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02.3738 · Interpellanza · 2002-12-13

Cancelleria federale

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'interpellante secondo cui per una democrazia semidiretta in uno Stato di diritto è indispensabile che il risultato di elezioni e votazioni sia affidabile ed esatto. Secondo la giurisprudenza costante, dal diritto di voto ed elezione garantito dalla Costituzione è dedotto il diritto dell'elettore di non vedere riconosciuto un risultato che non rispecchi fedelmente ed autenticamente la libera volontà degli elettori (DTF 124 I 57).

Nella votazione del 24 novembre 2002, gli spogli successivi hanno rivelato qua e là errori. Di regola, in simili occasioni si erano riscontrati errori imputabili all'operazione di smistamento manuale. Dalle risposte comunicate si possono escludere errori intenzionali. Sovente, eventuali piccoli errori risultavano nell'insieme per lo più compensati.

I diritti politici in Svizzera hanno alle spalle le più svariate tradizioni locali, che rivestono grande importanza al momento del loro esercizio. Pressoché ogni Cantone ha un proprio disciplinamento per le modalità di consegna del voto e i meccanismi di controllo dell'autorizzazione di voto. Un'unificazione di tali modalità per le votazioni federali creerebbe certamente una maggiore trasparenza e semplificherebbe l'onere amministrativo, ma sarebbe in contrasto con i disciplinamenti vigenti per scrutinii cantonali e comunali, che di regola hanno luogo contemporaneamente.

Una simile unificazione andrebbe a scapito degli elettori che, nello stesso giorno della votazione, dovrebbero confrontarsi con norme formali diverse per la Confederazione, il Cantone e il Comune. Le conseguenze prevedibili sarebbero un numero maggiore di schede non valide, un aumento dell'astensionismo e, prima o poi, un livellamento delle tradizioni radicate localmente e regionalmente. Simili effetti non sono sostenibili.

In merito alle singole domande:

Domanda 1:

L'attuale divisione delle competenze non crea alcuna difficoltà al cittadino per quanto riguarda l'esercizio dei diritti politici e si è rivelata sinora molto efficace.

Domanda 2:

La collaborazione tra i servizi competenti dei Cantoni e della Confederazione può essere giudicata nel complesso intensa, armonica e molto buona. Lo provano le frequenti consultazioni informali reciproche, che si spingono oltre questa concezione limitata delle competenze. Questa buona collaborazione non significa che non vi siano mai stati problemi. Al contrario, i problemi sorti sono stati sinora risolti nell'ambito di una collaborazione costruttiva.

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Domanda 3:

A causa della complessità insita nel disciplinamento federalista, di cui comunque occorre tener conto, le autorità federali faticano ad avere un controllo generale dello svolgimento a livello temporale e spaziale. Le "difficoltà incontrate nel computo delle schede" sono sovente la conseguenza di risultati elettorali di stretta misura, come accaduto anche in diversi Comuni (esempi: Winterthur 2002, Olten 2002), Cantoni (esempio: Turgovia DTF 114 Ia 42-49), in caso di referendum (esempi: Nuova ferrovia transalpina FF 1992 II 732 seg.) o all'estero (esempio: Florida, elezioni presidenziali USA 2000). La procedura a più livelli per l'accertamento dei risultati garantisce tuttavia risultati sicuri. Pertanto, una modifica non si impone.

Domande 4, 6, 7 e 8:

Il Consiglio federale intende tener conto anche in futuro delle tradizioni cantonali. Esso rispetta la volontà dei Cantoni di essere personalmente garanti del corretto accertamento dei risultati elettorali. Da parte della Confederazione, non saranno adottate pertanto ulteriori norme o direttive unitarie all'indirizzo degli uffici di spoglio. Con circolare del 15 gennaio 2003, il Consiglio federale ha invece preferito una soluzione elaborata d'intesa con i Cantoni (FF 2003 375 segg.), rilasciando un'approvazione generale per l'impiego di ausilii tecnici. Strumenti di misura, come bilance di precisione, devono inoltre essere idonei al conteggio meccanico dei voti, omologati dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento e tarati dai competenti uffici cantonali di taratura. Occorre inoltre rispettare il diritto federale che, sebbene non sia stato volutamente scavalcato, è stato talvolta ignorato.

Domanda 5:

La Cancelleria federale non può obbligare i Cantoni a ordinare un computo supplementare, dal momento che tale competenza spetta al Consiglio federale in un momento successivo (ad esempio in occasione della trattazione di un ricorso trasmessogli). Con la richiesta indirizzata ai Cantoni di ordinare un conteggio supplementare limitato, la Cancelleria federale intendeva guadagnare tempo con una misura intesa a tutelare le prove. La Cancelleria federale non rivendica alcuna competenza generale di ordinare conteggi supplementari, tanto più che, dopo la circolare del Consiglio federale, talune disposizioni ignorate del diritto federale saranno in futuro senza dubbio seguite alla lettera in tutti i Comuni.

Risposta del Consiglio federale.