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02.3594 · Interpellanza · 2002-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. a) La Polizia giudiziaria federale ha ricevuto le informazioni riguardo "Landslide" dalla segreteria generale Interpol di Lione, il 23 agosto 2001 (3600 dati su un CD-rom). La diffusione ai Cantoni è avvenuta il 25 giugno 2002.

Nel frattempo le competenze di coordinazione sono state eseguite per intero dalla divisione "Coordinazione" della Polizia giudiziaria federale e sono state effettuate le seguenti attività:

- conversione del supporto dati in un formato compatibile con lo standard europeo

- esecuzione delle prime valutazioni e loro qualifica

- richiesta di altro materiale di prova dagli USA

- chiarimenti su di un eventuale Cantone guida

- valutazione delle immagini

- redazione di un rapporto di coordinazione e di un dossier d'informazione per i Cantoni con proposte sulla modalità della procedura.

L'elaborazione dei casi dipende dall'entità ma anche dalle risorse a disposizione. Tutti i mezzi di cui la Polizia giudiziaria federale poteva disporre sono stati esauriti nel caso concreto per superare l'immensa quantità di dati da visionare. Anche il fatto che l'azione in programma dovesse rimanere segreta il più a lungo possibile, per fornire le informazioni trattate a tutti i Cantoni contemporaneamente, ha determinato la data di divulgazione delle informazioni ai Cantoni.

Per fare un confronto si può aggiungere che la Germania, colpita anch'essa dal caso "Landslide", ha impiegato un anno per svolgere gli analoghi incarichi. In totale sono state 61 le nazioni coinvolte dal caso "Landslide". In 36 nazioni vi sono leggi che prevedono il perseguimento penale di questi reati. La Svizzera appartiene alle prime dieci nazioni, in cui l'operazione è, a livello nazionale, già conclusa o ancora in atto.

1. b) Alcune analisi e attività nella fase di preparazione del caso sono state indispensabili, per valutare le fattispecie e stabilire le competenze. Chiarimenti preliminari sono intrapresi dalla divisione Coordinazione della Polizia giudiziaria federale, nella misura in cui sono necessari e in quanto fissati dalla legge (articolo 2 lettera a, b, d Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; articolo 3 Ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia). Gli accertamenti sui proprietari di carte di credito possono venir effettuati solo dai Cantoni nell'ambito delle loro indagini di polizia, nel caso siano date le rispettive competenze, cosa che si è verificata anche nel caso concreto.

Un'unica rilevazione dei proprietari di carte di credito e la preparazione centralizzata dei dati personali da parte di un Cantone (Cantone guida) in questo caso sarebbe stato un vantaggio. Tuttavia per ragioni in gran parte giuridiche, nessun Cantone guida si è potuto assumere questi compiti.

2. Sebbene i media non possano venir obbligati almeno dal punto di vista giuridico a collaborare con le autorità di perseguimento penale, in base all'esperienza del Consiglio federale occorre assicurarsi che essi siano fondamentalmente consapevoli della loro responsabilità, in particolare nell'ambito delle indagini di polizia.

Nell'operazione "Genesis" il servizio di comunicazione dell'UFP, in collaborazione con la Polizia giudiziaria federale, ha adottate le seguenti misure:

- si è assunto, in base all'accordo con i servizi stampa cantonali di polizia, la responsabilità della coordinazione del lavoro per il pubblico;

- ha distribuito ai partner cantonali (servizi stampa di polizia) un codice di comunicazione;

- i partner cantonali e i media sono stati invitati al riserbo in relazione alla procedura in corso;

- i servizi stampa cantonali di polizia sono stati continuamente informati per iscritto sull'attuale stato della procedura; essi hanno pure raccolto un costante feed back a questo proposito;

- i servizi stampa cantonali di polizia sono stati avvertiti che ogni riferimento a un'azione a livello nazionale e internazionale avrebbe messo a rischio la procedura in tutti gli altri Cantoni.

L'informazione prematura da parte di un Cantone è da condannare e non ha corrisposto al tipo di procedura coordinata precedentemente di comune accordo.

3. Casi dalle dimensioni di "Genesis" possono essere risolti solo da Confederazione e Cantoni in stretta collaborazione. Il collegamento internazionale, la coordinazione a livello nazionale e le indagini locali danno in simili casi i risultati migliori che si possano ottenere.

In primo luogo occorre ritenere che una centralizzazione delle competenze d'indagine nei casi di singoli reati commessi via Internet comporterebbe cambiamenti sostanziali del sistema di perseguimento penale. Stabilire la competenza in base al mezzo del reato è problematico, poiché ciò condurrebbe anche al parallelismo delle indagini (p. es. articolo 197 CP, in cui vari mezzi del reato, che portano a commettere una fattispecie penale, sono regolati in un unico articolo; vale a dire che nel caso della diffusione di materiale visivo a sfondo pedofilo via Internet è responsabile la Confederazione, mentre nel caso della diffusione tramite un altro mezzo di comunicazione la competenza ricade sui Cantoni). In rapporto a tale problematica si rende necessaria una soluzione differenziata, che tenga conto anche della situazione relativa alle risorse risorse.

L'operazione "Genesis" ha indicato che nei casi di quest'ordine di grandezza certe elaborazioni centrali da parte della Confederazione o dei Cantoni sarebbero un vantaggio. Il Capo del DFGP ha già impartito il compito di controllare le condizioni quadro organizzative, personali e giuridiche ed ha invitato anche i Cantoni a partecipare a questi lavori. Le questioni relative alle limitazioni della competenza sono esaminate proprio in questo contesto.

4. A questo proposito è da ricordare che i procedimenti penali sono di competenza della giustizia e che si devono rispettare le prescrizioni concernenti il mantenimento del segreto nonché la separazione dei poteri nella comunicazione delle informazioni riguardo procedure penali in corso.

Il momento, il modo nonché il contenuto della comunicazione dell'informazione alle autorità politiche nel quadro delle citate limitazioni sono stati esaminati in base all'operazione "Genesis".

5. Oltre all'esame ricordato nella risposta alla terza domanda inerente alle condizioni quadro a livello organizzativo, personale e giuridico per migliorare la coordinazione dei grossi casi, il Consiglio federale ha introdotto già prima dell'operazione "Genesis" numerose altre misure.

All'inizio del 2003 inizierà la sua attività un servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet. Da principio è prevista l'assunzione di 7 - 8 collaboratori. Il compito consiste nella ricerca attiva di reati in Internet (monitoring), nel chiarire la loro rilevanza penale e di chi siano le competenze (clearing), nonché nella registrazione sistematica, nell'elaborazione e rapida trasmissione dei sospetti alle autorità competenti per le indagini. Un punto essenziale sarà la lotta contro la pornografia infantile in Internet.

Il progetto di un'ampia revisione della parte generale del Codice penale prevede una disposizione che renderà possibile il perseguimento di reati a sfondo sessuale avvenuti all'estero e perpetrati contro minori da criminali che si trovano in Svizzera.

La Svizzera il 23 novembre 2001 ha sottoscritto la Cybercrime Convention del Consiglio d'Europa. La convenzione obbliga tra l'altro i Paesi a stabilire norme minime per quanto riguarda la punibilità della pedofilia e ad accelerare la collaborazione internazionale. La Svizzera tiene già conto delle fattispecie di reato richieste. L'Ufficio federale di polizia sta analizzando i processi interni necessari per la realizzazione dal punto di vista organizzativo della convenzione (tra l'altro un servizio di contatto gestito 24 ore su 24).

Quanto alla collaborazione internazionale, nel 2003 la Confederazione invierà un addetto di polizia a Bangkok. Egli avrà tra l'altro il compito di collaborare ad indagini relative ad abusi sessuali ai danni di minori commessi in Tailandia o nei Paesi confinanti da cittadini svizzeri o persone residenti in Svizzera.

Quanto ai collegamenti internazionali e allo scambio d'informazioni, importanti soprattutto nell'ambito di Internet, va menzionata anche la prevista collaborazione con Europol.

In seguito alla mozione Pfister (00.3714) il DFGP ha istituito una commissione di esperti con il compito di esaminare con quali provvedimenti giuridici, organizzativi e tecnici si possano impedire o punire reati commessi tramite Internet. La commissione consegnerà il suo rapporto e avamprogetto probabilmente nella primavera 2003.

Quanto alla domanda relativa alle nuove basi legali rinviamo alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza del gruppo popolare-democratico (02.3523) "Estensione e inasprimento delle sanzioni in materia di pedocriminalità".

Risposta del Consiglio federale.

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