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03.1025 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (RS 734.27, OIBT) disciplina i controlli degli impianti in modo unitario a livello svizzero e per tutti i gestori di rete. Il nuovo testo della OIBT ha rafforzato la posizione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF). Diversi compiti d'esecuzione sono ora svolti direttamente dall'IFICF; è stata inoltre rafforzata la sorveglianza dell'IFICF sui gestori di rete che svolgono ancora compiti di esecuzione. In tal modo viene garantita l'esecuzione uniforme della OIBT.

2. Già secondo il diritto previgente, gli impianti elettrici a bassa tensione devono essere controllati una prima volta dopo la realizzazione e poi periodicamente durante l'esercizio. Da questo punto di vista, la nuova OIBT non ha portato nessun cambiamento. Sulla base delle esperienze fatte nel quadro dei controlli prescritti dalla vecchia ordinanza, il Consiglio federale è convinto che tali controlli siano necessari ai fini della sicurezza degli impianti e, quindi, della popolazione. L'OIBT crea le condizioni quadro giuridiche necessarie.

3. La nuova ordinanza apre il mercato del controllo degli impianti elettrici. Essa crea quindi un nuovo campo di attività per le PMI, in un settore prima riservato quasi esclusivamente ai gestori di rete. Nel quadro di queste nuove possibilità, a ciascuno degli attori coinvolti (installatore, controllore, gestore di rete, IFICF) sono attribuiti obblighi particolari in relazione al controllo degli impianti. Ciò consente di evitare sovrapposizioni e doppioni; i singoli compiti, d'altra parte, non possono essere delegati ad altri organi. Il coordinamento fra i diversi organismi è determinato dallo svolgimento della procedura di controllo, che è studiata in modo da ridurre al minimo gli oneri per le aziende e per i proprietari degli impianti.

4. Il motivo delle lamentele e delle richieste di chiarimento in relazione all'attuazione dell'OIBT è da ricercare soprattutto nella scarsa conoscenza delle nuove disposizioni. Le difficoltà risiedono soprattutto nel fatto che la nuova OIBT, nell'interesse dell'efficienza e della chiarezza dei controlli, stabilisce procedure e competenze che divergono in parte da quelle valide precedentemente. Questi problemi possono essere risolti attraverso un'informazione mirata degli interessati. È inoltre importante l'applicazione sistematica e coordinata delle prescrizioni dell'OIBT da parte dei diversi organi d'esecuzione, in modo che gli interessati possano riconoscere quanto prima una prassi unitaria. Per questo motivo l'IFICF, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'energia, ha elaborato una serie di guide per l'applicazione e continuerà anche in futuro a compiere gli sforzi necessari.

5. La questione è attualmente oggetto di un ricorso presentato alla Commissione di ricorso DATEC. Il Consiglio federale non può quindi esprimersi in merito.

6. Finora, il Consiglio federale non è a conoscenza di problemi relativi alla OIBT che non abbiano potuto essere risolti nel quadro dell'ordinanza o delle disposizioni transitorie. Al contrario, come si è visto finora, i requisiti posti dall'OIBT possono essere generalmente soddisfatti, a tutti i livelli, senza grandi difficoltà e i controlli degli impianti secondo le nuove disposizioni cominciano a prendere piede. All'interno di un gruppo di lavoro vengono inoltre discusse con gli ambienti interessati le questioni relative all'esecuzione e vengono proposte soluzioni. Il Consiglio federale sostiene questo approccio collaborativo alla prassi di applicazione nonché l'attuazione delle soluzioni elaborate nel gruppo di lavoro. Non ritiene quindi necessaria alcuna revisione della OIBT.

Risposta del Consiglio federale.

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