02.3586 · Postulato · 2002-10-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'economia nazionale ha certamente un interesse a una corretta valutazione delle società. Alla luce delle condizioni quadro vigenti in Svizzera che hanno in generale carattere legale e degli standard di autoregolamentazione a sostegno di tali condizioni, il Consiglio federale esprime il proprio scetticismo nei confronti della richiesta formulata nel postulato di ancorare nella legge norme specifiche di comportamento. Nel suo articolo 11 la legge sulle borse contiene norme di comportamento a tenore delle quali il commerciante ha un obbligo di informazione, un obbligo di diligenza e un obbligo di lealtà nei confronti della sua clientela. L'Associazione Svizzera degli Analisti finanziari e Gestori di patrimoni dispone di norme deontologiche, che obbligano i suoi membri a rispettare principi etico-professionali. L'Associazione svizzera dei banchieri, da parte sua, sta esaminando la possibilità di introdurre direttive per gli analisti finanziari. Le norme di comportamento per il commerciante di valori mobiliari, emanate da questa Associazione, prescrivono già che eventuali conflitti di interessi non devono recare pregiudizio ai clienti. L'autoregolamentazione deve tenere conto della protezione del cliente e nel contempo assicurare che la reputazione e l'immagine della piazza borsistica svizzera siano tutelate. La responsabilità individuale di chi offre e di chi domanda non può e non deve essere assunta pienamente dallo Stato. Per l'offerente, la protezione della reputazione nell'ambito della gestione dei patrimoni e del finanziamento delle società deve costituire quindi un incentivo ad assumere questa responsabilità.
La Commissione federale delle banche segue da vicino l'attuazione e lo sviluppo dell'autoregolamentazione per quanto riguarda le norme di comportamento. Essa ha approvato le norme di comportamento per il commerciante di valori mobiliari, emanate dall'Associazione dei banchieri. Inoltre, in caso di necessità, essa ha la possibilità di intervenire attraverso delle circolari. Il suo intervento si rende necessario in particolare quando l'autoregolamentazione si rivela insufficiente. Il Consiglio federale è dell'opinione che gli standard di autoregolamentazione costituiscano ai sensi del principio di sussidiarietà un sensato complemento delle disposizioni legali.
Sulla base delle raccomandazioni del "gruppo di esperti Zufferey" la Commissione di esperti Zimmerli elaborerà una proposta di legge per una vigilanza integrata del mercato finanziario. Tale proposta disciplinerà in particolar modo le questioni giuridico-organizzative. Per questa ragione, le norme per gli analisti di borsa non saranno integrate in questa legge. Inoltre, la Commissione di esperti Zimmerli si occuperà nel 2003 dell'estensione della vigilanza prudenziale sui gestori indipendenti di patrimoni, sugli introducing broker e sui commercianti di divise. Non si sa ancora se, nell'ambito dell'adempimento di questo mandato parziale, determinate questioni riguarderanno i settori tematici del postulato.
Nel contesto internazionale bisogna pur dire che rispetto alla situazione negli altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti - dove l'attività degli analisti finanziari ha prodotto numerosi abusi - in Svizzera non sono stati provati sinora abusi sostanziali né sul mercato primario né su quello secondario. A livello internazionale bisogna altresì evidenziare i lavori avviati dall'"International Organization of Securities Commissions" (IOSCO), cui partecipa attivamente anche la Svizzera. Le raccomandazioni in fase di elaborazione presso la suddetta Organizzazione mirano principalmente a garantire l'indipendenza degli analisti finanziari.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.