contributivo crea maggiori difficoltà. In questi casi le lacune possono essere evitate solo con la collaborazione dei diretti interessati. Per quanto riguarda i giovani senza attività lucrativa, si tratta soprattutto di persone in formazione.
Con la 10a revisione dell'AVS è stato introdotto l'obbligo per gli istituti scolastici di annunciare gli studenti alle casse di compensazione. Gli istituti scolastici devono richiedere i dati necessari agli studenti e inviarli, con gli eventuali documenti che attestano la loro attività lucrativa, alle casse di compensazione. In questo modo si sono potute abolire le marche contributive per gli studenti, garantendo loro un assoggettamento diretto. Questo provvedimento costituisce una soluzione ragionevole e praticabile per minimizzare il problema delle lacune contributive. La nuova regolamentazione ha permesso di appianare in gran parte la questione delle lacune contributive per quanto riguarda gli studenti.
Va detto inoltre che gli organi AVS, al fine di evitare l'insorgere di lacune contributive, lanciano regolarmente degli appelli alla popolazione pubblicandoli nella stampa. Il Consiglio federale è dunque dell'opinione che le basi legali esistenti proteggano sufficientemente le persone attive da eventuali lacune contributive. Se giovani assicurati dovessero ritrovarsi con lacune contributive in questo ambito, ciò significherebbe che le disposizioni non sono state applicate correttamente.
Già in occasione della 10a revisione dell'AVS sono stati proposti e discussi provvedimenti straordinari volti a colmare la totalità delle lacune contributive. La prima proposta consisteva in un'azione unica che dava la possibilità di riacquistare gli anni mancanti. La seconda prevedeva invece una soluzione a lungo termine, garantendo agli aventi diritto a una rendita la possibilità di colmare le lacune contributive all'insorgere dell'evento assicurato. La proposta che prevedeva la possibilità di riacquistare gli anni mancanti secondo il tasso di contribuzione applicato ai lavoratori indipendenti e sulla base del reddito annuo medio determinante al momento del riacquisto fu respinta dalla Commissione federale AVS/AI già nel 1983. Da un lato sarebbe stato difficile valutarne le ripercussioni finanziarie e dall'altro i costi per gli assicurati meno abbienti sarebbero risultati troppo elevati.
Il Consiglio federale è dunque dell'opinione che attualmente in questo ambito non vi sia un ulteriore bisogno d'intervenire a livello legislativo.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.