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02.3599 · Interpellanza · 2002-10-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) autorizza l'elaborazione e la registrazione di determinati dati relativi al traffico delle telecomunicazioni. Le modalità precise sono regolate nell'articolo 60 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Si tratta in particolare di dati necessari per stabilire le comunicazioni, per rilasciare informazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), nonché per ottenere la retribuzione dovuta per le prestazioni fornite. Inoltre, il cliente ha determinati obblighi d'informazione nei confronti del provider, che a sua volta si impegna a fornire all'utente, per esempio nel caso di connessione illegale, il nome e l'indirizzo del titolare dell'allacciamento da cui è partito il collegamento.

Di conseguenza, già la legge sulle telecomunicazioni obbliga i provider a registrare e a salvare tutti i dati relativi ai collegamenti e alla fatturazione di tutti gli utenti. La legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e la relativa ordinanza (OSCPT; RS 780.11) regolano soltanto che i dati elencati in modo dettagliato nella legge summenzionata in determinati casi (procedure penali) e su richiesta devono essere rilasciati alle autorità designate.

Inoltre, va precisato che i provider hanno bisogno di questi dati anche per i motivi di cui all'art. 60 OST.

1. Per le ragioni seguenti, la OSCPT non favorisce l'elusione dell'obbligo di protezione dei dati. Secondo l'art. 43 LTC, i provider non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti, ad eccezione dei dati precisati nella LTC, nella LSCPT o nella OSCPT.

2. Non è opportuno obbligare gli internet provider a salvare i dati, che servono ad adempiere l'obbligo d'informazione nei confronti delle autorità nel quadro di procedure penali, su supporti non collegati in rete. Come precedentemente menzionato, per principio, il provider registra detti dati per scopi aziendali. Al momento della registrazione non è tuttavia possibile sapere se tali dati saranno poi utilizzati anche dalle autorità nell'ambito di una procedura penale. L'obbligo di salvare i dati relativi ai collegamenti su supporti non collegati in rete non è realizzabile per il semplice motivo che al momento della registrazione dei dati non si sa quali informazioni saranno richieste in futuro dalle autorità. L'onere di questa misura sarebbe sproporzionato e, inoltre, essa non garantirebbe maggiore protezione da accessi illegali. Al contrario, maggiore è il numero di registrazioni dei dati, indipendentemente dal supporto, minore è la sicurezza delle informazioni.

Il legislatore esige dai provider soltanto la garanzia della sicurezza dei dati (artt. 43 segg. LTC e art. 64 OST). Spetta tuttavia ai provider scegliere le misure tecniche, amministrative e organizzative adeguate. Ciò è opportuno, visto che in questo modo i singoli provider possono scegliere i provvedimenti più consoni alla propria azienda. La soluzione proposta nella presente interpellanza per garantire maggiore sicurezza risulta troppo rigida, visto che non contempla la diversità di ogni singolo caso.

Risposta del Consiglio federale.