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02.3768 · Mozione · 2002-12-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La valutazione standardizzata della contabilità per unità finali di imputazione, la comparazione tariffaria e la dichiarazione della provenienza e del tipo di produzione dell'energia elettrica richieste con la mozione erano elementi che figuravano tanto nella legge sul mercato dell'energia elettrica, respinta con la votazione popolare del 22 settembre 2002, quanto nel relativo progetto di ordinanza. Il Consiglio federale condivide al pari degli autori della mozione l'opportunità di incrementare la trasparenza nel settore dell'energia elettrica. Tuttavia, le misure summenzionate producono pienamente i loro effetti soltanto se i distributori locali di energia elettrica e i consumatori finali possono in una certa misura scegliere i loro fornitori.

Diversi fattori sono a favore di un intervento rapido nel settore dell'energia elettrica. Il Consiglio dei Ministri dell'energia dell'UE ha realizzato il 25 novembre 2002 un importante passo avanti, infatti ha fissato per luglio 2007 l'apertura completa del mercato. Ci sono tutte le premesse affinché il Parlamento europeo, dotato dello stesso peso del Consiglio dei ministri nella procedura di codecisione, non crei ostacoli al compromesso. Per il mercato svizzero dell'elettricità, questo sviluppo è di vasta portata. In mancanza di basi giuridiche, bisogna percorrere una via pragmatica al fine di garantire mediante accordi di diritto privato, conclusi tra i gestori di rete e gli attori esteri, transiti e compensazioni nel mercato europeo dell'elettricità. A medio termine, si rendono comunque necessarie basi giuridiche nazionali, che definiscano norme vincolanti per il commercio dell'energia elettrica e l'utilizzazione delle reti.

Le tariffe energetiche praticate in Svizzera, in particolare quelle per le piccole e medie imprese, sono più elevate che nel resto d'Europa e penalizzano così l'economia svizzera. Pertanto, diventano necessari dei meccanismi atti a eliminare i costi superflui nel settore dell'elettricità. Nel contempo, anche in futuro si dovranno garantire l'approvvigionamento capillare e a prezzi ragionevoli di tutte le economie domestiche e la sicurezza dell'approvvigionamento, il che rappresenta una sfida se si considera lo smantellamento delle eccedenze di capacità in Europa e l'ottimizzazione della gestione delle riserve.

Visti i lunghi periodi d'ammortamento è importante un quadro giuridico stabile per gli investimenti delle imprese di energia elettrica. Dopo il no alla LMEE, regna insicurezza per quanto riguarda i contratti già stipulati e quelli che devono essere rinegoziati tra le imprese di energia elettrica e i grandi clienti. I distributori locali sperano, da parte loro, che sia garantito un accesso regolamentato e che i loro fornitori abbassino le loro tariffe. Dopo il no alla LMEE, si nota una dinamica meno vivace, p. es. nel caso delle strategie delle imprese elettriche.

Vista la valutazione della situazione e la discussione che si è tenuta nel Consiglio federale il 7 marzo 2003, il DATEC e l'UFE elaboreranno un nuovo progetto di legge, che dovrebbe entrare in vigore al più tardi a metà 2007. Si dovrà tenere conto dei punti sollevati dagli oppositori della LMEE, p. es. dell'influsso dello Stato sul mercato dell'elettricità oppure della questione della trasparenza. Nella fase di transizione che precede l'entrata in vigore della legge, si dovrà continuare ad attuare i progetti dell'industria elettrica, tra cui la standardizzazione della contabilità per unità finali di imputazione o il miglioramento della statistica dei prezzi dell'elettricità. La Sorveglianza dei prezzi sarà chiamata in questa fase di transizione a potenziare la sua attività. La legge sulla sorveglianza dei prezzi o la legge sui cartelli non offrono una base legale sufficiente per disciplinare in modo globale l'utilizzazione delle reti e la scelta dei fornitori come pure la garanzia del servizio universale e della sicurezza dell'approvvigionamento.

In risposta alle singole domande:

1. Il controllo della contabilità per unità finali di imputazione sarebbe eccessivamente oneroso se si tiene conto delle circa 900 imprese elettriche. Invece, è in linea di principio possibile procedere a comparazioni tra le imprese sulla base dei prezzi dell'elettricità, dei proventi e dei principali fattori di costo delle imprese fornitrici. Simili comparazioni si presterebbero all'individuazione dei guadagni esorbitanti o dei potenziali di rendimento non utilizzati. La Sorveglianza dei prezzi sta sviluppando un modello che consentirà di identificare simili abusi in materia di prezzi, tenendo conto dei fattori di costo su cui non possono influire le imprese elettriche.

2. L'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica già, in base ad un campione, i prezzi medi applicati ai consumatori privati e a quelli dell'industria, definendo altresì le categorie di consumatori. I risultati si basano su comunicazioni di circa 40 medi e grandi produttori e servono in primo luogo a misurare l'andamento dei prezzi. Per ragioni connesse con la protezione dei dati, l'UST non può rendere noti i prezzi applicati a singole imprese. Non appena verrà stipulato l'accordo bilaterale con la UE in materia di statistica, l'UST collaborerà anche alla pubblicazione di EUROSTAT relativa ai prezzi dell'energia elettrica applicati alle economie domestiche e alle imprese in Europa.

La legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (vedi art. 4 cpv. 1 e 3), invece, autorizza e incarica l'organo competente in materia di rendere noti questi prezzi. Prossimanente saranno pubblicati per la prima volta i dati sui prezzi rilevati presso le aziende elettriche svizzere, basati sulle categorie di consumatori definite dall'UST. Questo rilevamento non concerne soltanto un campione, ma la totalità delle aziende del settore. La Sorveglianza dei prezzi ha comunicato al Consiglio federale che questa pubblicazione sarà aggiornata periodicamente. Dal canto suo, l'UFE intende migliorare ulteriormente la trasparenza nell'ambito dei lavori preparatori relativi al nuovo ordinamento del settore elettrico, in collaborazione con la Sorveglianza dei prezzi, le organizzazioni dei consumatori e le aziende del ramo.

3. Il Parlamento ha integrato nella legge sull'energia nucleare la disposizione contenuta nella legge sul mercato dell'energia elettrica, respinta dal popolo, per effetto della quale il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla dichiarazione della provenienza e del tipo di produzione. Il Consiglio federale è a favore della caratterizzazione dell'energia. Va anche segnalato che l'UE intende definire analoghe disposizioni nella direttiva del Parlamento e del Consiglio concernente la modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE sulle norme per il mercato interno dell'energia elettrica e il mercato interno del gas naturale (COM (2002) 304).

Per quanto attiene alla dichiarazione della provenienza e del tipo di produzione, va rilevato che essa può avere la sua piena utilità se i consumatori possono utilizzare questa informazione ai fini della scelta del fornitore, ovvero nel quadro della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.