02.3696 · Mozione · 2002-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e la legge federale sull'imposta diretta (LIFD) subordinano i proventi derivati dall'utilizzazione di fondi a scopo personale all'imposta sul reddito (art. 7 cpv. 1 LAID e art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). La determinazione è disciplinata nell'articolo 21 capoverso 2 LIFD secondo il quale "Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente".
Nel caso normale, indipendentemente da che si tratti di un immobile della sostanza privata o di quella commerciale, per il confronto viene ritenuta la pigione che dovrebbe essere pagata sul mercato per lo stesso tipo di appartamento (confronto con terzi). In questo modo è garantita la parità di trattamento con i locatari, visto che questi non possono dedurre le pigioni.
Nella sua sentenza del 19 febbraio 1993, il Tribunale federale ha limitato questo confronto con terzi, decidendo che per le cosiddette normali esigenze economiche il valore locativo deve essere fissato secondo la legislazione in materia di fitti. Determinante per tale decisione è il fatto che la quota di fitto del gestore dell'azienda è inferiore al "normale" valore di mercato di un appartamento senza azienda agricola. Il Tribunale federale limita quest'applicazione privilegiata del valore locativo, da un lato alla normale esigenza di spazio abitabile e, dall'altro, all'azienda gestita personalmente dall'agricoltore. La seconda condizione deriva dalla stretta connessione tra azienda agricola e abitazione del capoazienda.
Occorre rilevare inoltre che il valore locativo dello spazio abitabile "oltre la normale esigenza" o di altri appartamenti esistenti viene conteggiato ai prezzi di mercato sia nella legislazione in materia di fitti sia fiscalmente. Ciò dimostra la chiara intenzione di concedere solo all'agricoltore attivo il privilegio di un valore locativo inferiore per lo spazio abitabile necessario all'attività lucrativa.
2. La mozione vuole che anche ai proprietari di un'attività agricola che hanno cessato la loro attività venga applicato un valore locativo inferiore, fino a che intervenga una mutazione di proprietario o venga effettuato un investimento importante.
Tale richiesta privilegerebbe i proprietari ex-agricoltori sia nei confronti dei colleghi del settore agricolo sia di quelli dei settori non agricoli:
* dopo la cessazione della sua attività lucrativa, l'affittuario di un'azienda agricola dovrà affittare un appartamento al prezzo di mercato;
* il proprietario ex-agricoltore, continuerebbe a beneficiare di un valore locativo inferiore al valore di mercato comparabile di altre abitazioni agricole;
* dopo la cessazione dell'attività lucrativa, la continua presenza professionale nell'azienda addotta dal Tribunale federale viene a cadere; pertanto, un valore locativo che non corrisponde al valore di mercato contraddice la parità di trattamento;
* dopo la cessazione dell'attività lucrativa, l'appartamento costituisce di regola sostanza privata. Nello stesso caso per un'azienda non agricola un valore locativo inferiore al prezzo di mercato non entra in considerazione.
Con riferimento all'onere finanziario, occorre aggiungere che i valori locativi applicabili dopo la cessazione dell'attività lucrativa sono quelli del settore rurale, che sono comunque già inferiori alla media. Inoltre la maggior parte dei Cantoni riduce fino al 30 per cento del prezzo di mercato il valore locativo degli immobili abitati dai proprietari.
3. È noto che il Dipartimento federale delle finanze è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare un progetto per la procedura di consultazione sulla riforma II dell'imposizione delle imprese. Nell'ambito di questa preparazione, d'intesa con i rappresentanti della Conferenza fiscale svizzera sono state elaborate diverse misure a favore di società di persone. In primo piano è posto il trattamento fiscale dell'utile di liquidazione effettivo realizzato al momento della cessazione dell'attività lucrativa. Ulteriori misure sono oggetto di esame.
Sebbene le misure nell'ambito del valore locativo non siano prioritarie, il Consiglio federale è disposto ad accogliere il presente intervento sotto forma di postulato e ad attendere il modo con cui nel progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese verrà risolto il problema della realizzazione secondo la sistematica fiscale in caso di passaggio da sostanza commerciale a sostanza privata.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.