02.3711 · Interpellanza · 2002-12-11
Cancelleria federale
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'interpellante secondo cui per una democrazia semidiretta in uno Stato di diritto è indispensabile che il risultato di elezioni e votazioni sia affidabile ed esatto. Secondo la giurisprudenza costante, dal diritto di voto ed elezione garantito dalla Costituzione è dedotto il diritto dell'elettore di non vedere riconosciuto un risultato che non rispecchi fedelmente ed autenticamente la libera volontà degli elettori (DTF 124 I 57).
Domanda 1:
a. Il Consiglio federale valuta il voto per corrispondenza molto positivamente. La sua rapida diffusione mostra che la libera scelta tra il voto per corrispondenza e il voto alle urne, introdotta nel 1994 sulla base di mozioni approvate dalle Camere federali, risponde a un'esigenza sentita dalla popolazione. Alcuni abusi isolati non mettono in discussione questa istituzione; hanno avuto conseguenze penali e politiche.
b. Gli abusi resi noti in materia di voto per corrispondenza negli ultimi 25 anni riguardano in un caso le elezioni del Consiglio nazionale (Basilea Città 1995), in un secondo caso mai dimostrato una votazione costituzionale cantonale (Turgovia, DTF 114 Ia 42-49) e in cinque casi votazioni comunali (Olten, due volte Steffisburg, Avenches e Vallorbe). Si è trattato regolarmente di voti raccolti in case per anziani e di cura e in un caso (Olten) della raccolta di schede non utilizzate dai container dei rifiuti. Gli autori di questi atti a livello comunale si sono rovinati immediatamente e definitivamente la carriera politica.
c. La possibilità di raccogliere voti nelle case di cura è dovuta al fatto che spesso i parenti dei residenti anziani per motivi di pietà evitano di chiedere una tutela per debolezza mentale. Nel 2001, la Cancelleria federale ha posto in discussione con una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti, le associazioni padronali dell'economia e altre organizzazioni interessate una proposta di soluzione intesa a revocare il diritto di voto ai residenti in case per anziani a cui è stata diagnosticata una riduzione della capacità mentale. La proposta è stata ampiamente respinta nella procedura di consultazione. Spetta quindi ancora ai Cantoni e ai Comuni l'iniziativa di far presente questo rischio alle direzioni degli istituti sul loro territorio, affinché vengano notificate visite sospette prima di votazioni o elezioni. Nei Cantoni di Soletta, Basilea Città e Turgovia, dopo gli eventi verificatisi, sono state prese misure legislative che nel caso del Cantone di Basilea Città hanno in seguito dato luogo a una decisione del Tribunale federale (DTF 121 I 187-195).
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Domanda 2:
Esclusi i Cantoni di Ginevra e Obvaldo, la Cancelleria federale non era informata sui nuovi metodi di conteggio. Da un primo piccolo sondaggio non rappresentativo svolto presso alcuni Cantoni è risultato che in molti casi anche i Cantoni non ne erano informati. La Cancelleria federale ha quindi invitato i Cantoni a ordinare ulteriori conteggi nelle località in cui i risultati delle votazioni sono stati ottenuti solo con ausili tecnici. I voti sono stati ricontati in circa 70 Comuni in 13 Cantoni e i risultati sono apparsi per diversi aspetti indicativi:
Nella votazione del 24 novembre 2002, gli spogli successivi hanno rivelato qua e là errori. Di regola, in simili occasioni erano riscontrati errori imputabili all'operazione di smistamento manuale. Dalle risposte comunicate si possono escludere errori intenzionali. Sovente, eventuali piccoli errori risultavano nell'insieme per lo più compensati. Gli apparecchi impiegati sono strumenti ad alta precisione che non corrispondono in alcun modo a una bilancia normale o a una bilancia pesalettere. Non si effettuano pesature in blocco ma si procede secondo norme ben precise che sono state effettivamente seguite.
Per questo motivo, con la circolare del 15 gennaio 2003 ai Governi cantonali (FF 2003 375 segg.), il Consiglio federale ha consentito in generale l'impiego di ausili tecnici, escluse le schede di rilevamento elettroniche e i progetti pilota di voto elettronico, alle seguenti condizioni: i Cantoni garantiscono il conteggio corretto dei risultati delle votazioni in base alle loro peculiarità e procedono ad adeguati controlli. La Cancelleria federale stabilisce con un'inchiesta dove e quali ausili tecnici vengono impiegati. Gli strumenti di misurazione come le bilance di precisione devono essere idonee al conteggio meccanico dei voti, essere ammesse dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento e verificati dagli uffici cantonali di verificazione.
Questa procedura è adeguata e corrisponde alla procedura del Consiglio federale per eventi precedenti che hanno dato luogo a contestazioni (FF 1996 II 1184-1187 e 2000 2118-2129 per le elezioni del Consiglio nazionale del 1995 e del 1999; FF 1999 4970-4973 per le votazioni popolari).
Domanda 3:
Le difficoltà di conteggio dei voti sono spesso dovute a risultati estremamente serrati degli scrutini, come è accaduto in diversi Comuni (per es. Winterthur 2002, Olten 2002), Cantoni (per es. Turgovia DTF 114 Ia 42-49), per alcuni referendum (per es. Nuova ferrovia transalpina FF 1992 II 732 seg.) o all'estero (per es. Florida, elezioni presidenziali statunitensi 2000). Bisogna tuttavia distinguere tra il risultato finale ufficiale provvisorio la domenica delle votazioni e il risultato finale ufficiale definitivo dopo la procedura di accertamento.
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Il primo si ottiene con 3'000 telefonate e fax dai Comuni passando per i distretti e i Cantoni fino a raggiungere la Confederazione e indica solo i sì e i no ma non il numero dei voti pervenuti, non validi e validi. Il risultato che si ottiene la domenica delle votazioni è solo un servizio informativo, irrilevante dal profilo giuridico, e per motivi di tempo non comunica i dettagli poco interessati dal profilo dell'informazione. I dati trasmessi non possono quindi essere verificati. Per esperienza, con così tanti partecipanti e annunci possono esserci piccoli errori.
La situazione è diversa al momento dell'accertamento. Si basa sui processi verbali scritti compilati in genere per Comuni e comprende tutti i dati menzionati (art. 14 legge federale sui diritti politici, LDP) e può quindi essere verificata. Lo stesso vale per i risultati provvisori regionali e cantonali che sono pubblicati nei fogli ufficiali cantonali e comunicati alla Cancelleria federale. Contro i risultati cantonali pubblicati nel foglio ufficiale ogni avente diritto di voto del Cantone può presentare ricorso se constata errori (art. 77 LDP). La decisione del governo cantonale può essere inoltrata al Consiglio federale. La Cancelleria federale controlla sempre l'attendibilità dei processi verbali cantonali e chiede, laddove sono necessarie correzioni, una nuova pubblicazione dei risultati nel foglio ufficiale cantonale, ciò che comporta nuovi termini di ricorso nei Cantoni interessati. Il Consiglio federale ritiene che questa procedura sia sufficientemente affidabile anche in caso di risultati di stretta misura e che non debba essere cambiata.
Domanda 4:
Non vi sono mai stati segnali di influssi negativi o di abusi nel conteggio dei voti. Non è nemmeno mai stato presentato un ricorso che avrebbe potuto suscitare il minimo sospetto in questo senso. Vi sono buoni motivi per questa situazione. In molti luoghi gli aventi diritto di voto possono partecipare personalmente a titolo volontario allo spoglio dei voti, per far fronte alla mancanza di personale, e nel frattempo controllare che tutto proceda correttamente. Altri Cantoni prevedono che rappresentanti di tutti i partiti possano partecipare alla procedura di spoglio dei voti in modo da garantire il controllo sullo svolgimento ineccepibile dei conteggi. Il diritto di ricorso di ogni avente diritto di voto contro irregolarità nella preparazione, nello svolgimento e nell'accertamento di una votazione popolare nel proprio Cantone persegue lo stesso obiettivo. Evidentemente le irregolarità devono in questi casi essere specificate. Questo disciplinamento in materia di ricorsi e la procedura di accertamento a più livelli basata su processi verbali scritti dettagliati garantiscono che il risultato finale ufficiale definitivo delle votazioni federali sia determinato con precisione.
Domanda 5:
I diritti politici in Svizzera hanno alle spalle le più svariate tradizioni locali, che rivestono grande importanza al momento del loro esercizio. Pressoché ogni Cantone ha un proprio disciplinamento per le modalità di consegna del voto e i meccanismi di controllo dell'autorizzazione di voto. Un'unificazione di tali modalità per le votazioni federali creerebbe certamente una maggiore trasparenza e semplificherebbe l'onere amministrativo, ma sarebbe in contrasto con i disciplinamenti vigenti per scrutini cantonali e comunali, che di regola hanno luogo contemporaneamente.
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Una simile unificazione andrebbe a scapito degli elettori che, nello stesso giorno della votazione, dovrebbero confrontarsi con norme formali diverse per la Confederazione, il Cantone e il Comune. Le conseguenze prevedibili sarebbero un numero maggiore di schede non valide, un aumento dell'astensionismo e, prima o poi, un livellamento delle tradizioni radicate localmente e regionalmente. Simili effetti non sono sostenibili.
Risposta del Consiglio federale.