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02.3687 · Interpellanza · 2002-12-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (PA 2007), è prevista l'abolizione del fondo viticolo, del fondo per la carne e della cassa di compensazione dei prezzi delle uova. Tale proposta si fonda sul principio di bilancio statuito dal Consiglio federale nelle linee direttive delle finanze federali del 4 ottobre 1999 secondo cui "occorre evitare di vincolare le entrate e di liberare i fondi per scopi precisi". Tuttavia, il Consiglio federale s'impegna a sostenere anche in futuro la viticoltura, sottolineando che può mettere a disposizione di tale settore importi della stessa entità di quelli stanziati finora senza vincolarli a una destinazione.

Conformemente all'articolo 66 capoverso 1 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), l'attuale fondo viticolo serve a finanziare provvedimenti destinati a mantenere le superfici viticole e a favorire lo smercio dei prodotti vitivinicoli di qualità. L'articolo 24 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140) precisa che nell'ambito dei crediti autorizzati, il fondo viticolo è destinato a finanziare in modo complementare:

* i provvedimenti volti a mantenere le superfici viticole, in particolare i pagamenti diretti a favore dei terreni in forte pendenza o a terrazze;

* la promozione dello smercio di prodotti della viticoltura (la promozione dello smercio di vino si limita all'esportazione);

* i costi per la certificazione della qualità in vista dell'esportazione non coperti dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Ogni anno, le uscite del fondo viticolo ammontano a 15 milioni di franchi circa, di cui 5 per la promozione dei vini e 10 sotto forma di contributi per i vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate. A tal riguardo si rammenta che le spese a carico del fondo devono essere preventivate nel piano finanziario com'è il caso per tutte le altre spese. Le entrate del fondo viticolo ammontano a 12 milioni di franchi circa all'anno.

A questi importi stanziati regolarmente vanno aggiunte le spese per il finanziamento di contributi per la destinazione di parte del raccolto d'uva del 2002 all'elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico (7 milioni di franchi) e per la salvaguardia dei vigneti svizzeri nel 2003 (5 milioni di franchi).

Per quanto concerne le misure di sgravio del mercato, è doveroso sottolineare che l'articolo 13 LAgr esclude la partecipazione della Confederazione allo smaltimento delle eccedenze strutturali. Le eccedenze di vino che gravano attualmente sul mercato sono dovute all'eccessiva estensione delle superfici riservate alla coltivazione di Chasselas e Müller-Thurgau. Ne consegue che l'articolo 13 LAgr non è applicabile.

2. Nel messaggio PA 2007 il Consiglio federale propone l'introduzione di un aiuto finanziario per la riconversione dei vigneti svizzeri. Tale misura è prevista per il periodo dal 2004 al 2011.

Trattasi di un incentivo, ossia di una misura volta ad accelerare la sostituzione di una parte dei vigneti messi a Chasselas o a Müller-Thurgau. Secondo le stime, attualmente la superficie sulla quale sono coltivati i due vitigni summenzionati presenta un'eccedenza di 500 - 1'000 ettari. È previsto lo stanziamento di un importo di 5 milioni di franchi all'anno che permetterà di riconvertire annualmente circa 200 ettari di vigneti.

Vista la situazione tesa che caratterizzava il mercato del vino svizzero a fine 2001, il versamento dei contributi di riconversione dei vigneti è stato anticipato di un anno. Tale misura sarà quindi applicata già nella primavera 2003. Nel preventivo 2003 è stato inserito un importo di 5 milioni di franchi. Le iscrizioni per riconversioni nel 2003, pervenute nell'estate 2002, mostrano che la misura è adeguata soprattutto per quanto concerne i Cantoni Ginevra e Vallese. Le iscrizioni, per un importo complessivo di 9,5 milioni di franchi, superano di gran lunga le possibilità finanziarie. Il successo di questa misura dimostra pure che l'importo di 25'000 franchi per ettaro, previsto mediamente, è sufficiente per consentire ai viticoltori di adeguarsi più rapidamente all'evoluzione del mercato.

3. Conformemente alla legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna (LIM; RS 901.1), la Confederazione può concedere un aiuto agli investimenti per singoli progetti o programmi di natura infrastrutturale. La riconversione di una parte dei vigneti svizzeri e il blocco con finanziamento dei vini non possono essere considerati progetti o programmi di natura infrastrutturale. Ne consegue che in questi casi la LIM non è applicabile.

4. Da tre anni circa, ossia dall'introduzione della nuova strategia di politica monetaria, la BNS non concede più crediti di sconto. Già alla fine del 1992 si è ritirata dalle operazioni di stock obbligatori e non risconta più i rispettivi effetti. Sono quindi state soppresse le condizioni tecniche e di natura organizzativa inerenti a questo tipo di operazioni. Sarebbe inopportuno se la BNS riscontasse a un tasso preferenziale gli effetti presentati dalle banche disposte a stanziare un credito vantaggioso ad aziende vitivinicole. Inoltre, l'utilizzo di mezzi e risorse della BNS per sostenere un settore economico specifico avrebbe risvolti problematici. Un sostegno di questo genere determinerebbe indubbiamente richieste analoghe da parte di altre categorie professionali la cui situazione economica è comparabile.

La situazione sopra descritta non impedisce alle banche di offrire crediti vantaggiosi per la riconversione dei vigneti come è ad esempio il caso attualmente della Banca cantonale vallesana.

5. Conformemente all'articolo 17 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13), i pagamenti diretti sono versati unicamente al gestore che dirige un'azienda di almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti; questo limite è di 50 are per le aziende con colture speciali e di 30 are per le aziende con vigneti situati in zone in forte pendenza e terrazzate. Siccome la vite rientra fra le colture speciali, per le aziende che la coltivano si applica il limite di superficie ridotto. Secondo l'articolo 18 OPD, i pagamenti diretti sono versati unicamente se l'azienda esige un onere lavorativo di almeno 0,3 unità standard di manodopera (USM). Siccome le USM sono calcolate in base a standard differenziati in funzione delle colture, è possibile tenere in considerazione l'onere lavorativo considerevole legato alle colture speciali. È opportuno sottolineare che lo standard applicato per i vigneti in zone in forte pendenza o terrazzate è più elevato rispetto a quello per le colture speciali, segnatamente la vite. L'aspetto dell'onere lavorativo è quindi già considerato e non è necessaria alcuna modifica.

Risposta del Consiglio federale.