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02.3778 · Interpellanza · 2002-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ufficialmente, il Consiglio federale non è al corrente di tale richiesta; per contro, l'Ufficio federale di polizia ne è stato informato dall'addetto di polizia a Washington. Non è d'altronde compito del Consiglio federale di emanare un comunicato su una procedura giudiziaria estera in cui la Confederazione svizzera non è parte in causa.

2. Secondo il Consiglio federale, tale querela non ha avuto ripercussioni sui negoziati in corso con la Comunità europea concernenti i dossier della lotta alla frode e dell'imposizione degli interessi bancari.

3. La liberà economica garantita dalla costituzione federale ammette per principio le attività economiche. I commercialisti devono tuttavia osservare l'ordinamento giuridico vigente in Svizzera. Il segreto bancario in vigore nel nostro paese non protegge dal perseguimento penale.

4. Il Ministero pubblico della Confederazione è un'autorità giudiziaria indipendente che, dal 1° gennaio 2002, è subordinata sul piano tecnico al Tribunale federale ed è attribuita al Dipartimento di giustizia e polizia solo dal punto di vista amministrativo. Per la sua attività d'inchiesta, il Ministero pubblico è subordinato all'alta vigilanza della Camera d'accusa del Tribunale federale. Esso decide autonomamente se occorre rilasciare informazioni sulle inchieste eseguite e, dato il caso, fissa il momento e la misura in cui vengono fornite tali informazioni; deve inoltre tener conto degli interessi procedurali prioritari, della protezione della personalità degli interessati e delle necessità d'informazione dell'opinione pubblica. Il Consiglio federale non dispone di informazioni da cui risulta che il Ministero pubblico della Confederazione sta indagando in Svizzera su ditte che operano nel settore del tabacco.

5. Il Consiglio federale ignora l'esistenza di rapporti d'affari tra le ditte Weitnauer e Villiger. Per chiarire con assoluta certezza se al momento attuale esistono dei rapporti di tal genere si dovrebbe avviare una procedura. Nei negoziati intavolati con l'Unione europea relativi al dossier della lotta alla frode e a quello dell'imposizione degli interessi non sono mai state discusse né evocate delle attività commerciali di determinate ditte.

6. Durante i negoziati con l'Unione europea, l'azione giudiziaria non è mai stata evocata né nel dossier della lotta alla frode né in quello concernente l'imposizione degli interessi.

7. Il riciclaggio di denaro è punibile secondo l'articolo 305 del codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Il contrabbando è un'infrazione doganale che può essere punita con una multa sino a 20 volte l'importo del dazio frodato o pregiudicato; se esistono circostanze aggravanti può inoltre essere pronunciata la detenzione fino a sei mesi (art. 75 della legge del 1° ottobre 1925 sulle dogane, LD; RS 631.0). Se l'azione costituisce una truffa in materia di tasse giusta l'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale

amministrativo (SDPA; RS 313.0), si può prestare assistenza giudiziaria alle autorità estere incaricate del perseguimento penale. Di tale possibilità si è fatta e si fa tuttora uso in numerosi casi. Non è pertanto esatto affermare che la Svizzera sia un baluardo delle associazioni criminali, dei contrabbandieri di sigarette e dei riciclatori di denaro e che essa li protegge dal perseguimento penale.

Risposta del Consiglio federale.