02.407 · Iniziativa parlamentare · 2002-03-06
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare in forma generica:
L'articolo 689 del Codice delle obbligazioni è modificato in modo da escludere, per le società quotate in borsa, il trasferimento generale dei diritti societari a rappresentanti depositari, a membri di organi della società o a rappresentanti indipendenti. Gli azionisti di tali società devono poter trasferire i loro diritti so-cietari soltanto su base individuale e per la durata, rinnovabile, di un anno.